Art. 24
Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno
o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20, nei limiti
della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i
poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal
regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme
del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in
materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento,
le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto
e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorita'
individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto
delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le
finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e
dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo
regolamento;
d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20 il potere di
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste
dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione
delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel
rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo
articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure
amministrative da parte delle autorita' anzidette;
e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in
materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonche' da
parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione
e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello
specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
previsione della possibilita' di riconoscimento di un equo compenso
modulabile sulla base delle responsabilita' e dei rischi connessi
all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
g) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello
sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche legate alle discipline STEM, nonche' artistiche, al fine
di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso mirate attivita' di orientamento personalizzato, di
percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi
di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia;
i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonche' nei
percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi
profili culturali e professionali, di attivita' formative per la
comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo
giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di
intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea,
nonche' per la corretta interpretazione della produzione di tali
sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o
decisioni;
l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento
tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da
universita', istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di
ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'universita' e
della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo
di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo
produttivo;
2) incentivare le attivita' di supporto e semplificare gli
strumenti di collaborazione tra il sistema dell'universita' e della
ricerca e degli ITS Academy e le Autorita' nazionali di cui
all'articolo 20;
m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorita' di
vigilanza del mercato che conferiscano all'autorita' i poteri di
imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere
informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche
senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove
in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza
artificiale ad alto rischio;
n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai
criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione
applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del
procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o
l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi
di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza
artificiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e
sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta
giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a
inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente
anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un
sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo
di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso
adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in
circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza
artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la
vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la sicurezza dello
Stato;
c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilita'
penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli
illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga
conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da
parte dell'agente;
d) nei casi di responsabilita' civile, previsione di strumenti di
tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica
regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova,
tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza
artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento
(UE) 2024/1689;
e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie
inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonche'
dei principi di proporzionalita', non discriminazione e trasparenza;
f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del
sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in
conformita' ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b),
c), d) ed e).
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articolo 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14
gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in materia di
professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22:
«Art. 3 (Forme aggregative delle associazioni). - 1. Le
associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la
propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da
esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni
aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e
qualificazione delle attivita' professionali che
rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e
delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su
mandato delle singole associazioni, esse possono
controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini
della verifica del rispetto e della congruita' degli
standard professionali e qualitativi dell'esercizio
dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle
stesse associazioni.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). -
Omissis.
4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio
amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che
stabilisce, in particolare, termini e modalita' per
l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle
violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e
l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza
dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre
disposizioni che assegnano poteri accertativi e
sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo
periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti
sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Omissis».