Art. 18
Norme di esecuzione
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' e i termini per la comunicazione all'Agenzia
delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 13.
2. L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui
all'articolo 6, comma 9, lettera b), e' pubblicato sui siti internet
istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il
15 maggio di ciascun anno.