Art. 18 
 
Riordino della disciplina del servizio  sanitario  a  bordo  di  navi
                        mercantili nazionali 
 
  1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del  servizio
sanitario reso  a  bordo  delle  navi  mercantili  battenti  bandiera
italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in  materia  di
politiche del mare e  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dell'economia  e  delle  finanze  e   per   la   pubblica
amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli
infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo  nonche'
i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi
di formazione degli stessi. 
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di  concerto  anche  con
l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare,  sono
individuate le tipologie di nave che devono  dotarsi  di  cabine  per
quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di
bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e  tecniche  dei
locali all'uopo adibiti. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al  comma
1, il capo IV del regolamento sulla  sanita'  marittima,  di  cui  al
regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23  agosto  1988
          n. 400 recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato  ((e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta l'articolo 34 del decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n.271  recante  «Adeguamento  della  normativa
          sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi  a  bordo
          delle navi mercantili da pesca  nazionali,  a  norma  della
          legge 31 dicembre 1998, n. 485»: 
                «Art. 34 (Criteri progettuali e costruttivi). - 1.Con
          regolamento da adottare, ai sensi  dell'articolo  17  della
          legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto, dal Ministro dei  trasporti
          e della Navigazione di concerto con il Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, della sanita',  e'  emanata  la
          normativa tecnica per  la  costruzione  e  le  sistemazioni
          relative  all'ambiente  di  lavoro  a  bordo   delle   navi
          mercantili e da pesca nazionali, in conformita'  anche  con
          le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione
          internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134  ratificate  e
          rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157,  nonche'
          n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con  la  legge  10
          aprile 1981, n.158. 
                2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui  al
          comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.» 
              - Il capo IV del regio decreto 29  settembre  1895,  n.
          636 che approva il Regolamento per  la  sanita'  marittima,
          abrogato dalla presente legge, recava: «medici di bordo».