Art. 6
Strutture residenziali
1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano, in
alternativa, di:
a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per
gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento
concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge
8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture a carattere
comunitario;
b) strutture che svolgono attivita' di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'Allegato A del citato
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio
2001, n. 308
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
q), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1.Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) - p) (Omissis);
q) alloggio sociale, ai sensi deldecreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) - z) (Omissis).
2. (Omissis).».