Art. 19
Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di
coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e
fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e
dell'intelligenza artificiale
1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e'
predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20,
sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili
di politica industriale e di incentivazione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca per i profili relativi alla
formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per
gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale
impiegabili in chiave duale, ed e' approvata con cadenza almeno
biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale
(CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55.
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra
le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo
sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale,
coordina l'attivita' della pubblica amministrazione in materia,
promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di
intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi
finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale
dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del
diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della
promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i
diritti umani.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente in materia di innovazione tecnologica e transizione
digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione
della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per
l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca
d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in
qualita' di autorita' di vigilanza del mercato. I risultati del
monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle imprese e del made in
Italy» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della
ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la
cybersicurezza, ove nominata».
6. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' di
indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo
dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per
la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e
dall'Autorita' politica delegata in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute
del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorita'
nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri soggetti interessati
agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore
realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di
coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle
attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e
di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale
svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a
vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le
fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che
operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza
artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al
periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il
Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di
indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e
dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al
comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica
e transizione digitale e istituzione del Comitato
interministeriale per la transizione digitale). - 1.
All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato interministeriale per la transizione
digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle
materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal
presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni
competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese
prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato,
le attivita' di coordinamento e monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda
ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica
satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla
piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet
delle cose (IoT) e della blockchain.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dalla Autorita' delegata per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove
nominata, ed e' composto dai Ministri per la pubblica
amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, delle imprese e del made in
Italy, dell'universita' e della ricerca e della salute,
nonche' dall'Autorita' delegata per la sicurezza della
Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata. Ad esso
partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Omissis.».