Art. 7
Tipologia dei servizi richiesti
1. Le strutture di cui all'articolo 6 devono possedere, unitamente
ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneita' alloggiativa
ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali,
regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano
farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente
del comune ove e' ubicata la struttura.
2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti:
a) idonea accoglienza residenziale;
b) servizi di assistenza alla persona;
c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo,
consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione
della misura penale di comunita', diretti a valorizzare percorsi di
rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati
in via prioritaria su attivita' intensive di formazione e lavoro, con
la possibilita' di far espletare prestazioni lavorative remunerate o
tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di
residenza.