Art. 22
Misure di sostegno ai giovani e allo sport
1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
oppure hanno svolto un'attivita' di ricerca anche applicata
nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato
dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito
della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto
potenziale cognitivo possono essere inserite attivita' volte
all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di
apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del
titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di
studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attivita' di
cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi
della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del
titolo di cui al medesimo primo periodo.
3. Lo Stato favorisce l'accessibilita' ai sistemi di intelligenza
artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso
l'attivita' sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni
innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo
delle persone con disabilita'. Nel rispetto dei principi generali di
cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale
possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attivita'
sportive.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante:
«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2013, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei
lavoratori impatriati). - 1. I redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da
lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo
di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente
in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello
di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti
in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro
trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita'
lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello
stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito
minimo di permanenza all'estero e' di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e'
stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello
stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima
del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato in
Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la maggior
parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto
un'attivita' di ricerca anche applicata nell'ambito delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 6, del decreto 22 ottobre 2004,
n. 270, recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266:
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e
svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica,
anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e'
positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli
studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad
una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale
occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia
previsto il numero programmato dalla normativa vigente in
materia di accessi ai corsi universitari, l'universita'
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici
criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di
requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei, con modalita'
definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi
di laurea magistrale puo' essere consentita
dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche'
in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto
delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un
corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di
studio regolati da normative dell'Unione europea che non
prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo
iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle
professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali
stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali
crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al
titolo di studio gia' conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di
studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
corsi di studio e di dottorato di ricerca e' deliberata
dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti.».