Art. 15
Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco
1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo
327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito
dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il
porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di
imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora,
per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia
necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti
medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle
rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi
nella competenza di altre autorita' marittime»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' marittima» sono
inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorita'
marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale,
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono
aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita'
marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro
effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della
navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione
interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e
sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione
interna, su istanza dell'armatore.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 172-bis del Codice
della navigazione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco
e sbarco). - 1. Per i marittimi arruolati con il patto di
cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti
dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e
adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a
servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e
nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di
partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo
all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio
o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione
del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il
personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale
autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade
nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se
ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
con apposita nota, la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le
successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto
nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il
patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o
galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti
alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e
galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o
ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di
cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con
apposita nota riepilogativa, previa comunicazione
giornaliera scritta, anche in formato digitale,
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna
nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto
assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per
tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi
di navi interessate alla procedura di cui al presente
articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima
che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro
effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.»