Art. 19 
 
Strategia nazionale per  l'intelligenza  artificiale  e  Comitato  di
  coordinamento delle attivita' di indirizzo  su  enti,  organismi  e
  fondazioni  che  operano  nel  campo  dell'innovazione  digitale  e
  dell'intelligenza artificiale 
  1.  La  strategia  nazionale  per  l'intelligenza  artificiale   e'
predisposta  e  aggiornata  dalla  struttura  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  competente  in   materia   di   innovazione
tecnologica  e  transizione  digitale,  d'intesa  con  le   Autorita'
nazionali per l'intelligenza  artificiale  di  cui  all'articolo  20,
sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per  i  profili
di  politica   industriale   e   di   incentivazione,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  per  i  profili  relativi   alla
formazione superiore e alla ricerca e il Ministro  della  difesa  per
gli  aspetti  relativi  ai  sistemi   di   intelligenza   artificiale
impiegabili in chiave duale,  ed  e'  approvata  con  cadenza  almeno
biennale dal Comitato interministeriale per la  transizione  digitale
(CITD) di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  1°  marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55. 
  2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la  collaborazione  tra
le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente  allo
sviluppo e  all'adozione  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale,
coordina  l'attivita'  della  pubblica  amministrazione  in  materia,
promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza  in  materia  di
intelligenza artificiale  e  indirizza  le  misure  e  gli  incentivi
finalizzati   allo    sviluppo    imprenditoriale    e    industriale
dell'intelligenza artificiale. 
  3. La strategia di cui al comma 1  tiene  conto  dei  principi  del
diritto internazionale umanitario, al fine  dello  sviluppo  e  della
promozione di sistemi di  intelligenza  artificiale  che  tutelino  i
diritti umani. 
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e  transizione
digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio  dell'attuazione
della strategia di cui  al  comma  1,  avvalendosi  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale, d'intesa,  per  gli  aspetti  di  competenza,  con
l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  e  sentiti  la   Banca
d'Italia, la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in
qualita' di autorita' di  vigilanza  del  mercato.  I  risultati  del
monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere. 
  5. All'articolo 8, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle  imprese  e  del  made  in
Italy»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  dell'universita'  e  della
ricerca» e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'
dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica  e  per  la
cybersicurezza, ove nominata». 
  6. E' istituito il Comitato di  coordinamento  delle  attivita'  di
indirizzo su enti, organismi  e  fondazioni  che  operano  nel  campo
dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o  dall'Autorita'  politica
delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dal
Ministro  delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   dal   Ministro
dell'universita' e della ricerca,  dal  Ministro  della  salute,  dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per
la  sicurezza  della   Repubblica   e   per   la   cybersicurezza   e
dall'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica e transizione digitale o da loro  delegati.  Alle  sedute
del Comitato possono essere invitati rappresentanti  delle  Autorita'
nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri  soggetti  interessati
agli argomenti  trattati.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  7. Il Comitato di cui  al  comma  6,  per  assicurare  la  migliore
realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge  funzioni  di
coordinamento  dell'azione  di  indirizzo  e  di   promozione   delle
attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione  e
di applicazione di sistemi  e  modelli  di  intelligenza  artificiale
svolte da enti e organismi nazionali pubblici o  privati  soggetti  a
vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico,  ivi  comprese  le
fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che
operano  nel  campo  dell'innovazione  digitale  e  dell'intelligenza
artificiale. Gli enti, gli  organismi  e  le  fondazioni  di  cui  al
periodo  precedente  sono  individuati  dal  medesimo  Comitato.   Il
Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di
indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze  digitali  e
dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti. 
  8. Dall'istituzione e dal funzionamento  del  Comitato  di  cui  al
comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Le amministrazioni  competenti  vi  provvedono  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi da 1 a  3,
          del  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22   recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  51  del  1°  marzo  2021,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22  aprile  2021,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica
          e  transizione  digitale   e   istituzione   del   Comitato
          interministeriale  per  la  transizione  digitale).  -   1.
          All'articolo 5, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
                "b-bis) promuove, indirizza,  coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali  e   della   strategia   nazionale   dei   dati
          pubblici.". 
              2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri il Comitato interministeriale per  la  transizione
          digitale  (CITD),  con  il  compito  di  assicurare,  nelle
          materie di cui all'articolo 5,  comma  3,  lettera  b-bis),
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  come  modificato  dal
          presente  decreto,  il  coordinamento  e  il   monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
          e  transizione  digitale  delle  pubbliche  amministrazioni
          competenti in via ordinaria. Sono in ogni  caso  ricomprese
          prioritariamente nelle materie di competenza del  Comitato,
          le    attivita'    di    coordinamento    e    monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative relative: 
                a) alla strategia nazionale  italiana  per  la  banda
          ultralarga,  alle   reti   di   comunicazione   elettronica
          satellitari, terrestri mobili e fisse; 
                b)  al  fascicolo  sanitario   elettronico   e   alla
          piattaforma dati sanitari; 
                c) allo sviluppo e alla diffusione  delle  tecnologie
          emergenti  dell'intelligenza   artificiale,   dell'internet
          delle cose (IoT) e della blockchain. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  o  dalla  Autorita'  delegata  per
          l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale,  ove
          nominata, ed e'  composto  dai  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia   e   delle
          finanze, della giustizia,  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy, dell'universita' e della  ricerca  e  della  salute,
          nonche' dall'Autorita'  delegata  per  la  sicurezza  della
          Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata.  Ad  esso
          partecipano altresi' gli altri  Ministri  o  loro  delegati
          aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
          delle tematiche poste all'ordine del giorno. 
              Omissis.».