Art. 23 
 
Investimenti  nei  settori   dell'intelligenza   artificiale,   della
              cybersicurezza e del calcolo quantistico 
 
  1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo  19,  al
fine di supportare  lo  sviluppo  di  imprese  operanti  nei  settori
dell'intelligenza  artificiale  e  della   cybersicurezza   e   delle
tecnologie  per  essi  abilitanti,   ivi   compresi   le   tecnologie
quantistiche e i  sistemi  di  telecomunicazioni,  anche  tramite  la
creazione  di  poli  di  trasferimento  tecnologico  e  programmi  di
accelerazione   operanti   nei    medesimi    settori,    avvalendosi
dell'operativita' della societa' di gestione  del  risparmio  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'
autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo  di  euro,
l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di
rischio direttamente o indirettamente di: 
    a) piccole e  medie  imprese  (PMI)  con  elevato  potenziale  di
sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia,  che  operano
nei settori dell'intelligenza artificiale e  della  cybersicurezza  e
delle tecnologie per essi  abilitanti,  ivi  compresi  le  tecnologie
quantistiche  e  i  sistemi  di  telecomunicazioni,  con  particolare
riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al  mobile  edge  computing,
alle architetture aperte basate su  soluzioni  software,  al  Web  3,
all'elaborazione del  segnale,  anche  in  relazione  ai  profili  di
sicurezza e integrita' delle reti di  comunicazione  elettroniche,  e
che si trovano  in  fase  di  sperimentazione  (seed  financing),  di
costituzione  (start   up   financing),   di   avvio   dell'attivita'
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion,  scale
up financing); 
    b) imprese, aventi sede operativa in  Italia,  anche  diverse  da
quelle  di  cui  alla  lettera  a),  operanti  nei  settori  e  nelle
tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di
sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne  lo  sviluppo
come campioni tecnologici nazionali. 
  2. Gli investimenti di cui al  comma  1  sono  effettuati  mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al  venture  capital  di
cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  176
del 29 luglio 2019, sia mediante la  sottoscrizione,  direttamente  o
indirettamente, di quote o azioni di uno o piu' fondi per il  venture
capital appositamente istituiti e gestiti dalla societa' di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte
di altri fondi per il  venture  capital  istituiti  e  gestiti  dalla
medesima  societa'  di  gestione  del  risparmio.  La  normativa   di
attuazione di cui al  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 27 giugno 2019 e' aggiornata alle disposizioni del presente
articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese  di  cui
al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI. 
  3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualita'
di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi  di
governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo,  in
ragione delle proprie competenze, la struttura della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  competente  in   materia   di   innovazione
tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la  cybersicurezza
nazionale, in ogni caso senza compensi o indennita'. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dei commi 116 e 209, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2012: 
              «116. Al fine di semplificare e rafforzare  il  settore
          del venture capital e il tessuto  economico-produttivo  del
          Paese,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   puo'
          autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da  parte
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di  una  quota  di
          partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
          di gestione del risparmio  Invitalia  Ventures  SGR  Spa  -
          Invitalia SGR, nonche' di una quota  di  partecipazione  in
          fondi da essa gestiti, per favorire la  gestione  sinergica
          delle risorse di cui all'articolo 23 del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  all'articolo  1,  comma  897,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al  comma  121  del
          presente articolo, gia'  affidate  a  Invitalia  SGR,  e  a
          condizione che dalla cessione derivi l'apporto  di  risorse
          aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con  direttiva
          del Ministro dello  sviluppo  economico  a  Invitalia  sono
          stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche  ai
          fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al  comma
          117, unitamente ai criteri di  governance  per  l'esercizio
          dei diritti di azionista sull'eventuale quota di  minoranza
          e di titolare di quote dei fondi di investimento.». 
              «209.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  206,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
          con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025.».