Art. 10 
           Disposizioni in materia di formazione superiore 
                         nelle zone montane 
 
  1. Le universita' e le istituzioni di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica aventi sede nei  territori  dei  comuni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui  corsi  di  studio  sono
accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o piu'  accordi
di programma con il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  al
fine di promuovere le  attivita'  di  formazione  e  di  ricerca  nei
settori strategici per lo  sviluppo  delle  aree  montane  e  per  la
valorizzazione della specificita' dei relativi territori. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma
1 provvedono agli adempimenti ivi  previsti  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  14
novembre 2000,  n.  338,  puo'  essere  autorizzata  l'erogazione  di
finanziamenti dedicati  alle  istituzioni  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  in  ragione  della  specificita'  delle  realta'
territoriali interessate, per la realizzazione  degli  interventi  di
cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000. 
  4. Le universita' di cui al comma 1 del presente  articolo  possono
attivare in  favore  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  studio
erogati,  anche  parzialmente,  nei  territori  dei  comuni  di   cui
all'articolo 2, comma 1, forme  di  insegnamento  alternative,  anche
attraverso le piattaforme digitali per la didattica a  distanza,  nel
rispetto  dei  requisiti  previsti  in   sede   di   autovalutazione,
valutazione e  accreditamento  iniziale  e  periodico  dei  corsi  di
studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Le universita' di cui al comma  1  promuovono  un  programma  di
partenariato  per  l'innovazione  con  gli  operatori   privati   con
l'obiettivo  di  costruire  rapporti  fra   ricerca   e   imprese   e
incoraggiare le applicazioni pratiche  dell'intelligenza  artificiale
in settori quali quelli delle tecnologie per  l'agricoltura  o  della
produzione industriale manifatturiera. Il programma  di  partenariato
e' basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalita'. 
  6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere  destinata
all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai
corsi  di  studio  accreditati  nei  territori  dei  comuni  di   cui
all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono
privi di mezzi economici sufficienti per  proseguire  gli  studi.  Le
risorse di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  adottato  secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, nella parte in cui  dispone  relativamente  alla  quota
destinata agli interventi di competenza statale  e  al  finanziamento
delle campagne istituzionali sui  temi  della  montagna,  sentito  il
Ministro dell'universita' e della ricerca. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a  3,
          della legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni
          in  materia   di   alloggi   e   residenze   per   studenti
          universitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  n.  274
          del 23 novembre 2000: 
                «Art. 1  (Interventi  per  alloggi  e  residenze  per
          studenti universitari). - 1.  Per  consentire  il  concorso
          dello Stato alla realizzazione di interventi necessari  per
          l'abbattimento   delle   barriere   architettoniche,    per
          l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il  recupero
          e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
          da  adibire  ad  alloggi  o  residenze  per  gli   studenti
          universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione  e
          acquisto di  aree  ed  edifici  da  adibire  alla  medesima
          finalita' da parte delle regioni, delle  province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano,  degli  organismi  regionali  di
          gestione per il diritto allo studio  universitario  di  cui
          all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,  delle
          universita' statali e di  quelle  legalmente  riconosciute,
          dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
          31  ottobre  1966,  n.  942,   di   consorzi   universitari
          costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo  unico
          delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con  regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
          senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale operanti  nel  settore  del  diritto  allo
          studio, e' autorizzata la spesa di  lire  60  miliardi  per
          ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
          l'ammontare  della  spesa  e'   determinato   dalla   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. 
                Gli interventi  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
          materia  di  lavori  pubblici,  a   soggetti   privati   in
          concessione di costruzione e gestione o in  concessione  di
          servizi, o a societa' di capitali pubbliche  o  a  societa'
          miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 
                2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma
          1 attraverso un contributo non superiore al  75  per  cento
          del   costo   totale   previsto   da   progetti   esecutivi
          immediatamente  realizzabili.  Le  regioni,   le   province
          autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di
          cui al comma 1 e gli  altri  soggetti  che  partecipano  al
          finanziamento degli interventi non possono  utilizzare  per
          la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate
          negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai
          finanziamenti statali per l'edilizia residenziale  pubblica
          possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a
          carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore  al
          sessanta per cento. 
                3. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica,  sentite  la  Conferenza
          dei rettori delle  universita'  italiane  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  definite,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  procedure  e  le  modalita'  per   la
          presentazione dei progetti e per l'erogazione dei  relativi
          finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
          ed  efficaci  la  selezione   e   il   monitoraggio   degli
          interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
          modalita' digitali e attraverso  la  informatizzazione  del
          processo edilizio e del progetto con  l'esclusivo  utilizzo
          di strumenti per la rappresentazione digitale del  processo
          costruttivo.  I  progetti  devono  prevedere,  a  pena   di
          inammissibilita', il numero dei  posti  letto  attesi.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  sono
          individuati i  progetti  ammessi  a  finanziamento  e  sono
          assegnate   le   relative    risorse,    con    conseguente
          individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti  ai
          singoli progetti. 
                Omissis.». 
              - Per i riferimenti al comma 595, dell'articolo 1 della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»  si  vedano
          le note dell'articolo 4.