Art. 15
Registrazione unica di un gestore di cripto-attivita'
1. Un gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, soggetto agli
obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7, comma
1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso
l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale
tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.
2. Il gestore di cripto-attivita' che soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma
2, in piu' di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra
presso l'autorita' competente di uno di tali Stati membri, prima
della scadenza del periodo entro il quale il gestore di
cripto-attivita' deve comunicare le informazioni di cui all'articolo
13.
3. Non e' tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate
il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attivita' non e'
tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata
verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7, commi
da 3 a 8, in virtu' del fatto che tali obblighi sono espletati dal
medesimo gestore di cripto-attivita' in un qualsiasi altro Stato
membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.
4. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attivita'
che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo
di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attivita';
e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione
sono residenti;
f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo
7, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima
comunicazione delle informazioni successiva.
6. Il gestore di cripto-attivita' comunica le eventuali modifiche
delle informazioni di cui al comma 4.
7. Il gestore di cripto-attivita' e' cancellato dal registro dei
gestori di cripto-attivita' se:
a) il gestore di cripto-attivita' notifica all'Agenzia delle
entrate di non avere piu' utenti oggetto di comunicazione nell'Unione
Europea;
b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono
motivi per ritenere che il gestore di cripto-attivita' abbia cessato
le attivita';
c) il gestore di cripto-attivita' non soddisfa piu' le condizioni
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi
del comma 8.
8. Se un gestore di cripto-attivita' registrato in Italia non
rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13,
l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo
sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14,
comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attivita'.
9. Un gestore di cripto-attivita' la cui registrazione in uno Stato
membro e' stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di
comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7,
della direttiva 2011/16/UE, si puo' registrare presso l'Agenzia delle
entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito
all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a
ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi
compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha
adempiuto.
10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE si vedano le note alle premesse.