Art. 15 
 
        Registrazione unica di un gestore di cripto-attivita' 
 
  1. Un gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore  di  servizi
per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione,  soggetto  agli
obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo  7,  comma
1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra  presso
l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro  il  quale
tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13. 
  2. Il gestore di cripto-attivita' che soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o  comma
2, in piu' di uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea,  si  registra
presso l'autorita' competente di uno  di  tali  Stati  membri,  prima
della  scadenza  del  periodo  entro   il   quale   il   gestore   di
cripto-attivita' deve comunicare le informazioni di cui  all'articolo
13. 
  3. Non e' tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle  entrate
il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo  6,
comma 1, lettera i), se detto  gestore  di  cripto-attivita'  non  e'
tenuto a soddisfare gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  adeguata
verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7,  commi
da 3 a 8, in virtu' del fatto che tali obblighi  sono  espletati  dal
medesimo gestore di cripto-attivita'  in  un  qualsiasi  altro  Stato
membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. 
  4. Al momento della registrazione, il gestore  di  cripto-attivita'
che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita'  con  obbligo
di comunicazione fornisce le seguenti informazioni: 
    a) denominazione; 
    b) indirizzo postale; 
    c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 
    d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attivita'; 
    e) gli Stati membri in cui gli utenti  oggetto  di  comunicazione
sono residenti; 
    f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui  all'articolo
7, commi 3, 4, 5, 6 e 8. 
  5.  La  registrazione  ha   effetto   a   decorrere   dalla   prima
comunicazione delle informazioni successiva. 
  6. Il gestore di cripto-attivita' comunica le  eventuali  modifiche
delle informazioni di cui al comma 4. 
  7. Il gestore di cripto-attivita' e' cancellato  dal  registro  dei
gestori di cripto-attivita' se: 
    a) il gestore  di  cripto-attivita'  notifica  all'Agenzia  delle
entrate di non avere piu' utenti oggetto di comunicazione nell'Unione
Europea; 
    b) in assenza della notifica di cui  alla  lettera  a),  vi  sono
motivi per ritenere che il gestore di cripto-attivita' abbia  cessato
le attivita'; 
    c) il gestore di cripto-attivita' non soddisfa piu' le condizioni
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h); 
    d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai  sensi
del comma 8. 
  8. Se un gestore  di  cripto-attivita'  registrato  in  Italia  non
rispetta gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  13,
l'Agenzia delle  entrate,  dopo  almeno  trenta  giorni  dal  secondo
sollecito e comunque entro  novanta  giorni  dal  secondo  sollecito,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  14,
comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attivita'. 
  9. Un gestore di cripto-attivita' la cui registrazione in uno Stato
membro e' stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di
comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7,
della direttiva 2011/16/UE, si puo' registrare presso l'Agenzia delle
entrate ai  sensi  del  presente  articolo  solo  dopo  aver  fornito
all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il  suo  impegno  a
ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione  Europea,  ivi
compresi eventuali obblighi  di  comunicazione  residui  cui  non  ha
adempiuto. 
  10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
          amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che   abroga   la
          direttiva 77/799/CEE si vedano le note alle premesse.