Art. 7 
 
                   Tipologia dei servizi richiesti 
 
  1. Le strutture di cui all'articolo 6 devono possedere,  unitamente
ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneita'  alloggiativa
ed igienico-sanitaria, secondo  le  pertinenti  normative  nazionali,
regionali e comunali, atte a consentire ai residenti,  che  intendano
farne opzione, l'iscrizione al registro della  popolazione  residente
del comune ove e' ubicata la struttura. 
  2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti: 
    a) idonea accoglienza residenziale; 
    b) servizi di assistenza alla persona; 
    c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo,
consistenti nella presa in  carico  del  residente  per  l'esecuzione
della misura penale di comunita', diretti a valorizzare  percorsi  di
rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento  e  fondati
in via prioritaria su attivita' intensive di formazione e lavoro, con
la possibilita' di far espletare prestazioni lavorative remunerate  o
tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla  struttura  di
residenza.