Art. 6 
 
                       Strutture residenziali 
 
  1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano,  in
alternativa, di: 
    a) strutture rispondenti ai requisiti  strutturali  previsti  per
gli  alloggi  dall'Allegato  A  del  Decreto  del  Ministro  per   la
solidarieta' sociale 21 maggio  2001,  n.  308,  recante  Regolamento
concernente  «Requisiti  minimi  strutturali  e   organizzativi   per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge
8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture  a  carattere
comunitario; 
    b) strutture che svolgono  attivita'  di  carattere  residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  A  del  citato
          decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21  maggio
          2001, n. 308 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
          q), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
                «Art. 5 (Attivita' di interesse  generale).  -  1.Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a) - p) (Omissis); 
                  q)  alloggio  sociale,  ai  sensi  deldecreto   del
          Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
          successive modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di
          carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare
          bisogni   sociali,   sanitari,   culturali,   formativi   o
          lavorativi; 
                  r) - z) (Omissis). 
                2. (Omissis).».