Art. 20
Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale
1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della
normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza
artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando
l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo
di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto
previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla
presente legge e ferme restando le funzioni gia' rispettivamente
attribuite:
a) l'AgID e' responsabile di promuovere l'innovazione e lo
sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto
dalla lettera b). L'AgID provvede altresi' a definire le procedure e
a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica,
valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di
verificare la conformita' dei sistemi di intelligenza artificiale,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione
europea;
b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della
cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' responsabile per la vigilanza,
ivi incluse le attivita' ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di
intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea. L'ACN e' altresi' responsabile per
la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale
relativamente ai profili di cybersicurezza;
c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza,
assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di
sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di
intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e
dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli
aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili
in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i
sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attivita'
giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da
2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per
quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza
artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari.
2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e
all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi e
secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID e' designata quale autorita' di
notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN
e' designata quale autorita' di vigilanza del mercato e punto di
contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del
medesimo articolo 70.
3. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al
comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre
pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti, nonche' ogni
opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato di coordinamento,
composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo
del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano,
quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti
di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante
per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dell'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID)».
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, si vedano le note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
«2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono
sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo
di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri
fiscali,»;
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo
di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri
fiscali,»;
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
«titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le
seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119»;
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica
delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del
nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove
membri in possesso di idonei requisiti di competenza,
indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
nominati i componenti della Commissione tecnica e
determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel
limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione della dotazione del
FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai
componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al
predetto limite massimo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente
confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al
comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta
giorni decorrenti dalla data individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
«501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette
attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR
non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di
euro.»;
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.»;
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
«502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018 , al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.».
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove
tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei
settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa
a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del
rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e 2-quater
possono essere differenziate e adeguate in considerazione
delle particolarita' e delle esigenze dei casi specifici;
esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate
forme di informazione e di protezione a favore di
consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito
della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti
dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
nella nozione di servizi e attivita' di investimento non
implica l'esercizio a titolo abituale di attivita'
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di
autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei
mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che
non puo' superare complessivamente il limite massimo di
diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga
funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento
abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima.
Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui
al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS,
nell'ambito delle proprie competenze e delle materie
seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e
ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con
riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
servizio di investimento, alla tipologia e al numero di
utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi
complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a
stipulare accordi con una o piu' universita' sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale.
Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente
comma le autorita' provvedono nell'ambito dei rispettivi
stanziamenti di bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia.
La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun
emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva
la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi
delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la
partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo
periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel
periodo transitorio," sono sostituite dalle seguenti: "ad
operare con le medesime modalita' nel periodo
transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.
2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti di
cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne
pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di
investimento prestati da chi non vi e' abilitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante: «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159:
«Art. 15 (Designazione del coordinatore dei servizi
digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui
servizi digitali). - 1. Al fine di garantire l'effettivita'
dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico
dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il
conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo
alla protezione dei minori in relazione ai contenuti
pornografici disponibili on line, nonche' agli altri
contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da
piattaforme on line o altri gestori di servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente
digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi
Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per la protezione dei dati personali e ogni
altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano ogni necessaria
collaborazione ai fini dell'esercizio da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle
funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita'
possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le
procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei
poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale
Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e'
aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di
Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri
previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un
mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi
previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al
combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un
massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio
finanziario precedente alla comunicazione di avvio del
procedimento al prestatore di un servizio intermediario
rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella
sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile
alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata
risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a
un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del
fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario
precedente dal fornitore di un servizio intermediario o
dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei
Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e
dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di
illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di
mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del
fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un
servizio intermediario interessato realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a
decorrere dalla data specificata nella decisione in
questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita'
tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e
delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della
durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per
le sanzioni amministrative previste dal presente comma e'
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita'
con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20
funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal
presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per
l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro
per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375
euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029,
4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno
2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a
decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un
contributo di importo pari allo 0,135 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai
prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia,
cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022
relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che
modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi
digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di
finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal
Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per
l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente
all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello
0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno
contabile 2022 secondo le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione, per gli anni successivi, possono essere
motivatamente adottate dall'Autorita', con propria
deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
L'Autorita' individua, con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle
entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del
contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure
concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma
5 e fino al termine delle procedure di reclutamento,
l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti
dalla designazione di cui al presente articolo mediante
l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10
unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di
posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il
personale di cui al primo periodo, non rientrante nella
pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di
apposito interpello, in cui sono specificati i profili
professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i
cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita'
provvede agli oneri del trattamento economico accessorio
mediante i contributi previsti al comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). - 1. Presso
l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio
dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli
aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad
eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle
procedure di allertamento.
2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal
direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui
all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di
cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' dell'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID). Per gli aspetti relativi alla trattazione di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un
rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di
cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.
3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle
riunioni da altri rappresentanti delle rispettive
amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di
ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla
materia della cybersicurezza.
4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione
ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle
sole amministrazioni e soggetti interessati, anche
relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui
all'articolo 10.
4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare
rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato nella
composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di
volta in volta estesa alla partecipazione di un
rappresentante della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu'
operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri
soggetti, interessati alle stesse questioni. Le
amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle
suddette riunioni a livello di vertice.».
4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».