Art. 10
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entita'
utenti di cripto-attivita'
1. Al fine di determinare se l'entita' utente di cripto-attivita'
e' una persona oggetto di comunicazione:
a) il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo
di comunicazione ottiene, dall'entita' utente di cripto-attivita',
un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o
le residenze a fini fiscali dell'entita' utente di cripto-attivita' e
conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base
delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle
rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle
procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della
normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto.
L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento
in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo
di comunicazione stabilisce la relazione con l'entita' utente di
cripto-attivita', o, per le entita' utenti preesistenti di
cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. Se l'entita' utente di
cripto-attivita' certifica di non avere alcuna residenza a fini
fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo
di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o
sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza
dell'entita' utente di cripto-attivita';
b) se l'autocertificazione indica che l'entita' utente di
cripto-attivita' e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea
o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione considera
l'entita' utente di cripto-attivita' come un utente oggetto di
comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base
dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o
pubblicamente disponibili, che l'entita' utente di cripto-attivita'
e' un soggetto escluso.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione determina se un'entita' utente di cripto-attivita',
diversa da un soggetto escluso, ha una o piu' persone che esercitano
il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che
non determini che l'entita' utente di cripto-attivita' e' un'entita'
attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entita' utente di
cripto-attivita'. In particolare, il prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione:
a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo,
puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in
conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);
b) al fine di determinare se una persona che esercita il
controllo e' una persona oggetto di comunicazione, considera
attendibile un'autocertificazione, dell'entita' utente di
cripto-attivita' o della medesima persona che esercita il controllo,
che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini
fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la
ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle
informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla
documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata
verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui
il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione e' soggetto.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di
circostanze in relazione a un'entita' utente di cripto-attivita' o
alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il
prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza
che l'autocertificazione e' inesatta o inaffidabile, il medesimo
prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa su tale
autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una
spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno
della validita' dell'autocertificazione.