Art. 14
Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto
1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma e'
sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59
del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione
marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli
ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle
relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni
dell'Autorita' di pubblica sicurezza».
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 81 del Regio decreto 30 marzo
1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del
Codice della navigazione», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 81 (Altre attribuzioni di polizia). - Il
comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59
del regolamento per l'esecuzione del presente codice
(Navigazione marittima), la sicurezza della naviga-zione,
degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del
porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime,
ferme re-stando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica
sicurezza».