Art. 7
Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici
1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole: «lire
100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «400.000 euro».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, recante: «Disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre
1991, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate
alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali
di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e
che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito
dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a 400.000 euro, possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di
cui all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante
comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa
ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che
intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle
imposte sui redditi e di essa deve essere data
comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i
trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo
d'imposta hanno superato il limite di 400.000 euro, cessano
di applicarsi le disposizioni della presente legge con
effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e'
superato.
3.».