Art. 19 
 
      Disciplina dell'attivita' di consulente chimico di porto 
 
  1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 116-bis (Consulente chimico di  porto). -  L'attivita'  dei
consulenti chimici di  porto  e'  finalizzata  alla  sicurezza  della
navigazione, delle operazioni  portuali  e  del  porto  nonche'  alla
tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le
attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico  e  di
ingegnere. 
    L'esercizio dell'attivita' di  consulente  chimico  di  porto  e'
consentito  ai  professionisti  in  possesso  di  tutti  i   seguenti
requisiti: 
      1) possesso di una laurea magistrale appartenente a  una  delle
seguenti classi delle  lauree  magistrali:  LM-54  Scienze  chimiche,
LM-71  Scienze  e  tecnologie  della  chimica  industriale  o   LM-22
Ingegneria chimica; 
      2) iscrizione all'albo  professionale  dei  chimici  e  fisici,
nella sezione A, settore  chimica,  o  all'albo  professionale  degli
ingegneri, nella sezione A, settore industriale; 
      3)   compimento    di    un    percorso    di    qualificazione
tecnico-professionale  la  cui  organizzazione   e'   affidata   alla
Federazione nazionale degli Ordini dei chimici  e  dei  fisici  e  al
Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico
di un anno e superamento di una prova finale. 
    I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi  registri
tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale  adempimento
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
    Gli atti emessi dal consulente chimico di porto  sono  rilasciati
all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita'  di
sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte  committente.  Per
l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio  di
giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di  chimica  pura  e
applicata, nonche' certificazioni analitiche deve  essere  effettuato
da un professionista chimico, iscritto all'albo  dei  chimici  e  dei
fisici. 
    Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto
con il Ministero della salute, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo  definisce  con  uno  o  piu'
decreti: le attivita' e i servizi svolti dal  consulente  chimico  di
porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla  legislazione  vigente,
le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo  comma,
numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e  i
requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri. 
    I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente
articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di  consulente  chimico
di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto
nei registri di cui al terzo comma  del  presente  articolo.  Con  le
modalita' di cui al  quinto  comma  sono  indicate  le  modalita'  di
iscrizione nel registro di cui al terzo comma  e  di  estinzione  dei
registri  dei  consulenti  chimici   di   porto   tenuti   ai   sensi
dell'articolo 68. 
    Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al  quinto
comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, sono sospese  le  nuove  iscrizioni  ai
registri di cui al terzo comma. 
    Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto
con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data  di
entrata in vigore dei decreti di  cui  al  quinto  comma,  puo',  con
proprio  decreto,  apportare  ulteriori  disposizioni  correttive  in
materia di attivita' e  servizi  svolti  dal  consulente  chimico  di
porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e  a
garantire il piu' efficace funzionamento».