Art. 17
Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore
1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» e' sostituita
dalle seguenti: «in formato elettronico»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono
inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».
2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le
parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 331, del Regio decreto 30 marzo
1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del
Codice della navigazione.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 331 (Arruolamento del comandante in luogo ove
non si trova l'armatore). - L'armatore puo' procedere
all'arruolamento del comandante anche mediante
dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita'
consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli
estremi indicati nell'articolo seguente.
La detta autorita' trasmette in formato elettronico,
a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione
all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova
la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del
comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco, anche
in formato digitale si perfeziona il contratto di
arruolamento.»
- Si riporta l'articolo 438, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 recante
«Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice
della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 438 (Arruolamento del comandante). -
L'autorita' che riceve la dichiarazione dell'armatore
prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in
originale al comandante del porto dove deve avvenire
l'imbarco, conservandone copia in archivio.
L'autorita' che riceve la dichiarazione del
comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone
copia al comandante del porto che ha trasmesso la
dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le
dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il
bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per
essere conservate fra i documenti di bordo.
Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331
del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore
sono trasmessi al comandante del porto dove deve avvenire
l'imbarco, l'autorita' che ha effettuato la comunicazione
provvede successivamente alla trasmissione in originale
della dichiarazione conservandone copia.»