Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti
sportivi agli studenti universitari
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per lo Sport e' istituito, per il 2025, un fondo destinato
all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti
sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una
dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di Sport, di concerto con il Ministero dell'Universita' e della
Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' di
erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro
1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo
bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, cosi' come modificato
dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto
2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la somma di 4
milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate
di cui all'articolo 8, comma 1.