Art. 7
Scuole di montagna
1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di
cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune
di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di
sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia
del personale docente e dell'organico del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio
scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della
formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici
si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo
10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato
dal comma 3 del presente articolo.
3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono
sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi
ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di
secondo grado »;
b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" »
sono soppresse.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e'
previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie
provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia
effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni
ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base
dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo
periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno
scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e
un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale
scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole
primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi
del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo
periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato
all'anzianita' di servizio nelle medesime scuole. In sede di
contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio
aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore del
personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al
primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al
trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove
ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al
personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di
ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso
abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo
2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso annualmente, nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente
articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura
pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di
locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso anche a
coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel
medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo
con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque
denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei
limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al
minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del
finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e' riconosciuto in
misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di
locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di
euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000
abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino
almeno il 15 per cento dei residenti.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite
complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27,
comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi
degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 34 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei
comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta
di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al
recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 164
del 16 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - Omissis
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del
contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico comunque non superiore a
quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante: «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2
luglio 2009.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante: «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, convertito,
con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo
di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del
Mezzogiorno). - 1. A decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di
cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni
scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di
istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche,
nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla
presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti,
ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai
percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo
grado, possono derogare al numero minimo di alunni per
classe previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei
limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello
regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Per i riferimenti alla legge 15 dicembre 1999, n.
482, si vedano le note all'articolo 6.
- Per i riferimenti agli articoli 15 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917,
si vedano le note all'articolo 6.