Art. 16 
 
 Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' 
 
  1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno  la  Banca  d'Italia  e  la
Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB)  comunicano
all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi  per  le
cripto-attivita'  autorizzati   ai   sensi   dell'articolo   63   del
regolamento  (UE)  2023/1114,  nonche'  dei  soggetti  autorizzati  a
prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a
seguito  di  notifica  ai  sensi  dell'articolo   60   del   medesimo
regolamento (UE) 2023/1114. 
  2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la  Banca  d'Italia  e  la
CONSOB,  individua,  con  apposito  provvedimento,  le  modalita'  di
trasmissione degli elenchi di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/1114  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  si  vedano  le  note
          all'art. 6.