Art. 6
Sanita' di montagna
1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della
partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, all'attivita' prestata dagli
esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari
presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private
accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e'
attribuito, per ciascun anno di attivita', un punteggio doppio. La
medesima attivita' e' valorizzata nell'ambito dei contratti
collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi
nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attivita' prestata
dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al
primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a
parita' di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al
trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a
decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o
effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza
primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale
interno, veterinario e altra professionalita' sanitaria ambulatoriale
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli
accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo
2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per
fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo e'
concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al
comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito
d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del
canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 e' concesso anche a
coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel
medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo
con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque
denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al
minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del
finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuto in
misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di
locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di
euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000
abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino
almeno il 15 per cento dei residenti.
5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del
lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati
nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie
ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi
nazionali e' prevista la definizione di un emolumento, di natura
accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva
presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo
di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come
ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con
decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2,
comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie
competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che
decidono di mantenere in attivita' i propri studi ubicati nei comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 1.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27,
comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi
degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 34 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni
limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui
ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero
del beneficio indebitamente fruito.
8. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 5,
primo periodo, e' incrementato il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Note all'art. 6:
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante: «Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999.
- Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, lett.
a) e b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica,
22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta
nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si
tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti
per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare
non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata
dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'
immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro
due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del
contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite
di 4.000 euro. e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
Omissis.
Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione). - 01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera
euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non
supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera
lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito
o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione, e siano titolari di
contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della
propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre
anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non
supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera
lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31
anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore
a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera
unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a
propria residenza, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale,
una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60,
ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare
del canone di locazione e comunque entro il limite massimo
di euro 2.000.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra
loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di fruire della detrazione piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una
detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di
proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve
essere redatto in forma scritta.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi
del presente articolo sia di ammontare superiore
all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare
pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza
nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'attribuzione del predetto ammontare.».