Art. 6 
                         Sanita' di montagna 
 
  1.  Nella  valutazione  dei  titoli  di  carriera  ai  fini   della
partecipazione alle procedure concorsuali presso  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, all'attivita'  prestata  dagli
esercenti le professioni sanitarie e dagli  operatori  socio-sanitari
presso strutture sanitarie e  socio-sanitarie,  pubbliche  o  private
accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2,  comma  2,  e'
attribuito, per ciascun anno di attivita', un  punteggio  doppio.  La
medesima  attivita'  e'   valorizzata   nell'ambito   dei   contratti
collettivi  nazionali  di  settore  per  l'assunzione  di   incarichi
nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attivita' prestata
dai medici nelle strutture sanitarie  e  socio-sanitarie  di  cui  al
primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a
parita' di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. 
  2.  Al  fine  di  contenere  l'impegno  finanziario   connesso   al
trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2,  a
decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture
sanitarie,  socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  di  montagna   o
effettuano il servizio  di  medico  del  ruolo  unico  di  assistenza
primaria,  pediatra  di  libera  scelta,  specialista   ambulatoriale
interno, veterinario e altra professionalita' sanitaria ambulatoriale
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale  nell'ambito  degli
accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di  cui  all'articolo
2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo  per
fini di servizio nel medesimo comune o  in  un  comune  limitrofo  e'
concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui  al
comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma  di  credito
d'imposta in misura pari al minor importo tra il  60  per  cento  del
canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500. 
  3. Il credito d'imposta di cui al  comma  2  e'  concesso  anche  a
coloro che, per i fini  di  servizio  ivi  indicati,  acquistano  nel
medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo
con accensione di un finanziamento ipotecario o  fondiario,  comunque
denominato, e spetta annualmente, a  decorrere  dall'anno  2025,  nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al
minor  importo  tra  il  60  per  cento  dell'ammontare  annuale  del
finanziamento e l'importo di euro 2.500. 
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3  e'  riconosciuto  in
misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo  di
locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e  l'importo  di
euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  con  popolazione  non  superiore  a  5.000
abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche  di  cui
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino
almeno il 15 per cento dei residenti. 
  5. Ai fini del  riconoscimento  delle  particolari  condizioni  del
lavoro svolto dal personale dirigente  e  non  dirigente,  dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario  nazionale  ubicati
nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per  i  medici  di
medicina generale, i pediatri di  libera  scelta  e  gli  specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie
ambulatoriali operanti in tali  comuni,  nell'ambito  dei  rispettivi
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  accordi   collettivi
nazionali e' prevista la definizione  di  un  emolumento,  di  natura
accessoria e  variabile,  da  attribuire  in  ragione  dell'effettiva
presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo
di 20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  come
ripartito, tra  ciascuno  dei  predetti  contratti  ed  accordi,  con
decreto del Ministro della salute da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  all'articolo  2,
comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie
competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, particolari forme  di  incentivazione  per  i
medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera  scelta  che
decidono di mantenere in attivita' i propri studi ubicati nei  comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 1. 
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi  2,  3  e  4,  utilizzabile
nella  dichiarazione  dei  redditi,  e'   riconosciuto   nel   limite
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025  e
non e' cumulabile con il credito d'imposta di  cui  all'articolo  27,
comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai  sensi
degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 34 della presente legge. 
  7. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e le autonomie, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i
criteri,  ivi  inclusi  quelli  per   l'individuazione   dei   comuni
limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui
ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa
previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero
del beneficio indebitamente fruito. 
  8. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui  al  comma  5,
primo  periodo,  e'  incrementato  il  finanziamento   del   Servizio
sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi
dell'articolo 34. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante: «Norme  in
          materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20  dicembre
          1999. 
              - Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, lett.
          a) e b), e 16 del decreto del Presidente della  Repubblica,
          22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del  testo
          unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986: 
                «Art. 15 (Detrazioni per oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  22  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
                  a)  gli  interessi   passivi   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni  specie,  nei
          limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 
                  b)  gli  interessi  passivi,   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad  abitazione  principale  entro  un  anno   dall'acquisto
          stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. 
                L'acquisto  della  unita'  immobiliare  deve   essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. 
                La detrazione spetta non oltre il  periodo  d'imposta
          nel corso del quale e' variata la dimora abituale;  non  si
          tiene conto delle variazioni  dipendenti  da  trasferimenti
          per motivi di lavoro. Non si tiene conto,  altresi',  delle
          variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di
          ricovero o sanitari, a condizione che l'unita'  immobiliare
          non risulti locata.  Nel  caso  l'immobile  acquistato  sia
          oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,  comprovata
          dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente,  la
          detrazione spetta a decorrere dalla data  in  cui  l'unita'
          immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque  entro
          due anni  dall'acquisto.  In  caso  di  contitolarita'  del
          contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo  il  limite
          di 4.000 euro. e' riferito all'ammontare complessivo  degli
          interessi,  oneri  accessori  e  quote   di   rivalutazione
          sostenuti.  La  detrazione  spetta,  nello  stesso   limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle somme corrisposte  dagli  assegnatari  di  alloggi  di
          cooperative e dagli acquirenti  di  unita'  immobiliari  di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice a titolo di rimborso degli interessi  passivi,
          oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai  mutui
          ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi.  Se  il
          mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di  essi
          puo' fruire della  detrazione  unicamente  per  la  propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
                Omissis. 
                Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione).  -  01.
          Ai soggetti titolari di contratti di  locazione  di  unita'
          immobiliari adibite ad abitazione principale,  stipulati  o
          rinnovati ai sensi della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,
          spetta una detrazione complessivamente pari a: 
                  a) euro 300, se il reddito complessivo  non  supera
          euro 15.493,71; 
                  b) euro 150, se il reddito complessivo supera  euro
          15.493,71 ma non euro 30.987,41. 
                1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione  di
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  degli
          stessi, stipulati o rinnovati a  norma  degli  articoli  2,
          comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,  n.
          431, spetta una detrazione complessivamente pari a: 
                  a) lire 960.000,  se  il  reddito  complessivo  non
          supera lire 30.000.000; 
                  b) lire 480.000, se il reddito  complessivo  supera
          lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. 
                1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno  trasferito
          o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
          in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti  quello
          di  richiesta  della  detrazione,  e  siano   titolari   di
          contratti di locazione di  unita'  immobiliari  adibite  ad
          abitazione principale degli  stessi  e  situate  nel  nuovo
          comune di residenza,  a  non  meno  di  100  chilometri  di
          distanza dal  precedente  e  comunque  al  di  fuori  della
          propria regione, spetta una detrazione,  per  i  primi  tre
          anni complessivamente pari a: 
                  a) lire 1.920.000, se il  reddito  complessivo  non
          supera lire 30 milioni; 
                  b) lire 960.000, se il reddito  complessivo  supera
          lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. 
                1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20  e  i  31
          anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore
          a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto  di  locazione
          ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per  l'intera
          unita' immobiliare o  porzione  di  essa,  da  destinare  a
          propria  residenza,  sempre  che  la  stessa  sia   diversa
          dall'abitazione principale dei genitori  o  di  coloro  cui
          sono affidati dagli organi competenti ai  sensi  di  legge,
          spetta, per i primi quattro anni  di  durata  contrattuale,
          una detrazione  dall'imposta  lorda  pari  a  euro  991,60,
          ovvero, se superiore, pari al 20 per  cento  dell'ammontare
          del canone di locazione e comunque entro il limite  massimo
          di euro 2.000. 
                1-quater. Le detrazioni di  cui  ai  commi  da  01  a
          1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto,  non  sono  tra
          loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta,
          di fruire della detrazione piu' favorevole. 
                1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi  da  01  a
          1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
          l'unita'  immobiliare  locata  e'  adibita  ad   abitazione
          principale. Per abitazione  principale  si  intende  quella
          nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
          o i suoi familiari dimorano abitualmente. 
                1-quinquies.1.  Ai   coltivatori   diretti   e   agli
          imprenditori   agricoli   professionali   iscritti    nella
          previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
          spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel   settore   agricolo,   una
          detrazione del 19 per cento delle  spese  sostenute  per  i
          canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di
          proprieta' dei genitori, entro il limite  di  euro  80  per
          ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
          1.200 annui. A tal  fine,  il  contratto  di  affitto  deve
          essere redatto in forma scritta. 
                1-sexies. Qualora la detrazione  spettante  ai  sensi
          del  presente   articolo   sia   di   ammontare   superiore
          all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle  detrazioni
          di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un  ammontare
          pari alla quota di detrazione che non ha  trovato  capienza
          nella  predetta   imposta.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          per l'attribuzione del predetto ammontare.».