Art. 8 
           Promozione dei servizi educativi per l'infanzia 
                         nei comuni montani 
 
  1. Al fine di favorire la natalita' e lo  sviluppo  di  un  sistema
integrato di educazione e istruzione dei  bambini  fino  a  trentasei
mesi di eta' nei comuni montani, lo Stato, le  regioni,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito  delle
rispettive competenze, possono promuovere  i  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi  aziendali,  mediante
soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo  flessibile
e diversificato, tenendo conto delle peculiarita' delle zone  montane
e delle condizioni  socio-economiche  e  produttive  del  territorio,
dell'esigenza di  promuovere  la  conciliazione  tra  i  tempi  e  le
tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini
e di garantire  l'equilibrata  presenza  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia nelle  diverse  aree  territoriali  nonche'  l'omogeneita'
qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito della SMI  e  in
coerenza con la medesima, una quota non superiore  al  20  per  cento
delle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  delle  montagne  italiane
destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
puo' essere impiegata per finanziare progetti innovativi  volti  allo
sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per  l'infanzia
e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di  cui
all'articolo 2, comma 2. Le risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari
regionali  e  le  autonomie,   adottato   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 595, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
nella parte in cui dispone relativamente alla  quota  destinata  agli
interventi di competenza statale e al  finanziamento  delle  campagne
istituzionali  sui  temi  della   montagna,   sentito   il   Ministro
dell'istruzione e del merito, nel rispetto  delle  linee  pedagogiche
per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto  del  Ministro
dell'istruzione n. 334 del 22 novembre  2021,  e  degli  orientamenti
nazionali per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia,  adottati  con
decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante: «Istituzione del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera e), della legge 13  luglio  2015,  n.  107»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2017: 
                «Art. 2. (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
          in: 
                  a) nidi e micronidi che accolgono le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e delle competenze. 
                  Presentano    modalita'    organizzative    e    di
          funzionamento  diversificate  in  relazione  ai  tempi   di
          apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'  ricettiva,
          assicurando il pasto e il riposo e operano  in  continuita'
          con la scuola dell'infanzia; 
                  b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                  c)    servizi    integrativi     che     concorrono
          all'educazione e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e
          soddisfano i bisogni delle famiglie in  modo  flessibile  e
          diversificato   sotto    il    profilo    strutturale    ed
          organizzativo. Essi si distinguono in: 
                    1. spazi gioco, che accolgono bambine  e  bambini
          da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                    2. centri per bambini e famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                    3. servizi  educativi  in  contesto  domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                    4.  I  servizi  educativi  per  l'infanzia   sono
          gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta,  da
          altri enti pubblici  o  da  soggetti  privati;  le  sezioni
          primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 
                    5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.». 
              - Per i riferimenti  al  comma  595,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n.  234  si  vedano  le  note
          dell'articolo 4.