Art. 14 
 
Ulteriori disposizioni  per  garantire  l'efficace  attuazione  delle
  procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione  e
  sanzioni 
  1. A seguito dell'invio di  due  solleciti  successivi  alla  prima
richiesta, sempre che siano decorsi  sessanta  giorni  dall'invio  di
quest'ultima, il prestatore di servizi per  le  cripto-attivita'  con
obbligo di comunicazione impedisce,  all'utente  di  cripto-attivita'
che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di
effettuare operazioni oggetto di comunicazione. 
  2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo  di
comunicazione conserva i dati relativi alle  attivita'  intraprese  e
alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di  adeguata
verifica a fini fiscali di cui agli  articoli  da  9  a  12,  e  agli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 fino al 31  dicembre
del decimo anno successivo a  quello  in  cui  le  informazioni  sono
comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate. 
  3. Nei casi di violazione degli obblighi di  adeguata  verifica  ai
fini fiscali di cui agli articoli da 9  a  12  o  degli  obblighi  di
comunicazione  di  cui  all'articolo  13  si  applica   la   sanzione
amministrativa  prevista  per  la  violazione  degli  obblighi  degli
operatori finanziari  dall'articolo  10,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35,  comma
2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla
data  di  cui  all'articolo  102,  comma  1,  del  medesimo   decreto
legislativo n. 173 del 2024. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli  35  e  102  del  decreto
          legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si vedano le note alle
          premesse.