Art. 17 
 
  Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore 
 
  1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» e'  sostituita
dalle seguenti: «in formato elettronico»; 
    b) al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  «porto  d'imbarco»  sono
inserite le seguenti: «, anche in formato digitale». 
  2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per  l'esecuzione
del codice della  navigazione  (Navigazione  marittima),  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  le
parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo 331, del Regio decreto 30 marzo
          1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo  del
          Codice della navigazione.»,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 331 (Arruolamento del comandante in  luogo  ove
          non si  trova  l'armatore).  -  L'armatore  puo'  procedere
          all'arruolamento    del    comandante    anche     mediante
          dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita'
          consolare del luogo dove egli si trova,  e  contenente  gli
          estremi indicati nell'articolo seguente. 
                La detta autorita' trasmette in formato  elettronico,
          a spese  dell'armatore,  gli  estremi  della  dichiarazione
          all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova
          la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. 
                Con la dichiarazione di  accettazione  da  parte  del
          comandante, resa all'autorita' del porto  d'imbarco,  anche
          in  formato  digitale  si  perfeziona   il   contratto   di
          arruolamento.» 
              - Si riporta l'articolo 438, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  febbraio   1952   n.   328   recante
          «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione  del  Codice
          della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   438   (Arruolamento   del   comandante).    -
          L'autorita'  che  riceve  la  dichiarazione   dell'armatore
          prevista dall'articolo  331  del  codice  la  trasmette  in
          originale  al  comandante  del  porto  dove  deve  avvenire
          l'imbarco, conservandone copia in archivio. 
                L'autorita'   che   riceve   la   dichiarazione   del
          comandante conserva l'originale in  archivio,  rimettendone
          copia  al  comandante  del  porto  che  ha   trasmesso   la
          dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di  ambedue  le
          dichiarazioni, firmate  dall'ufficiale  rogante  e  con  il
          bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per
          essere conservate fra i documenti di bordo. 
                Quando, a norma del secondo comma  dell'articolo  331
          del codice, gli estremi della  dichiarazione  dell'armatore
          sono trasmessi al comandante del porto dove  deve  avvenire
          l'imbarco, l'autorita' che ha effettuato  la  comunicazione
          provvede successivamente  alla  trasmissione  in  originale
          della dichiarazione conservandone copia.»