Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1,  3,  comma  1  e  5,
comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a euro 228.242.367, mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  1,  comma  19,
lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
    b) quanto a euro  43.009.239,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi  ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti
programmi e restano, pertanto,  acquisite  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.