Art. 18
Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi
mercantili nazionali
1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio
sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera
italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli
infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonche'
i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi
di formazione degli stessi.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con
l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare, sono
individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per
quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di
bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei
locali all'uopo adibiti.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al
regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato.
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n.271 recante «Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo
delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
«Art. 34 (Criteri progettuali e costruttivi). - 1.Con
regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti
e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, della sanita', e' emanata la
normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni
relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi
mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con
le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134 ratificate e
rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157, nonche'
n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con la legge 10
aprile 1981, n.158.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.»
- Il capo IV del regio decreto 29 settembre 1895, n.
636 che approva il Regolamento per la sanita' marittima,
abrogato dalla presente legge, recava: «medici di bordo».