Art. 8
Requisiti degli enti gestori
1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione
all'elenco in qualita' di enti gestori delle strutture residenziali:
a) enti pubblici;
b) enti locali;
c) enti del servizio sanitario;
d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto,
nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS),
compresi gli enti gia' iscritti nell'anagrafe degli organismi non
lucrativi di utilita' sociale, che svolgono per statuto o per atto
costitutivo attivita' di accoglienza residenziale, alloggio sociale,
reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale;
e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) di concerto,
intesa o in forma associata.
2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i
responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al
comma 1, lettera d), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera e),
devono possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di
inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di
sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2)
e 3), del codice penale, con la quale sono state altresi' applicate
pene accessorie;
d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non
colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del
codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
3. Con riferimento al comma 2, lettere b) e c), sono fatti salvi
gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per
abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice
di procedura penale.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti all'articoli 20-bis del codice
penale, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 335-bis, 444 e 673
del codice di procedura penale, si vedano le note alle
premesse.