Art. 16
Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita'
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) comunicano
all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le
cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del
regolamento (UE) 2023/1114, nonche' dei soggetti autorizzati a
prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a
seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo
regolamento (UE) 2023/1114.
2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la
CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalita' di
trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note
all'art. 6.