Art. 13
Obblighi di comunicazione
1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio
2026, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 7, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle
entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attivita' che sono
utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il
controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti
informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di
residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data
e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e,
nel caso di qualsiasi entita' che, dopo l'applicazione delle
procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli
articoli da 8 a 12, e' identificata come avente una o piu' persone
che esercitano il controllo che sono persone oggetto di
comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le
giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entita' e il nome,
l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF
o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che
esercita il controllo dell'entita' che e' una persona oggetto di
comunicazione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali la
persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il
controllo dell'entita';
b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di
identificazione individuale di cui all'articolo 8-bis quinquies,
paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo
internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per
le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione;
c) per ciascun tipo di cripto-attivita' oggetto di comunicazione
in relazione alla quale il prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ha effettuato
operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile
pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:
1) il nome completo del tipo di cripto-attivita' oggetto di
comunicazione;
2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in
relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in
relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in
relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attivita' oggetto
di comunicazione;
5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in
relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attivita' oggetto di
comunicazione;
6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di
comunicazione;
7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e
suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai
trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai
numeri 2) e 4);
8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di
unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e
suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai
trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non
contemplati ai numeri 3), 5) e 6);
9) il valore equo di mercato aggregato, nonche' il numero
aggregato di unita' di trasferimenti effettuati dal prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione a
indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un
prestatore di servizi di attivita' virtuali o a un'istituzione
finanziaria.
2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo
di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un
servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro
dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identita' e
tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e
ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza della
persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di
identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona
oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1,
lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei
servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di
emissione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali ciascuna
persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il
controllo dell'entita'.
3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato
ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi
nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente
versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati
versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono
comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna
operazione oggetto di comunicazione secondo modalita' applicate in
modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione.
4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri
da 4) a 9), e' determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato
al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo
modalita' applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione.
5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui
e' comunicato ciascun importo.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non e'
tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera
a), se non e' in possesso di tale informazione e non e' tenuto a
ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.
7. Non e' tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a
6, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1),
2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a
una persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di
comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali
informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo
qualificante effettivo tra autorita' competenti con la giurisdizione
di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della
persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di
comunicazione.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non e'
tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di
comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non
lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione
oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione
Europea, non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima
giurisdizione.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.