Art. 8 
 
                    Requisiti degli enti gestori 
 
  1. Possono presentare manifestazione di interesse per  l'iscrizione
all'elenco in qualita' di enti gestori delle strutture residenziali: 
    a) enti pubblici; 
    b) enti locali; 
    c) enti del servizio sanitario; 
    d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto,
nell'apposito registro unico nazionale  del  terzo  settore  (RUNTS),
compresi gli enti gia' iscritti  nell'anagrafe  degli  organismi  non
lucrativi di utilita' sociale, che svolgono per statuto  o  per  atto
costitutivo attivita' di accoglienza residenziale, alloggio  sociale,
reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale; 
    e) soggetti di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)  di  concerto,
intesa o in forma associata. 
  2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e  i
responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di  cui  al
comma 1, lettera d), anche nell'ipotesi prevista  dalla  lettera  e),
devono possedere i seguenti requisiti: 
    a)  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di
inabilitazione  o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di
sostegno; 
    b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del codice penale; 
    c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2)
e 3), del codice penale, con la quale sono state  altresi'  applicate
pene accessorie; 
    d) non  avere  in  corso  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del
codice di procedura penale; 
    e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici; 
    f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
    g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
  3. Con riferimento al comma 2, lettere b) e c),  sono  fatti  salvi
gli effetti della riabilitazione e della revoca  della  sentenza  per
abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del  codice
di procedura penale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i  riferimenti  all'articoli  20-bis  del  codice
          penale, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti agli articoli 335-bis,  444  e  673
          del codice di procedura penale,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.