Art. 14 
 
    Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto 
 
  1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma  e'
sostituito dal seguente: 
    «Il comandante del porto disciplina, ai  sensi  dell'articolo  59
del regolamento per l'esecuzione  del  presente  codice  (Navigazione
marittima), la sicurezza della navigazione,  degli  accosti  e  degli
ormeggi e provvede alla polizia del  porto  o  dell'approdo  e  delle
relative  adiacenze  marittime,  ferme   restando   le   attribuzioni
dell'Autorita' di pubblica sicurezza». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'articolo 81 del Regio decreto  30  marzo
          1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo  del
          Codice della navigazione», come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  81  (Altre  attribuzioni  di  polizia).  -  Il
          comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo  59
          del  regolamento  per  l'esecuzione  del  presente   codice
          (Navigazione marittima), la sicurezza  della  naviga-zione,
          degli accosti e degli ormeggi e provvede alla  polizia  del
          porto o dell'approdo e delle relative adiacenze  marittime,
          ferme re-stando le attribuzioni dell'Autorita' di  pubblica
          sicurezza».