Art. 24 
 
      Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  acquisiti  i
pareri delle competenti Commissioni  parlamentari,  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno
o  piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento   della   normativa
nazionale al regolamento (UE) 2024/1689. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  ai  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20,  nei  limiti
della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i
poteri  di  vigilanza,  ispettivi   e   sanzionatori   previsti   dal
regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto  delle  norme
del  regolamento  stesso  e  dalla  normativa   dell'Unione   europea
attuativa del medesimo regolamento; 
    b) apportare  alla  normativa  vigente,  ivi  inclusa  quella  in
materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di  pagamento,
le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto
e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689; 
    c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle  autorita'
individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e  nel  rispetto
delle  competenze  alle  stesse  spettanti,  nell'ambito  e  per   le
finalita' specificamente previsti dal regolamento  (UE)  2024/1689  e
dalla  normativa   dell'Unione   europea   attuativa   del   medesimo
regolamento; 
    d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20 il potere  di
imporre  le  sanzioni  e  le  altre  misure  amministrative  previste
dall'articolo 99 del regolamento (UE)  2024/1689  per  la  violazione
delle norme del regolamento stesso e degli atti  di  attuazione,  nel
rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal  medesimo
articolo  99  e  dalle  disposizioni   nazionali   che   disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni  e  l'applicazione  delle  altre  misure
amministrative da parte delle autorita' anzidette; 
    e) previsione di percorsi di  alfabetizzazione  e  formazione  in
materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; 
    f) previsione,  da  parte  degli  ordini  professionali  e  delle
associazioni di categoria maggiormente  rappresentative,  nonche'  da
parte delle forme aggregative delle associazioni di cui  all'articolo
3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di  alfabetizzazione
e  formazione,  per  i  professionisti  e  per  gli  operatori  dello
specifico settore, all'uso dei sistemi di  intelligenza  artificiale;
previsione della possibilita' di riconoscimento di un  equo  compenso
modulabile sulla base delle responsabilita'  e  dei  rischi  connessi
all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; 
    g) potenziamento, all'interno  dei  curricoli  scolastici,  dello
sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche  e
matematiche legate alle discipline STEM, nonche' artistiche, al  fine
di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli  studenti,
anche attraverso mirate attivita' di orientamento personalizzato,  di
percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline; 
    h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi
di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia; 
    i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM),  nonche'  nei
percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti  dagli  istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con  i  rispettivi
profili culturali e professionali,  di  attivita'  formative  per  la
comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il  profilo
giuridico delle tecnologie,  anche  con  riferimento  ai  sistemi  di
intelligenza artificiale  come  definiti  dalla  disciplina  europea,
nonche' per la corretta  interpretazione  della  produzione  di  tali
sistemi  in  termini  di  previsioni,  contenuti,  raccomandazioni  o
decisioni; 
    l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e  di  trasferimento
tecnologico  in  materia  di  intelligenza  artificiale   svolte   da
universita', istituzioni  AFAM,  ITS  Academy  ed  enti  pubblici  di
ricerca,  mediante  disposizioni  finalizzate  al  perseguimento  dei
seguenti obiettivi: 
      1) agevolare il coinvolgimento del sistema  dell'universita'  e
della ricerca nella promozione, nella realizzazione  e  nell'utilizzo
di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il  mondo
produttivo; 
      2) incentivare le attivita'  di  supporto  e  semplificare  gli
strumenti di collaborazione tra il sistema dell'universita'  e  della
ricerca  e  degli  ITS  Academy  e  le  Autorita'  nazionali  di  cui
all'articolo 20; 
    m)  definizione  dei  poteri  di  vigilanza   dell'autorita'   di
vigilanza del mercato che  conferiscano  all'autorita'  i  poteri  di
imporre  ai  fornitori  e  ai  potenziali  fornitori  di  trasmettere
informazioni, di effettuare ispezioni a distanza  o  in  loco,  anche
senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove
in  condizioni  reali  e  sui  relativi   sistemi   di   intelligenza
artificiale ad alto rischio; 
    n) adeguamento del  quadro  sanzionatorio,  anche  in  deroga  ai
criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1,  lettera  d),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre  1981,
n. 689, ivi  compresa  la  definizione  delle  misure  di  esecuzione
applicabili ai sensi del  regolamento  (UE)  2024/1689,  nonche'  del
procedimento  applicabile  per   l'irrogazione   delle   sanzioni   o
l'applicazione delle misure di  esecuzione,  anche  in  coerenza  con
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater,  del  decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109. 
  3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi
di realizzazione e di impiego illeciti  di  sistemi  di  intelligenza
artificiale. 
  4. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  3  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e
sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione  del
parere delle Commissioni parlamentari  competenti.  Decorsi  sessanta
giorni dalla  data  della  trasmissione,  i  decreti  possono  essere
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine  venga  a
scadere nei trenta  giorni  antecedenti  alla  scadenza  del  termine
previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni. 
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma  3,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  previsione  di  strumenti,  anche  cautelari,  finalizzati  a
inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati  illecitamente
anche con  sistemi  di  intelligenza  artificiale,  assistiti  da  un
sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; 
    b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo
di dolo o di colpa, incentrate  sull'omessa  adozione  o  sull'omesso
adeguamento di misure di sicurezza per la  produzione,  la  messa  in
circolazione e l'utilizzo professionale di  sistemi  di  intelligenza
artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la
vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la sicurezza  dello
Stato; 
    c) precisazione dei criteri di imputazione della  responsabilita'
penale delle persone fisiche e  amministrativa  degli  enti  per  gli
illeciti inerenti a sistemi di intelligenza  artificiale,  che  tenga
conto del livello effettivo di  controllo  dei  sistemi  predetti  da
parte dell'agente; 
    d) nei casi di responsabilita' civile, previsione di strumenti di
tutela   del   danneggiato,   anche    attraverso    una    specifica
regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della  prova,
tenuto  conto  della  classificazione  dei  sistemi  di  intelligenza
artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal  regolamento
(UE) 2024/1689; 
    e)  regolazione  dell'utilizzo  dei   sistemi   di   intelligenza
artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto  delle  garanzie
inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi,  nonche'
dei principi di proporzionalita', non discriminazione e trasparenza; 
    f) modifica, a fini di coordinamento e di  razionalizzazione  del
sistema,  della  normativa  sostanziale  e  processuale  vigente,  in
conformita' ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a),  b),
c), d) ed e). 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli  articolo  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere. 
              Art. 32  (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed  autonomie  locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2024/1689  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2024  si
          vedano le note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  14
          gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni  in  materia  di
          professioni non  organizzate»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22: 
              «Art. 3 (Forme aggregative delle associazioni). - 1. Le
          associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la
          propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da
          esse costituite come associazioni di natura privatistica. 
              2. Le forme aggregative rappresentano  le  associazioni
          aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
              3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione  e
          qualificazione   delle    attivita'    professionali    che
          rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e
          delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
          istanze comuni nelle sedi  politiche  e  istituzionali.  Su
          mandato   delle   singole   associazioni,   esse    possono
          controllare l'operato delle medesime associazioni, ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  e  della  congruita'  degli
          standard   professionali   e   qualitativi   dell'esercizio
          dell'attivita' e dei  codici  di  condotta  definiti  dalle
          stesse associazioni.». 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
          del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
              «Art.  17  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          Omissis. 
              4-quater. La disciplina del procedimento  sanzionatorio
          amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che
          stabilisce,  in  particolare,  termini  e   modalita'   per
          l'accertamento, la contestazione e la  notificazione  delle
          violazioni della normativa in materia di  cybersicurezza  e
          l'irrogazione  delle  relative   sanzioni   di   competenza
          dell'Agenzia ai sensi del presente decreto  e  delle  altre
          disposizioni   che   assegnano   poteri    accertativi    e
          sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di  cui  al  primo
          periodo e' adottato, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in  deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
          il  Comitato  interministeriale  per  la  cybersicurezza  e
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di  cui  al  presente  comma,  ai  procedimenti
          sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
          di cui al primo periodo, le  disposizioni  contenute  nelle
          sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              Omissis».