Art. 20 
 
         Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'applicazione  e  l'attuazione  della
normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di  intelligenza
artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e  l'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale  (ACN)  sono  designate  quali  Autorita'
nazionali   per   l'intelligenza    artificiale,    ferma    restando
l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo
di autorita' di vigilanza del  mercato  ai  sensi  e  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  74,  paragrafo  6,  del   regolamento   (UE)
2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi  di  cui  alla
presente legge e ferme  restando  le  funzioni  gia'  rispettivamente
attribuite: 
    a) l'AgID  e'  responsabile  di  promuovere  l'innovazione  e  lo
sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo  quanto  previsto
dalla lettera b). L'AgID provvede altresi' a definire le procedure  e
a esercitare  le  funzioni  e  i  compiti  in  materia  di  notifica,
valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di
verificare la conformita' dei sistemi  di  intelligenza  artificiale,
secondo quanto  previsto  dalla  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
    b)  l'ACN,  anche  ai  fini  di  assicurare   la   tutela   della
cybersicurezza,  come  definita  dall'articolo  1,   comma   1,   del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' responsabile per la  vigilanza,
ivi incluse le attivita' ispettive e sanzionatorie,  dei  sistemi  di
intelligenza artificiale, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
nazionale e dell'Unione europea. L'ACN e' altresi'  responsabile  per
la   promozione   e   lo   sviluppo   dell'intelligenza   artificiale
relativamente ai profili di cybersicurezza; 
    c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva  competenza,
assicurano  l'istituzione  e  la  gestione  congiunta  di  spazi   di
sperimentazione  finalizzati  alla  realizzazione   di   sistemi   di
intelligenza  artificiale  conformi  alla   normativa   nazionale   e
dell'Unione europea,  sentiti  il  Ministero  della  difesa  per  gli
aspetti relativi ai sistemi di intelligenza  artificiale  impiegabili
in chiave duale e il Ministero della giustizia  per  i  modelli  e  i
sistemi  di  intelligenza   artificiale   applicabili   all'attivita'
giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36,  commi  da
2-bis  a  2-novies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per
quanto  concerne  la  sperimentazione  di  sistemi  di   intelligenza
artificiale  destinati  ad  essere  immessi  sul  mercato,  messi  in
servizio o usati da istituti finanziari. 
  2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e
all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi  e
secondo  quanto  previsto  dall'articolo   74,   paragrafo   6,   del
regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID e' designata  quale  autorita'  di
notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento  e  l'ACN
e' designata quale autorita' di vigilanza  del  mercato  e  punto  di
contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea  ai  sensi  del
medesimo articolo 70. 
  3. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui  al
comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le  altre
pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti,  nonche'  ogni
opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo. A quest'ultimo  fine,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' istituito  un  Comitato  di  coordinamento,
composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e  dal  capo
del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri medesima. Al  suddetto  Comitato  partecipano,
quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti
di vertice della  Banca  d'Italia,  della  CONSOB  e  dell'IVASS.  Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Restano fermi le competenze, i compiti e i  poteri  del  Garante
per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi
dell'articolo  15  del  decreto-legge  15  settembre  2023,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. 
  5. All'articolo 8, comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale (AgID)». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2024/1689  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno  2024,  si
          vedano le note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
          14 giugno 2021, n. 82, si vedano le note all'articolo 6. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante:  «Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  100  del  30  aprile  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art.  36   (Banche   popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori).  -  1.  All'articolo  1,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
          «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
              2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 494, le  parole  «e  aventi  causa»  sono
          sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»; 
                b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo
          di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri
          fiscali,»; 
                c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo
          di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri
          fiscali,»; 
                d) al comma 500,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le
          seguenti:  «determinato  ai  sensi  dei  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo 9 del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,
          n. 119»; 
                e) al comma 501, i periodi  secondo,  terzo,  quarto,
          quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: 
                  «Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono definite le modalita' di  presentazione  della
          domanda di indennizzo nonche'  i  piani  di  riparto  delle
          risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
          disciplinata una Commissione  tecnica  per:  l'esame  delle
          domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la  verifica
          delle violazioni massive,  nonche'  della  sussistenza  del
          nesso di causalita' tra le medesime e il danno  subito  dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata Commissione e'  composta  da  nove
          membri in  possesso  di  idonei  requisiti  di  competenza,
          indipendenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con   successivo
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          nominati  i  componenti   della   Commissione   tecnica   e
          determinati gli emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel
          limite massimo di 1,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione  della  dotazione  del
          FIR.  Qualora  l'importo  dei  compensi  da  attribuire  ai
          componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al
          predetto  limite  massimo,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   l'importo   eccedente
          confluisce nel  FIR.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
          di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
          comma 494, e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta
          giorni  decorrenti  dalla  data  individuata  con  apposito
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
                f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
                  «501-bis.   Le   attivita'    di    supporto    per
          l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica  di
          cui al comma 501 sono affidate dal Ministero  dell'economia
          e delle  finanze,  nel  rispetto  dei  pertinenti  principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. 
                  Gli  oneri  e  le  spese  relative  alle   predette
          attivita' sono a carico delle risorse finanziarie  del  FIR
          non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni  di
          euro.»; 
                g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
                  «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis  sono
          soddisfatti con priorita'  a  valere  sulla  dotazione  del
          FIR.»; 
                h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
                  «502-bis.  Previo  accertamento  da   parte   della
          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei
          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente
          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone
          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018  ,  al  netto  di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla   vita,
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. 
                  502-ter.  Il  limite  di  valore   del   patrimonio
          mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma
          502-bis, lettera a), puo' essere  elevato  fino  a  200.000
          euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
          secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.». 
              2-bis.   Al   fine   di    promuovere    e    sostenere
          l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
          di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
          investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
          il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le  autorita'  e   gli
          operatori del settore, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca   d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
          il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire  le
          condizioni  e  le   modalita'   di   svolgimento   di   una
          sperimentazione relativa alle  attivita'  di  tecno-finanza
          (Fin.Tech)   volte   al   perseguimento,   mediante   nuove
          tecnologie quali l'intelligenza artificiale  e  i  registri
          distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti  nei
          settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
          regolamentati. 
              2-ter. La sperimentazione di  cui  al  comma  2-bis  si
          conforma al principio di  proporzionalita'  previsto  dalla
          normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da: 
                a) una durata massima di  diciotto  mesi  prorogabili
          per un massimo di ulteriori dodici mesi; 
                b) requisiti patrimoniali ridotti; 
                c)  adempimenti  semplificati  e  proporzionati  alle
          attivita' che si intende svolgere; 
                d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
                e) definizione di perimetri e limiti di operativita'. 
              2-quater. Nel  rispetto  della  normativa  inderogabile
          dell'Unione europea, i regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono o individuano i criteri per determinare: 
                a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
                a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa
          a sperimentazione; 
                a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga; 
                b) i requisiti patrimoniali; 
                c) gli adempimenti semplificati e proporzionati  alle
          attivita' che si intende svolgere; 
                d) i perimetri di operativita'; 
                e) gli obblighi informativi; 
                f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
                g) i requisiti di  professionalita'  degli  esponenti
          aziendali; 
                h) i profili di governo societario e di gestione  del
          rischio; 
                i) le forme societarie ammissibili  anche  in  deroga
          alle forme societarie previste dal testo unico delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                l) le eventuali garanzie finanziarie; 
                m)    l'iter    successivo    al    termine     della
          sperimentazione. 
              2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e 2-quater
          possono essere differenziate e adeguate  in  considerazione
          delle particolarita' e delle esigenze dei  casi  specifici;
          esse hanno carattere  temporaneo  e  garantiscono  adeguate
          forme  di  informazione  e  di  protezione  a   favore   di
          consumatori   e   investitori,   nonche'    del    corretto
          funzionamento  dei  mercati.  L'operativita'  delle  misure
          cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla  perdita
          dei  requisiti  o  al  superamento  dei  limiti   operativi
          stabiliti,  nonche'   negli   altri   casi   previsti   dai
          regolamenti di cui al comma 2-bis. 
              2-sexies. La sperimentazione non comporta  il  rilascio
          di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
          svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento,  nell'ambito
          della sperimentazione e nel rispetto dei  limiti  stabiliti
          dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
          nella nozione di servizi e attivita'  di  investimento  non
          implica  l'esercizio  a  titolo   abituale   di   attivita'
          riservate  e,  pertanto,  non  necessita  del  rilascio  di
          autorizzazioni ove sia prevista una durata massima  di  sei
          mesi, salvo il maggior termine della  sperimentazione,  che
          non puo' superare complessivamente  il  limite  massimo  di
          diciotto mesi, nei casi in cui  sia  concessa  una  proroga
          funzionale    all'ottenimento     dell'autorizzazione     o
          dell'iscrizione prevista dalla  legge  per  lo  svolgimento
          abituale e a titolo professionale dell'attivita'  medesima.
          Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti  di  cui
          al  comma  2-bis  e  delle   finalita'   del   periodo   di
          sperimentazione, la Banca d'Italia, la  CONSOB  e  l'IVASS,
          nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  delle   materie
          seguite, adottano i  provvedimenti  per  l'ammissione  alla
          sperimentazione delle attivita' di cui  al  comma  2-bis  e
          ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
          per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
          dell'attivita' di partecipazione alla  sperimentazione  con
          riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
          servizio di investimento, alla tipologia  e  al  numero  di
          utenti  finali,  al  numero  di   operazioni,   ai   volumi
          complessivi dell'attivita'. Nel  rispetto  della  normativa
          inderogabile   dell'Unione   europea,   l'ammissione   alla
          sperimentazione   puo'   comportare   la   deroga   o    la
          disapplicazione temporanee degli orientamenti di  vigilanza
          o degli atti di carattere generale emanati dalle  autorita'
          di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
          dalle  medesime  autorita'  di  vigilanza,  concernenti   i
          profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c),  d),  e),
          f), g), h), i) e l). Alle attivita' della  Banca  d'Italia,
          della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione  si
          applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  10
          del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24,  comma  6-bis,  della
          legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              2-septies. La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS
          redigono  annualmente,  ciascuno  per  quanto  di   propria
          competenza,   una   relazione   d'analisi    sul    settore
          tecno-finanziario,      riportando      quanto       emerge
          dall'applicazione del regime di sperimentazione di  cui  al
          comma 2-bis, e segnalano eventuali  modifiche  normative  o
          regolamentari necessarie per lo sviluppo  del  settore,  la
          tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria. 
              2-octies.   E'   istituito    presso    il    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  il  Comitato  FinTech.  Il
          Comitato  ha  il  compito  di  individuare  gli  obiettivi,
          definire i programmi  e  porre  in  essere  le  azioni  per
          favorire  lo  sviluppo  della   tecno-finanza,   anche   in
          cooperazione con  soggetti  esteri,  nonche'  di  formulare
          proposte di carattere normativo  e  agevolare  il  contatto
          degli operatori del settore con le  istituzioni  e  con  le
          autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro  dello  sviluppo
          economico, il Ministro per gli  affari  europei,  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB,  l'IVASS,  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
          dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
          delle entrate.  Il  Comitato  puo'  invitare  alle  proprie
          riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di  voto,
          ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni  di
          categoria, imprese, enti e soggetti  operanti  nel  settore
          della tecno-finanza. I regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
          svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
          permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio  di
          informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle  disposizioni  dei
          commi da 2-bis al presente comma non devono derivare  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
          autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro,  a
          stipulare accordi con una  o  piu'  universita'  sottoposte
          alla    vigilanza     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
          esse   collegati,   aventi    ad    oggetto    lo    studio
          dell'applicazione alla loro attivita'  istituzionale  degli
          strumenti  di   intelligenza   artificiale,   di   registri
          contabili criptati e di registri  distribuiti,  nonche'  la
          formazione del proprio personale. 
              Agli oneri derivanti dagli accordi di cui  al  presente
          comma le autorita' provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi
          stanziamenti di bilancio. 
              2-decies.  All'articolo  24-bis  del  decreto-legge  23
          dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                  "7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
          non devono derivare oneri a carico della finanza  pubblica,
          salvo quanto previsto dal comma 9"; 
                b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                  "9.   Il   Comitato   opera   attraverso   riunioni
          periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione  di
          specifici  gruppi  di  ricerca  cui   possono   partecipare
          accademici ed esperti nella materia. 
              La partecipazione al Comitato non da' titolo  ad  alcun
          emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva
          la corresponsione ai componenti del Comitato  dei  rimborsi
          delle spese di viaggio e  di  alloggio,  sostenute  per  la
          partecipazione alle riunioni periodiche  di  cui  al  primo
          periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11". 
              2-undecies.  All'articolo  48-bis,  comma  1,   secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: "nonche' ai risparmiatori di  cui  all'articolo  1,
          comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che  hanno
          subito un pregiudizio ingiusto da parte di  banche  e  loro
          controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
          e prima del 16 gennaio 2018". 
              2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
          25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole:  "ad  operarvi  nel
          periodo transitorio," sono sostituite dalle  seguenti:  "ad
          operare   con   le   medesime   modalita'    nel    periodo
          transitorio,". 
              2-terdecies.  La  CONSOB   ordina   ai   fornitori   di
          connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
          reti telematiche o di telecomunicazione, o  agli  operatori
          che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
          telecomunicazione,  la  rimozione   delle   iniziative   di
          chiunque nel territorio  della  Repubblica,  attraverso  le
          reti telematiche o di  telecomunicazione,  offre  o  svolge
          servizi  o  attivita'   di   investimento   senza   esservi
          abilitato. I destinatari degli ordini comunicati  ai  sensi
          del   primo   periodo   hanno    l'obbligo    di    inibire
          l'utilizzazione delle reti delle quali sono  gestori  o  in
          relazione alle quali forniscono  servizi.  La  CONSOB  puo'
          stabilire con regolamento le modalita' e  i  termini  degli
          adempimenti previsti dal presente comma. 
              2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti  di
          cui  al  comma  2-terdecies  la  rimozione  delle  campagne
          pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o  di
          telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di
          investimento prestati da chi non vi e' abilitato.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,  recante:  «Misure
          urgenti di contrasto al disagio  giovanile,  alla  poverta'
          educativa e alla  criminalita'  minorile,  nonche'  per  la
          sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  216   del   15   settembre   2023,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2023, n. 159: 
              «Art. 15 (Designazione  del  coordinatore  dei  servizi
          digitali in attuazione del Regolamento (UE)  2022/2065  sui
          servizi digitali). - 1. Al fine di garantire l'effettivita'
          dei diritti e  l'efficacia  degli  obblighi  stabiliti  dal
          Regolamento (UE) 2022/2065 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un  mercato  unico
          dei servizi digitali, nonche' la relativa  vigilanza  e  il
          conseguimento degli obiettivi previsti, anche con  riguardo
          alla  protezione  dei  minori  in  relazione  ai  contenuti
          pornografici  disponibili  on  line,  nonche'  agli   altri
          contenuti  illegali  o  comunque  vietati,   veicolati   da
          piattaforme  on   line   o   altri   gestori   di   servizi
          intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente
          digitale  sicuro,  l'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e' designata quale Coordinatore  dei  Servizi
          Digitali, ai  sensi  dell'articolo  49,  paragrafo  2,  del
          Regolamento (UE) 2022/2065. 
              2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
          il Garante per la protezione  dei  dati  personali  e  ogni
          altra Autorita'  nazionale  competente,  nell'ambito  delle
          rispettive   competenze,   assicurano    ogni    necessaria
          collaborazione   ai   fini    dell'esercizio    da    parte
          dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  delle
          funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita'
          possono disciplinare con protocolli di intesa  gli  aspetti
          applicativi    e     procedimentali     della     reciproca
          collaborazione. 
              3. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          definisce, con proprio  provvedimento,  le  condizioni,  le
          procedure e le  modalita'  operative  per  l'esercizio  dei
          poteri  e  delle  funzioni  di  cui  e'   titolare,   quale
          Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento
          (UE)  2022/2065  e  svolge  i  relativi  compiti  in   modo
          imparziale, trasparente e tempestivo. 
              4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,  n.  249,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis)  e'
          aggiunto il seguente:  «14-ter)  esercita  la  funzione  di
          Coordinatore dei  Servizi  Digitali  e  i  relativi  poteri
          previsti dal  Regolamento  (UE)  2022/2065  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo  a  un
          mercato unico dei servizi digitali.»; 
                b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente: 
                  «32-bis.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi
          previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16,  17,
          18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento
          (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
          19 ottobre 2022 relativo a un  mercato  unico  dei  servizi
          digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui  al
          combinato disposto degli articoli  51  e  52  del  medesimo
          Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi  di
          proporzionalita',    adeguatezza     e     rispetto     del
          contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
          regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad  un
          massimo del 6% del fatturato annuo mondiale  nell'esercizio
          finanziario precedente  alla  comunicazione  di  avvio  del
          procedimento al prestatore  di  un  servizio  intermediario
          rientrante nella propria sfera di competenza,  anche  nella
          sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
          del diritto nazionale  e  dell'Unione  europea  applicabile
          alla fattispecie di illecito. In caso di  comunicazione  di
          informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di  mancata
          risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
          fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di  sottoporsi  a
          un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
          al combinato disposto degli articoli 51 e 52  del  medesimo
          Regolamento   (UE)   2022/2065,   applica   una    sanzione
          amministrativa pecuniaria fino ad un  massimo  dell'1%  del
          fatturato mondiale  realizzato  nell'esercizio  finanziario
          precedente dal fornitore di  un  servizio  intermediario  o
          dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
          competenza, anche nella sua qualita'  di  Coordinatore  dei
          Servizi  Digitali,  ai  sensi  del  diritto   nazionale   e
          dell'Unione  europea  applicabile   alla   fattispecie   di
          illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita'  di
          mora che l'Autorita' puo'  applicare  e'  pari  al  5%  del
          fatturato giornaliero medio mondiale del  fornitore  di  un
          servizio     intermediario      interessato      realizzato
          nell'esercizio   finanziario   precedente,   calcolato    a
          decorrere  dalla  data  specificata  nella   decisione   in
          questione.  Nell'applicazione  della  sanzione  l'Autorita'
          tiene conto, in particolare, della  gravita'  del  fatto  e
          delle conseguenze  che  ne  sono  derivate,  nonche'  della
          durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni.  Per
          le sanzioni amministrative previste dal presente  comma  e'
          escluso  il  beneficio  del  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689.». 
              5. La pianta organica dell'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23  unita'
          con  le  seguenti  qualifiche:  n.  1  dirigente,   n.   20
          funzionari,  n.  2  operativi.  Gli  oneri  derivanti   dal
          presente articolo sono determinati in  4.005.457  euro  per
          l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro
          per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027,  4.267.375
          euro per l'anno  2028,  4.527.751  euro  per  l'anno  2029,
          4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro  per  l'anno
          2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032  e  5.694.052  euro  a
          decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede  mediante  un
          contributo  di  importo  pari  allo  0,135  per  mille  del
          fatturato risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  dai
          prestatori dei servizi intermediari  stabiliti  in  Italia,
          cosi' come definiti  dal  Regolamento  (UE)  2022/2065  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  ottobre  2022
          relativo a un mercato unico  dei  servizi  digitali  e  che
          modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento  sui  servizi
          digitali).  Ferme  restando  tutte  le  attuali  forme   di
          finanziamento e nel rispetto delle esenzioni  previste  dal
          Regolamento medesimo, in sede di  prima  applicazione,  per
          l'anno  2024,  il  contributo   e'   versato   direttamente
          all'Autorita' entro il 1° marzo  2024  nella  misura  dello
          0,135  per  mille  del   fatturato   realizzato   nell'anno
          contabile   2022   secondo   le    modalita'    determinate
          dall'Autorita'   medesima   con   propria    deliberazione.
          Eventuali variazioni della  misura  e  delle  modalita'  di
          contribuzione, per  gli  anni  successivi,  possono  essere
          motivatamente   adottate   dall'Autorita',   con    propria
          deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per  mille  del
          fatturato  risultante   dall'ultimo   bilancio   approvato.
          L'Autorita' individua, con la collaborazione  dell'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT)  e  dell'Agenzia   delle
          entrate, l'elenco dei soggetti  tenuti  al  versamento  del
          contributo. 
              6. A decorrere dal 2024,  nelle  more  delle  procedure
          concorsuali per l'assunzione del personale di cui al  comma
          5 e  fino  al  termine  delle  procedure  di  reclutamento,
          l'Autorita' provvede all'esercizio  dei  compiti  derivanti
          dalla designazione di cui  al  presente  articolo  mediante
          l'utilizzazione di personale,  nel  limite  massimo  di  10
          unita', posto in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori
          ruolo o aspettativa  o  in  analoghe  posizioni  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la  durata  del
          collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di
          posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  Il
          personale di cui al primo  periodo,  non  rientrante  nella
          pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di
          apposito interpello, in  cui  sono  specificati  i  profili
          professionali richiesti, cui possono aderire  i  dipendenti
          appartenenti ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni  scolastiche,   e   mantiene   il   trattamento
          economico    fondamentale    delle    amministrazioni    di
          appartenenza, compresa l'indennita' di  amministrazione,  i
          cui  oneri  restano  a  carico  delle  stesse.  L'Autorita'
          provvede agli oneri del  trattamento  economico  accessorio
          mediante i contributi previsti al comma 5.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Nucleo per la  cybersicurezza).  -  1.  Presso
          l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il  Nucleo  per
          la cybersicurezza, a supporto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri nella materia della  cybersicurezza,  per  gli
          aspetti  relativi  alla  prevenzione  e   preparazione   ad
          eventuali situazioni di crisi  e  per  l'attivazione  delle
          procedure di allertamento. 
              2. Il Nucleo per la cybersicurezza  e'  presieduto  dal
          direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
          direttore generale ed e' composto dal Consigliere  militare
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   da   un
          rappresentante,  rispettivamente,  del  DIS,   dell'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   esterna   (AISE),   di   cui
          all'articolo  6  della  legge  3  agosto  2007,   n.   124,
          dell'Agenzia informazioni e sicurezza  interna  (AISI),  di
          cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
          dei Ministeri rappresentati  nel  CIC  e  del  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,  nonche'  dell'Agenzia  per   l'Italia   digitale
          (AgID).  Per  gli  aspetti  relativi  alla  trattazione  di
          informazioni classificate il  Nucleo  e'  integrato  da  un
          rappresentante dell'Ufficio centrale per la  segretezza  di
          cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007. 
              3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle
          riunioni   da   altri   rappresentanti   delle   rispettive
          amministrazioni  in  relazione  alle  materie  oggetto   di
          trattazione. In base agli argomenti delle riunioni  possono
          anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
          amministrazioni, di universita' o di  enti  e  istituti  di
          ricerca, nonche'  di  operatori  privati  interessati  alla
          materia della cybersicurezza. 
              4. Il Nucleo  puo'  essere  convocato  in  composizione
          ristretta con la partecipazione  dei  rappresentanti  delle
          sole  amministrazioni   e   soggetti   interessati,   anche
          relativamente ai compiti di gestione  delle  crisi  di  cui
          all'articolo 10. 
              4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare
          rilevanza concernenti i  compiti  di  cui  all'articolo  9,
          comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato  nella
          composizione di cui al comma 4 del  presente  articolo,  di
          volta  in  volta   estesa   alla   partecipazione   di   un
          rappresentante  della  Direzione  nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, della  Banca  d'Italia  o  di  uno  o  piu'
          operatori  di  cui  all'articolo  1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  perimetro,  nonche'   di   eventuali   altri
          soggetti,   interessati   alle   stesse    questioni.    Le
          amministrazioni e i  soggetti  convocati  partecipano  alle
          suddette riunioni a livello di vertice.». 
              4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano  compensi,
          gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
          comunque denominati.».