Art. 17
Disposizioni in materia di protezione di dati personali
1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sono titolari del
trattamento dei dati personali quando determinano le finalita' e i
mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione:
a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso
relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di
recepimento;
b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni
che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del
trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per
poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati
e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
Note all'art. 17:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.