Art. 18 
 
                         Norme di esecuzione 
 
  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' e i termini per la  comunicazione  all'Agenzia
delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 13. 
  2.  L'elenco  delle  giurisdizioni  qualificate   non-UE   di   cui
all'articolo 6, comma 9, lettera b), e' pubblicato sui siti  internet
istituzionali  del   Dipartimento   delle   Finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro  il
15 maggio di ciascun anno.