Art. 8
Promozione dei servizi educativi per l'infanzia
nei comuni montani
1. Al fine di favorire la natalita' e lo sviluppo di un sistema
integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei
mesi di eta' nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante
soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile
e diversificato, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane
e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio,
dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le
tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini
e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per
l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonche' l'omogeneita'
qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in
coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento
delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane
destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
puo' essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo
sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia
e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli
interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne
istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro
dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche
per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti
nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con
decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante: «Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di
funzionamento diversificate in relazione ai tempi di
apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva,
assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Per i riferimenti al comma 595, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note
dell'articolo 4.