Art. 13 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal  1°  gennaio
2026, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 7, entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  comunica  all'Agenzia  delle
entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attivita'  che  sono
utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il
controllo che sono persone  oggetto  di  comunicazione,  le  seguenti
informazioni: 
    a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le  giurisdizioni  di
residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la  data
e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di  comunicazione  e,
nel  caso  di  qualsiasi  entita'  che,  dopo  l'applicazione   delle
procedure di  adeguata  verifica  in  materia  fiscale  di  cui  agli
articoli da 8 a 12, e' identificata come avente una  o  piu'  persone
che  esercitano  il   controllo   che   sono   persone   oggetto   di
comunicazione,  il  nome,  l'indirizzo,   la   giurisdizione   o   le
giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entita' e  il  nome,
l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF
o i NIF e la data e il luogo  di  nascita  di  ciascuna  persona  che
esercita il controllo dell'entita' che  e'  una  persona  oggetto  di
comunicazione, nonche' il ruolo o i ruoli  in  virtu'  dei  quali  la
persona oggetto di comunicazione  e'  una  persona  che  esercita  il
controllo dell'entita'; 
    b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il  numero  di
identificazione individuale  di  cui  all'articolo  8-bis  quinquies,
paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il  codice  identificativo
internazionale del soggetto giuridico del prestatore di  servizi  per
le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione; 
    c) per ciascun tipo di cripto-attivita' oggetto di  comunicazione
in  relazione  alla  quale  il   prestatore   di   servizi   per   le
cripto-attivita'  con  obbligo   di   comunicazione   ha   effettuato
operazioni  oggetto  di  comunicazione  nel  corso  dell'anno  civile
pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato: 
      1) il nome completo del tipo  di  cripto-attivita'  oggetto  di
comunicazione; 
      2) l'importo lordo aggregato versato, il  numero  aggregato  di
unita'  e  il  numero  di  operazioni  oggetto  di  comunicazione  in
relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria; 
      3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero  aggregato  di
unita'  e  il  numero  di  operazioni  oggetto  di  comunicazione  in
relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria; 
      4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato  di
unita'  e  il  numero  di  operazioni  oggetto  di  comunicazione  in
relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attivita'  oggetto
di comunicazione; 
      5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato  di
unita'  e  il  numero  di  operazioni  oggetto  di  comunicazione  in
relazione a cessioni a fronte di altre  cripto-attivita'  oggetto  di
comunicazione; 
      6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato  di
unita' e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di
comunicazione; 
      7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato  di
unita'  e  il  numero  di  operazioni  oggetto  di  comunicazione,  e
suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai
trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati  ai
numeri 2) e 4); 
      8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato  di
unita'  e  il  numero  di  operazioni  oggetto  di  comunicazione,  e
suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai
trasferimenti da  parte  dell'utente  oggetto  di  comunicazione  non
contemplati ai numeri 3), 5) e 6); 
      9) il valore equo  di  mercato  aggregato,  nonche'  il  numero
aggregato di unita' di trasferimenti  effettuati  dal  prestatore  di
servizi per  le  cripto-attivita'  con  obbligo  di  comunicazione  a
indirizzi di registro distribuito non  notoriamente  associati  a  un
prestatore di  servizi  di  attivita'  virtuali  o  a  un'istituzione
finanziaria. 
  2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con  obbligo
di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che  utilizza  un
servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato  membro
dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identita' e
tutte le residenze fiscali della persona oggetto di  comunicazione  e
ottiene una conferma diretta dell'identita' e della  residenza  della
persona  oggetto  di   comunicazione   tramite   tale   servizio   di
identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona
oggetto di comunicazione, in luogo di  quelle  di  cui  al  comma  1,
lettera a), sono:  il  nome,  l'identificativo  del  servizio  o  dei
servizi di identificazione e lo Stato membro o gli  Stati  membri  di
emissione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu'  dei  quali  ciascuna
persona oggetto di comunicazione  e'  una  persona  che  esercita  il
controllo dell'entita'. 
  3. L'importo lordo aggregato versato e  l'importo  lordo  aggregato
ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi
nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente
versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati
versati o ricevuti in diverse monete  fiduciarie,  gli  importi  sono
comunicati in un'unica valuta e convertiti  al  momento  di  ciascuna
operazione oggetto di comunicazione secondo  modalita'  applicate  in
modo coerente dal prestatore di servizi per le  cripto-attivita'  con
obbligo di comunicazione. 
  4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c),  numeri
da 4) a 9), e' determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato
al momento di ciascuna operazione oggetto  di  comunicazione  secondo
modalita' applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione. 
  5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria  in  cui
e' comunicato ciascun importo. 
  6. In deroga a quanto  disposto  dal  comma  1,  il  prestatore  di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione  non  e'
tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al  comma  1,  lettera
a), se non e' in possesso di tale informazione  e  non  e'  tenuto  a
ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. 
  7. Non e' tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da  1  a
6, il prestatore di servizi per le cripto-attivita'  con  obbligo  di
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri  1),
2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione  o  a
una persona che esercita il controllo che e' una persona  oggetto  di
comunicazione per  i  quali  il  medesimo  prestatore  comunica  tali
informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un  accordo
qualificante effettivo tra autorita' competenti con la  giurisdizione
di residenza del medesimo utente oggetto  di  comunicazione  o  della
persona che esercita il controllo  che  e'  una  persona  oggetto  di
comunicazione. 
  8. In deroga a quanto  disposto  dal  comma  1,  il  prestatore  di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione  non  e'
tenuto  a  comunicare  il  NIF  se  la   giurisdizione   oggetto   di
comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione  Europea,  non
lo ha emesso ovvero se in base  alla  normativa  della  giurisdizione
oggetto di comunicazione, diversa da  uno  Stato  membro  dell'Unione
Europea, non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima
giurisdizione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio si vedano le note alle premesse.