Art. 7 
 
    Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «Le  associazioni  sportive»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e  le  societa'  sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole:  «lire
100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»; 
    b) al comma 2, le parole:  «lire  100  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «400.000 euro». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  16
          dicembre 1991, n. 398,  recante:  «Disposizioni  tributarie
          relative  alle  associazioni  sportive   dilettantistiche»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del  17  dicembre
          1991, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. - 1. Le associazioni e le societa'  sportive
          dilettantistiche di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
          36, e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate
          alle federazioni sportive nazionali o agli  enti  nazionali
          di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  leggi
          vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e
          che  nel  periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito
          dall'esercizio di attivita'  commerciali  proventi  per  un
          importo non superiore a 400.000 euro,  possono  optare  per
          l'applicazione   dell'imposta    sul    valore    aggiunto,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni  di
          cui  all'articolo  2.  L'opzione  e'  esercitata   mediante
          comunicazione a mezzo lettera raccomandata  da  inviare  al
          competente ufficio dell'imposta sul valore  aggiunto;  essa
          ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in
          cui e' esercitata, fino a quando non  sia  revocata  e,  in
          ogni  caso,  per  almeno  un  triennio.  I   soggetti   che
          intraprendono   l'esercizio   di   attivita'    commerciali
          esercitano l'opzione nella dichiarazione da  presentare  ai
          sensi dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. L'opzione ha effetto  anche  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi  e   di   essa   deve   essere   data
          comunicazione agli uffici delle  imposte  dirette  entro  i
          trenta giorni successivi. 
              2. Nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  esercitato
          l'opzione di cui al comma 1 e che  nel  corso  del  periodo
          d'imposta hanno superato il limite di 400.000 euro, cessano
          di applicarsi le  disposizioni  della  presente  legge  con
          effetto dal mese successivo a quello in cui  il  limite  e'
          superato. 
              3.».