Art. 9 
 
Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate
  dalle Regioni e dagli enti locali 
 
  1. Le strutture residenziali gia' autorizzate o  accreditate  dagli
organismi territoriali competenti e che  risultano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  si
considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.