Art. 15 
 
           Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco 
 
  1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui  all'articolo
327, secondo  comma,  su  navi  e  galleggianti  dello  stesso  tipo,
appartenenti al medesimo armatore e adibiti al  servizio  nell'ambito
dei porti e delle rade o a servizi pubblici di  linea  o  privati  di
carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il
porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo'  autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si  faccia  luogo  all'annotazione  di
imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o  sulla  licenza,  qualora,
per  la  particolare  organizzazione  del  lavoro  a  bordo,  vi  sia
necessita' di far ruotare il personale tra le navi e  i  galleggianti
medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle
rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi
nella competenza di altre autorita' marittime»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole:  «all'autorita'  marittima»  sono
inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»; 
    c)  al  comma  4,  le  parole:  «tramite  telefax,  all'autorita'
marittima» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  formato  digitale,
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»; 
    d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  comunica  settimanalmente  all'autorita'
marittima che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  l'orario  di  lavoro
effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  172-bis  del  codice  della
navigazione, come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,  si
applicano anche  al  personale  navigante  addetto  alla  navigazione
interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e
sbarco e' rilasciata dalla  competente  autorita'  della  navigazione
interna, su istanza dell'armatore. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 172-bis del  Codice
          della navigazione, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di  imbarco
          e sbarco). - 1. Per i marittimi arruolati con il  patto  di
          cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti
          dello stesso tipo,  appartenenti  al  medesimo  armatore  e
          adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o  a
          servizi pubblici di linea o privati di carattere  locale  e
          nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di
          partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare
          che,  in  caso  di   trasbordo,   non   si   faccia   luogo
          all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio
          o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione
          del lavoro a bordo, vi sia necessita'  di  far  ruotare  il
          personale tra le  navi  e  i  galleggianti  medesimi.  Tale
          autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade
          nazionali oggetto  dei  servizi  sopra  indicati  anche  se
          ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime. 
                2. L'armatore deve comunque  comunicare  giornalmente
          all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
          con    apposita    nota,    la    composizione    effettiva
          dell'equipaggio  di  ciascuna  nave  o  galleggiante  e  le
          successive variazioni. 
                3. L'autorizzazione di cui al  comma  1  puo'  essere
          concessa anche: 
                  a) per i marittimi arruolati, a norma di  contratto
          nazionale o con contratto cosiddetto alla parte  e  con  il
          patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi  o
          galleggianti appartenenti al medesimo  armatore  e  adibiti
          alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
          acquacoltura; 
                  b) per i proprietari armatori imbarcati su  navi  e
          galleggianti  adibiti  alla   pesca   costiera   locale   o
          ravvicinata o agli impianti di acquacoltura. 
                4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione  di
          cui al comma 2 deve essere effettuata  settimanalmente  con
          apposita   nota   riepilogativa,    previa    comunicazione
          giornaliera   scritta,   anche   in    formato    digitale,
          all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
          dell'effettiva  composizione  dell'equipaggio  di  ciascuna
          nave o galleggiante. 
                5. L'armatore puo' essere  autorizzato  dall'istituto
          assicuratore a tenere un'unica posizione  contributiva  per
          tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi
          di navi interessate  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima
          che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  l'orario  di  lavoro
          effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.»