Art. 13 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  borse  di  studio  per  meriti
                 sportivi agli studenti universitari 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per  lo  Sport  e'  istituito,  per  il  2025,  un  fondo   destinato
all'erogazione di borse  di  studio  universitario  per  alti  meriti
sportivi, denominato «Fondo sport a studenti  universitari»  con  una
dotazione di 1 milione  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di Sport, di concerto  con  il  Ministero  dell'Universita'  e  della
Ricerca, sono definiti i requisiti,  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione delle borse di studio. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, a  valere  sulle  risorse  affluite  sul  suo
bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35,  comma  8-decies  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.  36,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29  agosto
2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari  a  euro  1.000.000,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la somma  di  4
milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme  accertate
di cui all'articolo 8, comma 1.