Art. 21 
 
Applicazione sperimentale dell'intelligenza  artificiale  ai  servizi
  forniti dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
  internazionale 
 
  1. E' autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli
anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali  volti
all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  a
cittadini e imprese. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.