Art. 16
Forma del contratto
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 328:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto
di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per
atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si
trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o
dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del
domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento
dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale
addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita',
essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero
dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due
testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il
contratto e' conservato fra i documenti di bordo»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il contratto deve, a pena di nullita', essere annotato
dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal
comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del
medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma,
quando la nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto
pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di iscrizione
della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore,
l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare nel
primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita'»;
3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si
applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;
b) l'articolo 329 e' abrogato.
2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento
dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di
bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero
dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo
329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di
procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo
357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse.
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 328 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327 «Approvazione del testo definitivo del Codice
della navigazione», come modificato dalla presente legge»:
«Art. 328 (Forma del contratto). - Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento
del comandante della nave deve essere stipulato per atto
pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove
si trova la nave o, se la nave e' all'estero,
dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del
porto di iscrizione della nave o del domicilio del
comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei
membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del
personale addetto ai servizi complementari di bordo devono,
a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal
comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo
procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi
appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e'
conservato fra i documenti di bordo.
Il contratto deve, a pena di nullita', essere
annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo
periodo del primo comma e dal comandante della nave nei
casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei
casi di cui al primo pe-riodo del primo comma, quando la
nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto
pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di
iscrizione della nave o del domicilio del comandante o
dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita'
marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha
sede una di tali autorita'.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma
non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere
letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale
formalita' si deve far constare nel contratto stesso.»
- L'articolo 329 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
327 «Approvazione del testo definitivo del Codice della
navigazione», abrogato dalla presente legge, recava:
«Stipulazione del contratto in localita' estera dove non
sia autorita' consolare».
- Si riporta l'articolo 103-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.»