Art. 11 
 
         Requisiti per la validita' delle autocertificazioni 
 
  1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di
cripto-attivita' o da una persona che esercita il controllo e' valida
solo se e'  firmata  o  altrimenti  esplicitamente  confermata  dalla
persona  fisica  utente  di  cripto-attivita'  o  dalla  persona  che
esercita  il  controllo,  e'  datata  al  piu'  tardi  alla  data  di
ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona
fisica utente di cripto-attivita' o  alla  persona  che  esercita  il
controllo: 
    a) nome e cognome; 
    b) indirizzo di residenza; 
    c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali; 
    d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo
a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione; 
    e) data di nascita. 
  2.  Un'autocertificazione  presentata  da  un'entita'   utente   di
cripto-attivita'  e'  valida  solo  se  e'   firmata   o   altrimenti
esplicitamente confermata dall'entita' utente di cripto-attivita', e'
datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le  seguenti
informazioni relative all'entita' utente di cripto-attivita': 
    a) denominazione legale; 
    b) indirizzo; 
    c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali; 
    d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo
a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione; 
    e) nel caso di un'entita' utente di cripto-attivita'  diversa  da
un'entita' attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al
comma 1, in relazione a ciascuna persona che  esercita  il  controllo
dell'entita' utente di cripto-attivita', ad eccezione del caso in cui
tale  persona  che  esercita  il   controllo   ha   gia'   presentato
un'autocertificazione a norma del comma 1, nonche' il ruolo o i ruoli
in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e'  una
persona  che  esercita  il  controllo  dell'entita',  se   non   gia'
determinati sulla base delle procedure  di  adeguata  verifica  della
clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u); 
    f)  le  informazioni  sui  criteri  che   l'entita'   utente   di
cripto-attivita' soddisfa per essere considerata un'entita' attiva  o
un soggetto escluso. 
  3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione e' valida se non
contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione,
diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se  la  giurisdizione
di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso  il
NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non e'
obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.