Art. 16 
 
                         Forma del contratto 
 
  1.  Al  codice  della  navigazione  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 328: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il  contratto
di arruolamento del comandante della nave deve essere  stipulato  per
atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima  del  porto  dove  si
trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o
dall'autorita' marittima del porto di iscrizione  della  nave  o  del
domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento
dei membri dell'equipaggio diversi dal  comandante  e  del  personale
addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita',
essere stipulati  per  iscritto  dal  comandante  della  nave  ovvero
dall'armatore  o  da  un  suo  procuratore,  alla  presenza  di   due
testimoni,  i  quali  vi  appongono  la  propria  sottoscrizione.  Il
contratto e' conservato fra i documenti di bordo»; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Il contratto deve,  a  pena  di  nullita',  essere  annotato
dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o  sulla
licenza nei casi previsti dal primo periodo del  primo  comma  e  dal
comandante della nave nei  casi  previsti  dal  secondo  periodo  del
medesimo comma. Nei casi di cui al primo  periodo  del  primo  comma,
quando la nave e' all'estero e il contratto  e'  stipulato  per  atto
pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del  porto  di  iscrizione
della  nave  o  del  domicilio  del   comandante   o   dell'armatore,
l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare  nel
primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita'»; 
      3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «Le disposizioni di cui al primo e al secondo  comma  non  si
applicano nei casi previsti dall'articolo 330»; 
    b) l'articolo 329 e' abrogato. 
  2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in  deroga  all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti  di  arruolamento
dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi  ausiliari  di
bordo  vengono   stipulati   dal   comandante   della   nave   ovvero
dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo
329  del  codice  della  navigazione,  fermo  restando  l'obbligo  di
procedere alle annotazioni ed alle convalide  previste  dall'articolo
357, comma 3, del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 328 del regio decreto 30  marzo
          1942, n. 327 «Approvazione del testo definitivo del  Codice
          della navigazione», come modificato dalla presente legge»: 
                «Art. 328 (Forma del contratto). - Fatto salvo quanto
          previsto dall'articolo 331, il  contratto  di  arruolamento
          del comandante della nave deve essere  stipulato  per  atto
          pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del  porto  dove
          si  trova  la  nave  o,   se   la   nave   e'   all'estero,
          dall'autorita' consolare  o  dall'autorita'  marittima  del
          porto  di  iscrizione  della  nave  o  del  domicilio   del
          comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei
          membri  dell'equipaggio  diversi  dal  comandante   e   del
          personale addetto ai servizi complementari di bordo devono,
          a pena di  nullita',  essere  stipulati  per  iscritto  dal
          comandante della nave ovvero  dall'armatore  o  da  un  suo
          procuratore, alla presenza di due  testimoni,  i  quali  vi
          appongono  la  propria  sottoscrizione.  Il  contratto   e'
          conservato fra i documenti di bordo. 
                Il  contratto  deve,  a  pena  di  nullita',   essere
          annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo  di
          equipaggio o sulla licenza  nei  casi  previsti  dal  primo
          periodo del primo comma e dal  comandante  della  nave  nei
          casi previsti dal secondo periodo del medesimo  comma.  Nei
          casi di cui al primo pe-riodo del primo  comma,  quando  la
          nave e' all'estero e il contratto  e'  stipulato  per  atto
          pubblico ricevuto dall'autorita'  marittima  del  porto  di
          iscrizione della nave o  del  domicilio  del  comandante  o
          dell'armatore, l'annotazione e'  effettuata  dall'autorita'
          marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui  ha
          sede una di tali autorita'. 
                Le disposizioni di cui al primo e  al  secondo  comma
          non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330 
                Prima della sottoscrizione, il contratto deve  essere
          letto  e  spiegato  al  marittimo;  l'adempimento  di  tale
          formalita' si deve far constare nel contratto stesso.» 
              - L'articolo 329 del regio decreto 30  marzo  1942,  n.
          327 «Approvazione del testo  definitivo  del  Codice  della
          navigazione»,  abrogato  dalla  presente   legge,   recava:
          «Stipulazione del contratto in localita'  estera  dove  non
          sia autorita' consolare». 
              -  Si  riporta  l'articolo  103-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18  recante  «Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art.   103-bis   (Proroga   della   scadenza   delle
          certificazioni e dei collaudi dei  motopescherecci).  -  1.
          Tutte le certificazioni e i  collaudi  dei  motopescherecci
          adibiti alla pesca professionale nonche'  delle  unita'  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435, rilasciati dalle  Amministrazioni  statali  e
          dagli  organismi  riconosciuti,   in   scadenza   in   data
          successiva al 30 gennaio 2020  e  fino  alla  data  del  30
          settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.»