Art. 10
Disposizioni in materia di formazione superiore
nelle zone montane
1. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono
accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o piu' accordi
di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, al
fine di promuovere le attivita' di formazione e di ricerca nei
settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la
valorizzazione della specificita' dei relativi territori.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma
1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14
novembre 2000, n. 338, puo' essere autorizzata l'erogazione di
finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del
presente articolo, in ragione della specificita' delle realta'
territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
4. Le universita' di cui al comma 1 del presente articolo possono
attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio
erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche
attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel
rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione,
valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di
studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le universita' di cui al comma 1 promuovono un programma di
partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con
l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e
incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale
in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della
produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato
e' basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalita'.
6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata
all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai
corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono
privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota
destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento
delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il
Ministro dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 3,
della legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 274
del 23 novembre 2000:
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono
essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di lavori pubblici, a soggetti privati in
concessione di costruzione e gestione o in concessione di
servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa'
miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma
1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento
del costo totale previsto da progetti esecutivi
immediatamente realizzabili. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di
cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al
finanziamento degli interventi non possono utilizzare per
la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate
negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai
finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica
possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a
carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del
processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo
di strumenti per la rappresentazione digitale del processo
costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono
assegnate le relative risorse, con conseguente
individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai
singoli progetti.
Omissis.».
- Per i riferimenti al comma 595, dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» si vedano
le note dell'articolo 4.