Art. 12 
 
      Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di  adeguata  verifica
in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione  che  e'
anche un'istituzione finanziaria puo' avvalersi  delle  procedure  di
adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato
A, sezioni III e V, del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  28  dicembre  2015.  Un  prestatore  di   servizi   per   le
cripto-attivita' con  obbligo  di  comunicazione  puo'  avvalersi  di
un'autocertificazione gia' ottenuta per altre  finalita'  fiscali,  a
condizione che tale autocertificazione soddisfi i  requisiti  di  cui
all'articolo 11. 
  2. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo  di
comunicazione puo' avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi  di
adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a  11.
Il prestatore di servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo  di
comunicazione resta responsabile del  corretto  adempimento  di  tali
obblighi.