Art. 9 Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali 1. Le strutture residenziali gia' autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.