Art. 12
Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica
in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione che e'
anche un'istituzione finanziaria puo' avvalersi delle procedure di
adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato
A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di
un'autocertificazione gia' ottenuta per altre finalita' fiscali, a
condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui
all'articolo 11.
2. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione puo' avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di
adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11.
Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali
obblighi.