Art. 10 
 
Procedure di adeguata verifica in  materia  fiscale  per  le  entita'
                     utenti di cripto-attivita' 
 
  1. Al fine di determinare se l'entita' utente  di  cripto-attivita'
e' una persona oggetto di comunicazione: 
    a) il prestatore di servizi per le cripto-attivita'  con  obbligo
di comunicazione ottiene, dall'entita'  utente  di  cripto-attivita',
un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza  o
le residenze a fini fiscali dell'entita' utente di cripto-attivita' e
conferma la ragionevolezza  di  tale  autocertificazione  sulla  base
delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le
cripto-attivita'  con  obbligo  di  comunicazione,  comprese   quelle
rivenienti  dalla  documentazione  raccolta  in   conformita'   delle
procedure  di  adeguata  verifica  della  clientela  ai  fini   della
normativa  antiriciclaggio  cui  il  prestatore  di  servizi  per  le
cripto-attivita'  con   obbligo   di   comunicazione   e'   soggetto.
L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta  al  momento
in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita'  con  obbligo
di comunicazione stabilisce la  relazione  con  l'entita'  utente  di
cripto-attivita',  o,  per  le   entita'   utenti   preesistenti   di
cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. Se  l'entita'  utente  di
cripto-attivita' certifica di  non  avere  alcuna  residenza  a  fini
fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo
di  comunicazione  si  basa  sulla  sede  di  direzione  effettiva  o
sull'indirizzo della sede principale  per  determinare  la  residenza
dell'entita' utente di cripto-attivita'; 
    b)  se  l'autocertificazione  indica  che  l'entita'  utente   di
cripto-attivita' e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea
o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore  di  servizi
per  le  cripto-attivita'  con  obbligo  di  comunicazione  considera
l'entita' utente  di  cripto-attivita'  come  un  utente  oggetto  di
comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla  base
dell'autocertificazione  o  delle  informazioni  in  suo  possesso  o
pubblicamente disponibili, che l'entita' utente  di  cripto-attivita'
e' un soggetto escluso. 
  2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo  di
comunicazione determina se  un'entita'  utente  di  cripto-attivita',
diversa da un soggetto escluso, ha una o piu' persone che  esercitano
il controllo che sono persone oggetto di comunicazione,  a  meno  che
non determini che l'entita' utente di cripto-attivita' e'  un'entita'
attiva, sulla base di un'autocertificazione  dell'entita'  utente  di
cripto-attivita'. In particolare, il prestatore  di  servizi  per  le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione: 
    a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo,
puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in
conformita' delle procedure di adeguata verifica della  clientela  di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera u); 
    b) al  fine  di  determinare  se  una  persona  che  esercita  il
controllo  e'  una  persona  oggetto  di   comunicazione,   considera
attendibile    un'autocertificazione,    dell'entita'    utente    di
cripto-attivita' o della medesima persona che esercita il  controllo,
che gli consente di determinare la residenza o le  residenze  a  fini
fiscali della  persona  che  esercita  il  controllo  e  conferma  la
ragionevolezza  di   tale   autocertificazione   sulla   base   delle
informazioni   ottenute,    comprese    quelle    rivenienti    dalla
documentazione raccolta in conformita' delle  procedure  di  adeguata
verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio  cui
il prestatore di servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo  di
comunicazione e' soggetto. 
  3. Se in  un  qualsiasi  momento  si  verifica  un  cambiamento  di
circostanze in relazione a un'entita' utente  di  cripto-attivita'  o
alle persone che ne esercitano il controllo a seguito  del  quale  il
prestatore  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere  a  conoscenza
che l'autocertificazione e'  inesatta  o  inaffidabile,  il  medesimo
prestatore di servizi per le cripto-attivita' non  si  basa  su  tale
autocertificazione  e  ottiene  un'autocertificazione  valida  o  una
spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno
della validita' dell'autocertificazione.