Art. 22 
 
             Misure di sostegno ai giovani e allo sport 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  27
dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
oppure  hanno  svolto  un'attivita'  di   ricerca   anche   applicata
nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale». 
  2.   Nel   piano   didattico    personalizzato    (PDP)    adottato
dall'istituzione scolastica secondaria di secondo  grado  nell'ambito
della propria autonomia, per le studentesse e gli  studenti  ad  alto
potenziale  cognitivo  possono  essere   inserite   attivita'   volte
all'acquisizione di ulteriori  competenze  attraverso  esperienze  di
apprendimento presso le istituzioni della  formazione  superiore,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di  previo  possesso  del
titolo, in coerenza  con  il  profilo  in  uscita  dell'indirizzo  di
studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attivita'  di
cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi
della formazione  superiore  intrapresi  dopo  il  conseguimento  del
titolo di cui al medesimo primo periodo. 
  3. Lo Stato favorisce l'accessibilita' ai sistemi  di  intelligenza
artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso
l'attivita' sportiva, anche  ai  fini  dello  sviluppo  di  soluzioni
innovative finalizzate a una maggiore inclusione in  ambito  sportivo
delle persone con disabilita'. Nel rispetto dei principi generali  di
cui alla  presente  legge,  i  sistemi  di  intelligenza  artificiale
possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle  attivita'
sportive. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27  dicembre  2023,  n.  209,  recante:
          «Attuazione della riforma fiscale in materia di  fiscalita'
          internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  3
          del 4 gennaio 2013, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Nuovo  regime  agevolativo  a   favore   dei
          lavoratori  impatriati).  -  1.   I   redditi   di   lavoro
          dipendente,  i  redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente,  i  redditi  di   lavoro   autonomo   derivanti
          dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia  da
          lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio
          dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite  annuo
          di 600.000 euro  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo  limitatamente  al  50  per  cento   del   loro
          ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a) i lavoratori si impegnano a risiedere  fiscalmente
          in Italia per un periodo di tempo corrispondente  a  quello
          di cui al comma 3, secondo periodo; 
                b) i lavoratori non sono stati fiscalmente  residenti
          in Italia nei tre  periodi  d'imposta  precedenti  il  loro
          trasferimento.  Se   il   lavoratore   presta   l'attivita'
          lavorativa nel  territorio  dello  Stato  in  favore  dello
          stesso  soggetto  presso  il  quale  e'   stato   impiegato
          all'estero prima del trasferimento oppure in favore  di  un
          soggetto appartenente al suo stesso  gruppo,  il  requisito
          minimo di permanenza all'estero e' di: 
                  1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore  non  e'
          stato in precedenza impiegato in  Italia  in  favore  dello
          stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente  al  suo
          stesso gruppo; 
                  2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima
          del suo trasferimento all'estero,  e'  stato  impiegato  in
          Italia  in  favore  dello  stesso  soggetto  oppure  di  un
          soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 
                c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la  maggior
          parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; 
                d) i lavoratori sono in  possesso  dei  requisiti  di
          elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
          decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108  e  dal  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  oppure  hanno  svolto
          un'attivita' di ricerca anche applicata  nell'ambito  delle
          tecnologie di intelligenza artificiale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 6, del decreto 22 ottobre 2004,
          n. 270, recante: «Modifiche al  regolamento  recante  norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.   509»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  2004,  n.
          266: 
              «Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
          1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre  essere
          in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
          di  altro   titolo   di   studio   conseguito   all'estero,
          riconosciuto idoneo. I  regolamenti  didattici  di  ateneo,
          ferme restando le attivita' di orientamento,  coordinate  e
          svolte ai sensi dell'articolo  11,  comma  7,  lettera  g),
          richiedono  altresi'  il  possesso  o   l'acquisizione   di
          un'adeguata preparazione iniziale. A tal  fine  gli  stessi
          regolamenti didattici definiscono le  conoscenze  richieste
          per l'accesso e ne determinano le  modalita'  di  verifica,
          anche a conclusione di attivita'  formative  propedeutiche,
          svolte eventualmente  in  collaborazione  con  istituti  di
          istruzione secondaria superiore.  Se  la  verifica  non  e'
          positiva  vengono  indicati  specifici  obblighi  formativi
          aggiuntivi da soddisfare nel  primo  anno  di  corso.  Tali
          obblighi formativi aggiuntivi  sono  assegnati  anche  agli
          studenti dei corsi di laurea  ad  accesso  programmato  che
          siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad
          una prefissata votazione minima. 
              2. Per essere ammessi ad un corso di laurea  magistrale
          occorre essere in  possesso  della  laurea  o  del  diploma
          universitario di durata triennale, ovvero di  altro  titolo
          di studio conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo.  Nel
          caso di corsi di laurea magistrale  per  i  quali  non  sia
          previsto il numero programmato dalla normativa  vigente  in
          materia di accessi  ai  corsi  universitari,  l'universita'
          stabilisce per ogni corso di laurea  magistrale,  specifici
          criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso  di
          requisiti  curriculari  e  l'adeguatezza  della   personale
          preparazione  verificata  dagli   atenei,   con   modalita'
          definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione  ai  corsi
          di    laurea    magistrale    puo'    essere     consentita
          dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche'
          in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel  rispetto
          delle norme stabilite nei regolamenti stessi. 
              3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma  2,  i
          decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione  ad  un
          corso di laurea magistrale con il possesso del  diploma  di
          scuola secondaria superiore, esclusivamente  per  corsi  di
          studio regolati da normative dell'Unione  europea  che  non
          prevedano, per tali corsi,  titoli  universitari  di  primo
          livello,  ovvero,  fermo  restando  il  periodo   formativo
          iniziale comune di cui all'articolo 11,  comma  7,  lettera
          a), per i corsi  di  studio  finalizzati  all'accesso  alle
          professioni legali. 
              4. Per essere ammessi ad un corso  di  specializzazione
          occorre essere in possesso almeno della laurea,  ovvero  di
          altro titolo di studio conseguito all'estero,  riconosciuto
          idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive  di  cui
          all'articolo   3,   comma   6,   i   decreti   ministeriali
          stabiliscono gli specifici requisiti di  ammissione  ad  un
          corso  di  specializzazione,  ivi  compresi  gli  eventuali
          crediti  formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto   al
          titolo di studio gia' conseguito. 
              5. Per essere ammessi  ad  un  corso  di  dottorato  di
          ricerca occorre essere in possesso della laurea  magistrale
          ovvero di altro titolo di studio  conseguito  all'estero  e
          riconosciuto idoneo. 
              6.  Il  riconoscimento  dell'idoneita'  dei  titoli  di
          studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
          corsi di studio e di dottorato  di  ricerca  e'  deliberata
          dall'universita' interessata, nel  rispetto  degli  accordi
          internazionali vigenti.».