Art. 19
Disciplina dell'attivita' di consulente chimico di porto
1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione e' inserito il
seguente:
«Art. 116-bis (Consulente chimico di porto). - L'attivita' dei
consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della
navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla
tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le
attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di
ingegnere.
L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e'
consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle
seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche,
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22
Ingegneria chimica;
2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici,
nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli
ingegneri, nella sezione A, settore industriale;
3) compimento di un percorso di qualificazione
tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla
Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al
Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico
di un anno e superamento di una prova finale.
I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri
tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati
all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di
sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per
l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di
giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e
applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato
da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei
fisici.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu'
decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di
porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente,
le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma,
numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i
requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente
articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico
di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto
nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le
modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di
iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei
registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi
dell'articolo 68.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto
comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai
registri di cui al terzo comma.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, puo', con
proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in
materia di attivita' e servizi svolti dal consulente chimico di
porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a
garantire il piu' efficace funzionamento».