Art. 7 
                         Scuole di montagna 
 
  1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia,  primaria
e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di
cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune
di cui al citato articolo 2, le quali  beneficiano  delle  misure  di
sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso. 
  2. Al fine di assicurare, nei limiti  dell'organico  dell'autonomia
del personale docente e dell'organico del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il  servizio
scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini  della
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei
direttori dei servizi generali  e  amministrativi  e  ai  fini  della
formazione delle classi e della relativa assegnazione degli  organici
si  applicano,  rispettivamente,  l'articolo  19,   commi   5-quater,
5-quinquies e 5-sexies, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
marzo 2009, n.  81,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come  modificato
dal comma 3 del presente articolo. 
  3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Campania,  Molise,  Puglia,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia »   sono
sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi
ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola  secondaria  di
secondo grado »; 
    b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno  -  "Agenda  Sud" »
sono soppresse. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  e'
previsto  un  punteggio  aggiuntivo   ai   fini   delle   graduatorie
provinciali di  supplenza  a  favore  del  personale  scolastico  con
rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  e  determinato  che  abbia
effettivamente prestato servizio nelle scuole  di  montagna  di  ogni
ordine  e  grado  individuate  nel  medesimo  decreto,   sulla   base
dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo  2,  comma  2,  terzo
periodo,  per  almeno  centottanta   giorni   nel   corso   dell'anno
scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita'  didattiche,  e
un  ulteriore  punteggio  aggiuntivo  per   il   medesimo   personale
scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole
primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi
del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al  primo
periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo  proporzionato
all'anzianita'  di  servizio  nelle  medesime  scuole.  In  sede   di
contrattazione  collettiva  nazionale  e'  determinato  un  punteggio
aggiuntivo  ai  fini  delle  procedure  di  mobilita'  a  favore  del
personale scolastico che sia in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
primo periodo. 
  5.  Al  fine  di  contenere  l'impegno  finanziario   connesso   al
trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma  2,  ove
ha sede la  scuola  di  montagna,  a  decorrere  dall'anno  2025,  al
personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna  di
ogni ordine e  grado  e  prende  in  locazione  un  immobile  ad  uso
abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui  all'articolo
2, comma 2, o in un comune limitrofo, e'  concesso  annualmente,  nei
limiti delle risorse disponibili di  cui  al  comma  8  del  presente
articolo, un contributo sotto forma di credito  d'imposta  in  misura
pari al minor importo tra  il  60  per  cento  del  canone  annuo  di
locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500. 
  6. Il credito d'imposta di cui al  comma  5  e'  concesso  anche  a
coloro che, per i fini  di  servizio  ivi  indicati,  acquistano  nel
medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo
con accensione di un finanziamento ipotecario o  fondiario,  comunque
denominato, e spetta annualmente, a  decorrere  dall'anno  2025,  nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al
minor  importo  tra  il  60  per  cento  dell'ammontare  annuale  del
finanziamento e l'importo di euro 2.500. 
  7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6  e'  riconosciuto  in
misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo  di
locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e  l'importo  di
euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  con  popolazione  non  superiore  a  5.000
abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche  di  cui
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino
almeno il 15 per cento dei residenti. 
  8. Il credito d'imposta di cui ai commi  5,  6  e  7,  utilizzabile
nella  dichiarazione  dei  redditi,  e'   riconosciuto   nel   limite
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025  e
non e' cumulabile con il credito d'imposta di  cui  all'articolo  27,
comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai  sensi
degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 34 della presente legge. 
  9. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione  dei
comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta
di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto  del  limite  di
spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai  controlli  e  al
recupero del beneficio indebitamente fruito. 
  10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-quater,
          5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98 recante: «Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  164
          del 16 luglio 2011,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011: 
                «Art.  19  (Razionalizzazione  della  spesa  relativa
          all'organizzazione scolastica). - Omissis 
                5-quater.   Al   fine   di   dare   attuazione   alla
          riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2024/2025, i  criteri  per  la  definizione  del
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni, tenendo conto  del  parametro
          della popolazione  scolastica  regionale  indicato  per  la
          riforma 1.3 prevista dalla missione 4,  componente  1,  del
          citato Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  nonche'
          della necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle
          istituzioni scolastiche situate nei comuni  montani,  nelle
          piccole isole e nelle aree  geografiche  caratterizzate  da
          specificita'  linguistiche,  anche  prevedendo   forme   di
          compensazione  interregionale,  sono  definiti,   su   base
          triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con  decreto
          del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo  accordo
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da  adottare
          entro il 31 maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno
          scolastico  di  riferimento.  Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'accordo,  lo  schema  del  decreto  e'  trasmesso  dal
          Ministero dell'istruzione  e  del  merito  alla  Conferenza
          unificata entro il 15 aprile. Le regioni,  sulla  base  dei
          parametri individuati dal decreto di cui al primo  periodo,
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  della  rete
          scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del
          contingente annuale individuato dal medesimo  decreto.  Con
          decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  puo'
          essere determinato un differimento temporale di durata  non
          superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
          sentite  le  regioni,  provvedono  alla  ripartizione   del
          contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
                5-quinquies. Decorso inutilmente il  termine  del  31
          maggio di cui al  primo  periodo  del  comma  5-quater,  il
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 30 giugno, sulla base di un  coefficiente  indicato  dal
          decreto medesimo, non inferiore a 900  e  non  superiore  a
          1000, e tenuto conto  dei  parametri,  su  base  regionale,
          relativi al numero degli alunni iscritti nelle  istituzioni
          scolastiche statali e dell'organico  di  diritto  dell'anno
          scolastico di riferimento, integrato  dal  parametro  della
          densita' degli  abitanti  per  chilometro  quadrato,  ferma
          restando la necessita'  di  salvaguardare  le  specificita'
          delle istituzioni scolastiche situate nei  comuni  montani,
          nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
          da  specificita'  linguistiche,  nonche'  da  un  parametro
          perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
          regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
          numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base  del
          parametro di cui al comma 5 e comunque entro i  limiti  del
          contingente complessivo a livello nazionale individuato  ai
          sensi  del  secondo  periodo.  Al  fine  di  garantire  una
          riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
          per ciascuno degli anni scolastici considerati si  applica,
          per i  primi  sette  anni  scolastici,  un  correttivo  non
          superiore  al  2  per  cento  anche  prevedendo  forme   di
          compensazione   interregionale.   Gli   uffici   scolastici
          regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
          del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
                5-sexies. In sede di prima applicazione,  per  l'anno
          scolastico 2023/2024, restano  ferme  le  disposizioni  dei
          commi 5,  5-bis  e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i
          parametri indicati all'articolo 1, comma 978,  della  legge
          30  dicembre  2020,  n.  178,  e,  per  l'anno   scolastico
          2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello  di
          cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
          contingente  organico  comunque  non  superiore  a   quello
          determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A
          decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
          al comma 5-quater o quello  di  cui  al  comma  5-quinquies
          definisce un contingente organico comunque non superiore  a
          quello  determinato  sulla  base   dei   criteri   definiti
          nell'anno scolastico precedente.  Eventuali  situazioni  di
          esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
          del contingente. 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81 recante: «Norme per la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2
          luglio 2009. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge 15 settembre 2023, n.  123  recante:  «Misure
          urgenti di contrasto al disagio  giovanile,  alla  poverta'
          educativa e alla  criminalita'  minorile,  nonche'  per  la
          sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, convertito,
          con modificazioni dalla legge 13  novembre  2023,  n.  159,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis (Abolizione del limite  numerico  minimo
          di alunni per  classe  nelle  istituzioni  scolastiche  del
          Mezzogiorno).  -  1.  A  decorrere   dall'anno   scolastico
          2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di
          cui all'articolo 75, comma 3, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  300,  con  riferimento  alle  istituzioni
          scolastiche ed educative del primo e del secondo  ciclo  di
          istruzione site nelle piccole isole,  nei  comuni  montani,
          nelle aree geografiche abitate da  minoranze  linguistiche,
          nei contesti di disagio giovanile  o  caratterizzate  dalla
          presenza di  alunni  con  fragilita'  negli  apprendimenti,
          ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai
          percorsi sperimentali della scuola  secondaria  di  secondo
          grado, possono derogare al  numero  minimo  di  alunni  per
          classe previsto dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,  nei
          limiti dell'organico  dell'autonomia  assegnato  a  livello
          regionale. 
                2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Per i riferimenti alla legge  15  dicembre  1999,  n.
          482, si vedano le note all'articolo 6. 
              - Per i riferimenti agli articoli 15 e 16  del  decreto
          del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n.  917,
          si vedano le note all'articolo 6.