Art. 14
Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle
procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e
sanzioni
1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima
richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di
quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attivita'
che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di
effettuare operazioni oggetto di comunicazione.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e
alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata
verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 fino al 31 dicembre
del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono
comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai
fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 13 si applica la sanzione
amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli
operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35, comma
2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla
data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 173 del 2024.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 35 e 102 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si vedano le note alle
premesse.