Art. 11
Requisiti per la validita' delle autocertificazioni
1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di
cripto-attivita' o da una persona che esercita il controllo e' valida
solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla
persona fisica utente di cripto-attivita' o dalla persona che
esercita il controllo, e' datata al piu' tardi alla data di
ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona
fisica utente di cripto-attivita' o alla persona che esercita il
controllo:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di residenza;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo
a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione presentata da un'entita' utente di
cripto-attivita' e' valida solo se e' firmata o altrimenti
esplicitamente confermata dall'entita' utente di cripto-attivita', e'
datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti
informazioni relative all'entita' utente di cripto-attivita':
a) denominazione legale;
b) indirizzo;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo
a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) nel caso di un'entita' utente di cripto-attivita' diversa da
un'entita' attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al
comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo
dell'entita' utente di cripto-attivita', ad eccezione del caso in cui
tale persona che esercita il controllo ha gia' presentato
un'autocertificazione a norma del comma 1, nonche' il ruolo o i ruoli
in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e' una
persona che esercita il controllo dell'entita', se non gia'
determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della
clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);
f) le informazioni sui criteri che l'entita' utente di
cripto-attivita' soddisfa per essere considerata un'entita' attiva o
un soggetto escluso.
3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione e' valida se non
contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione,
diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione
di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il
NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non e'
obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.