Art. 23
Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della
cybersicurezza e del calcolo quantistico
1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al
fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori
dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle
tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie
quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la
creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di
accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi
dell'operativita' della societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro,
l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di
rischio direttamente o indirettamente di:
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di
sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano
nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e
delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie
quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare
riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing,
alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3,
all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di
sicurezza e integrita' delle reti di comunicazione elettroniche, e
che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di
costituzione (start up financing), di avvio dell'attivita'
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale
up financing);
b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da
quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle
tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di
sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo
come campioni tecnologici nazionali.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di
cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o
indirettamente, di quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture
capital appositamente istituiti e gestiti dalla societa' di gestione
del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte
di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla
medesima societa' di gestione del risparmio. La normativa di
attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 27 giugno 2019 e' aggiornata alle disposizioni del presente
articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui
al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.
3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualita'
di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di
governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in
ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, in ogni caso senza compensi o indennita'.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dei commi 116 e 209, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2012:
«116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore
del venture capital e il tessuto economico-produttivo del
Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa -
Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in
fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica
delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a
condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse
aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono
stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai
fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma
117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio
dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza
e di titolare di quote dei fondi di investimento.».
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.».