Art. 6 
 
Scambio  automatico   obbligatorio   di   informazioni   relative   a
                          cripto-attivita' 
 
  1. Ai fini del presente capo si intendono per: 
    a)  «Cripto-attivita'»:  le   cripto-attivita'   quali   definite
all'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  5),  del   regolamento   (UE)
2023/1114; 
    b)  «Cripto-attivita'  Oggetto  di   Comunicazione»:   tutte   le
cripto-attivita' diverse dalla valuta digitale della Banca  Centrale,
dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attivita' per la quale
il prestatore di servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo  di
comunicazione  ha  adeguatamente  stabilito  che  non  possa   essere
utilizzata a fini di pagamento o di investimento; 
    c) «Valuta  Digitale  della  Banca  Centrale»:  qualsiasi  moneta
fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorita'
monetaria; 
    d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione,
emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale  o  dall'Autorita'
monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da  banconote
o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali,  comprese  le
riserve bancarie e le  valute  digitali  della  Banca  Centrale,  ivi
comprese la moneta di  banca  commerciale  e  i  prodotti  di  moneta
elettronica (Moneta Elettronica); 
    e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attivita'  che  e':  1)
una rappresentazione  digitale  di  un'unica  moneta  fiduciaria;  2)
emessa  al  ricevimento  di  fondi  per  effettuare   operazioni   di
pagamento;   3)   rappresentata   da   un   credito   nei   confronti
dell'emittente  denominato  nella  stessa   moneta   fiduciaria;   4)
accettata in pagamento  da  una  persona  fisica  o  da  una  persona
giuridica  diversa  dall'emittente;  5)  rimborsabile  in   qualsiasi
momento e al valore nominale  per  la  stessa  moneta  fiduciaria  su
richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui e'
soggetto l'emittente; 
    f)  «Banca  Centrale»:  un'istituzione  che  e'   per   legge   o
approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo
della  giurisdizione  stessa,  che  emette  strumenti   destinati   a
circolare come  valuta.  Tale  istituzione  puo'  includere  un  ente
strumentale distinto dal Governo della  giurisdizione,  eventualmente
detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione; 
    g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita'»: il prestatore
di servizi per le cripto-attivita'  quale  definito  all'articolo  3,
paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114; 
    h)  «Gestore  di  Cripto-attivita'»:  un  soggetto  che  fornisce
servizi per le cripto-attivita' diverso da un prestatore  di  servizi
per le cripto-attivita'; 
    i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita' con Obbligo  di
Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attivita' o un
gestore di cripto-attivita' che presta uno  o  piu'  servizi  per  le
cripto-attivita' consistenti in operazioni di scambio per o per conto
di un utente oggetto di comunicazione; 
    l)  «Servizio  per  le  Cripto-attivita'»:  il  servizio  per  le
cripto-attivita' quale definito all'articolo 3,  paragrafo  1,  punto
16), del  regolamento  (UE)  2023/1114,  compresi  lo  staking  e  il
prestito; 
    m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di
scambio e qualsiasi  trasferimento  di  cripto-attivita'  oggetto  di
comunicazione; 
    n)   «Operazione   di    Scambio»:    qualsiasi    scambio    tra
cripto-attivita' oggetto  di  comunicazione  e  monete  fiduciarie  e
qualsiasi scambio tra una o piu' forme di cripto-attivita' oggetto di
comunicazione; 
    o)   «Operazione   di   Pagamento   al   Dettaglio   Oggetto   di
Comunicazione»:  un  trasferimento  di  cripto-attivita'  oggetto  di
comunicazione come corrispettivo di beni  o  servizi  per  un  valore
superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD; 
    p)  «Trasferimento»:  l'operazione  di   trasferimento   di   una
cripto-attivita' oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il
conto di cripto-attivita' di un utente di  cripto-attivita',  diverso
da quello gestito dal prestatore di servizi per  le  cripto-attivita'
con obbligo  di  comunicazione  per  conto  del  medesimo  utente  di
cripto-attivita', se il prestatore di servizi per le cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione, sulla base delle  informazioni  di  cui
dispone al momento dell'operazione, non puo' qualificare l'operazione
come un'operazione di scambio di cui alla lettera n); 
    q)   «Utente   Oggetto   di   Comunicazione»:   un   utente    di
cripto-attivita'  che  e'  una  persona  oggetto   di   comunicazione
residente  in  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea  o   in   una
giurisdizione qualificata non-UE; 
    r) «Utente di Cripto-attivita'»: la persona  fisica  o  l'entita'
che e' cliente di un prestatore di servizi  per  le  cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione ai fini  dell'esecuzione  di  operazioni
oggetto di comunicazione; 
    s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica
che e' cliente di un prestatore di servizi  per  le  cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione ai fini  dell'esecuzione  di  operazioni
oggetto di comunicazione; 
    t) «Persona Fisica Utente Preesistente di  Cripto-attivita'»:  la
persona  fisica  utente  di  cripto-attivita'  che  ha  stabilito  un
rapporto con il prestatore di servizi  per  le  cripto-attivita'  con
obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025; 
    u) «Entita' Utente di Cripto-attivita'»: l'entita' cliente di  un
prestatore  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione  ai  fini  dell'esecuzione  di  operazioni  oggetto  di
comunicazione; 
    v) «Entita' Utente Preesistente di  Cripto-attivita'»:  l'entita'
utente di cripto-attivita'  che  ha  stabilito  un  rapporto  con  il
prestatore  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione entro il 31 dicembre 2025; 
    z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la  persona  residente  in
una giurisdizione oggetto di comunicazione  diversa  da  un  soggetto
escluso; 
    aa)  «Persona  residente  in   una   Giurisdizione   Oggetto   di
Comunicazione»: l'entita' o la persona fisica che e' residente in uno
Stato membro dell'Unione Europea o in una  giurisdizione  qualificata
non-UE,  ai  sensi  della  normativa  fiscale   di   tale   Stato   o
giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che  era  residente  in
uno Stato membro o in una giurisdizione  qualificata  non-UE.  A  tal
fine, un'entita' quale una partnership, oppure una limited  liability
partnership, o un analogo dispositivo  giuridico  che  non  abbia  un
luogo di residenza ai fini  fiscali  e'  considerata  come  residente
nella giurisdizione in cui  e'  situata  la  sua  sede  di  direzione
effettiva; 
    bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che
esercitano il controllo su un'entita'. Nel  caso  di  un  trust,  per
persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente  o  i
disponenti, il trustee o i  trustee,  l'eventuale  protettore  o  gli
eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la  classe  o
le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in  ultima
istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel  caso  di  un
dispositivo giuridico diverso da un trust, per persone che esercitano
il  controllo,  si  intendono  le  persone  che  sono  in   posizioni
equivalenti  o  simili.  L'espressione  «Persone  che  Esercitano  il
Controllo» e' interpretata in modo coerente con il termine  «titolare
effettivo» definito all'articolo 3, punto 6),  della  direttiva  (UE)
2015/849   relativamente   ai   prestatori   di   servizi   per    le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione; 
    cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o
codice  utilizzato  da  un'autorita'  preposta  per  identificare  un
contribuente; 
    dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico  messo
gratuitamente a disposizione di  un  prestatore  di  servizi  per  le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione da uno Stato  membro  o
dall'Unione Europea al fine di accertare l'identita' e  la  residenza
fiscale di un utente di cripto-attivita'; 
    ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di  registro
distribuito di cui  al  regolamento  (UE)  2023/1114  del  Parlamento
europeo e del Consiglio. 
  2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1,  lettera
e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di  facilitare  il
trasferimento  di  fondi  da  un  cliente  a  un  altro  soggetto  su
istruzioni  del  cliente.  Se,  nel  corso  della  normale  attivita'
dell'entita'  trasferente,  i  fondi  connessi  a  un  prodotto  sono
detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a  decorrere  dal
giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per  facilitare  il
trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se  tali  fondi  sono
detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni  dalla  data  del
loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo  di
facilitare il trasferimento  di  fondi  da  un  cliente  a  un  altro
soggetto su istruzioni del cliente. 
  3.  La  persona  fisica  o  l'entita',  diversa  da  un'istituzione
finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di  comunicazione,  che  agisce  in  qualita'  di  utente  di
cripto-attivita' a beneficio o per conto di altra  persona  fisica  o
entita' in qualita' di  agente,  custode,  intestatario,  firmatario,
consulente  in  materia  di  investimenti  o  intermediario,  non  e'
considerato un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1,  lettera
r). E' un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1,  lettera  r),
la persona fisica o l'entita' a beneficio o  per  conto  della  quale
agisce una persona fisica o  un'entita',  diversa  da  un'istituzione
finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il  prestatore  di
servizi per le cripto-attivita' con  obbligo  di  comunicazione,  che
presta  un  servizio  consistente   nell'effettuare   operazioni   di
pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per  un  esercente  o
per conto di un esercente, considera  anche  il  cliente  che  e'  la
controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al
dettaglio oggetto di comunicazione quale utente  di  cripto-attivita'
di cui al comma 1, lettera r), a  condizione  che  il  prestatore  di
servizi per le cripto-attivita'  con  obbligo  di  comunicazione  sia
tenuto   a   verificare   l'identita'   del    cliente    nell'ambito
dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai
sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. 
  4. Ai fini del presente capo si intendono per: 
    a) «Entita' Attiva» si intende un'entita' che soddisfa almeno uno
dei seguenti requisiti: 
      1) meno del 50 per cento del  reddito  lordo  dell'entita'  per
l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di  rendicontazione
e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle  attivita'  detenute
dall'entita' nel corso dell'anno civile precedente o  altro  adeguato
periodo di  rendicontazione  sono  attivita'  che  producono  o  sono
detenute al fine di produrre reddito passivo; 
      2) tutte le attivita'  dell'entita'  consistono  essenzialmente
nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei  titoli  di
una o  piu'  controllate  impegnate  nell'esercizio  di  un'attivita'
economica o  commerciale  diversa  dall'attivita'  di  un'istituzione
finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti  e  servizi  a  esse,
salvo che un'entita' non sia idonea a questo status poiche' funge,  o
si qualifica, come un  fondo  d'investimento,  un  fondo  di  private
equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro
veicolo d'investimento la cui finalita'  e'  acquisire  o  finanziare
societa' per  poi  detenere  partecipazioni  in  tali  societa'  come
capitale fisso ai fini d'investimento; 
      3) l'entita' non esercita ancora un'attivita' economica  e  non
l'ha esercitata in passato, ma  sta  investendo  capitale  in  alcune
attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica  diversa
da quella di un'istituzione finanziaria; l'entita' non ha i requisiti
per  questa  eccezione  decorsi  24  mesi  dalla   data   della   sua
organizzazione iniziale; 
      4) l'entita' non  e'  stata  un'istituzione  finanziaria  negli
ultimi cinque anni e  sta  liquidando  le  sue  attivita'  o  si  sta
riorganizzando al fine di continuare  o  ricominciare  a  operare  in
un'attivita'  economica   diversa   da   quella   di   un'Istituzione
Finanziaria; 
      5)  l'entita'  si  occupa  principalmente  di   operazioni   di
finanziamento e operazioni di copertura con o per  conto  di  entita'
collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi
di finanziamento o di copertura  a  entita'  che  non  siano  entita'
collegate, a condizione che il gruppo di tali  entita'  collegate  si
occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella  di
un'istituzione finanziaria; o 
      6) l'entita' soddisfa tutti i seguenti requisiti: 
      6.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione  di  residenza
esclusivamente per finalita' religiose,  caritatevoli,  scientifiche,
artistiche, culturali,  sportive  o  educative;  o  e'  costituita  e
gestita nella giurisdizione  di  residenza  ed  e'  un'organizzazione
professionale,  un'unione  di  operatori  economici,  una  camera  di
commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o
orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva  esclusivamente
per la promozione dell'assistenza sociale; 
      6.2) nella giurisdizione di residenza  e'  esente  dall'imposta
sul reddito; 
      6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di
proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; 
      6.4) le leggi  applicabili  della  giurisdizione  di  residenza
dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' non  consentono  che
il reddito o patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati  a
beneficio di un privato o di  un'entita'  non  caritatevole,  se  non
nell'ambito degli scopi di  natura  caritatevole  dell'entita',  o  a
titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi  resi,
ovvero a titolo di pagamento del  valore  equo  di  mercato  di  beni
acquistati dall'entita'; 
      6.5) le leggi  applicabili  della  giurisdizione  di  residenza
dell'entita' o  gli  atti  costitutivi  dell'entita'  prevedono  che,
all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita',  tutto
il suo patrimonio  sia  distribuito  a  un'entita'  statale  o  altra
organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo  della
giurisdizione di residenza dell'entita'  o  a  una  sua  suddivisione
politica; 
    b) «Soggetto Escluso»: un'entita' i cui titoli sono  regolarmente
scambiati su uno o piu' mercati dei valori mobiliari regolamentati  o
una   entita'   collegata   della   stessa;    un'entita'    statale;
un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale;  un'istituzione
finanziaria diversa da un'entita' di investimento di cui alla lettera
f), numero 2); 
    c)  «Istituzione  Finanziaria»:   un'istituzione   di   custodia,
un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento  o  un'impresa
di assicurazioni specificata; 
    d) «Istituzione di Custodia»: l'entita' che detiene, quale  parte
sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per  conto
di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi
quale parte sostanziale della propria attivita' se il  reddito  lordo
dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie  e
servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento  del
reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra: 
      1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione,  oppure  l'ultimo
giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile,  precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e 
      2) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita; 
    e)  «Istituzione  di  Deposito»  qualsiasi  entita'  che  accetta
depositi nell'ambito della propria  ordinaria  attivita'  bancaria  o
similare o detiene moneta elettronica o valute digitali  della  Banca
Centrale a beneficio dei clienti; 
    f) «Entita' di Investimento»: l'entita' che alternativamente: 
      1) svolge quale attivita' economica principale una o piu' delle
seguenti attivita' o operazioni per un cliente  o  per  conto  di  un
cliente: 
      1.1) negoziazione di strumenti del  mercato  monetario,  valuta
estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici,  valori
mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate; 
      1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o 
      1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di
attivita'  finanziarie,  denaro   o   cripto-attivita'   oggetto   di
comunicazione per conto di terzi; 
      2) il  cui  reddito  lordo  e'  principalmente  attribuibile  a
investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attivita'  finanziarie
o di cripto-attivita'  oggetto  di  comunicazione,  se  l'entita'  e'
gestita da  un'altra  entita'  che  e'  un'istituzione  di  deposito,
un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o
un'entita' di investimento di cui al numero 1); 
    g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entita' che  e'  una
impresa  di  assicurazioni,   o   la   holding   di   un'impresa   di
assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i  quali  e'
misurabile un valore maturato o contratti di rendita o  e'  obbligata
ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti; 
    h) «Entita' Statale» si intende il governo di una  giurisdizione,
ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente
strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu'
dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresi': 
      1) le parti integranti di una giurisdizione,  ovvero  qualsiasi
soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o
altro  organismo  comunque  designato  che  costituisce  un'autorita'
direttiva  di  una  giurisdizione.  Gli  utili  netti  dell'autorita'
direttiva sono accreditati sul conto della stessa o  su  altri  conti
della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a
beneficio di un privato. Una parte integrante  non  comprende  alcuna
persona fisica che sia un rappresentante del governo, un  funzionario
o un amministratore che agisce a titolo privato o personale; 
      2) le entita' controllate, ovvero le entita' che sono  distinte
nella  forma  dalla  giurisdizione  o  che  costituiscono  un'entita'
giuridica distinta, a condizione che siano rispettati  congiuntamente
i seguenti requisiti: 
        2.1) l'entita' e' interamente detenuta e controllata da una o
piu' entita' statali, direttamente o attraverso una  o  piu'  entita'
controllate; 
        2.2) gli utili netti dell'entita' sono accreditati sul  conto
della stessa o su conti di una o  piu'  entita'  statali,  senza  che
alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato; 
        2.3) il patrimonio dell'entita' e' attribuito a  una  o  piu'
entita' statali in caso di scioglimento; 
    i)  «Organizzazione  Internazionale»:  qualsiasi   organizzazione
internazionale o agenzia  o  ente  strumentale  interamente  detenuto
dalla stessa. Questa  categoria  comprende  qualsiasi  organizzazione
intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale): 
      1) costituita principalmente da governi; 
      2) che abbia concluso  un  accordo  sulla  sede  o  un  accordo
sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e 
      3) il cui reddito non matura a beneficio di privati. 
    l) «Attivita' Finanziaria»: valori mobiliari, quote  in  societa'
di  persone,  merci  quotate,  swap,  contratti  di  assicurazione  o
contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione  in  valori
mobiliari, in cripto-attivita' oggetto di comunicazione, in  societa'
di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di  assicurazione
o contratti  di  rendita.  Il  termine  «Attivita'  Finanziaria»  non
include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare; 
    m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una  societa'  di
persone che e'  un'istituzione  finanziaria,  una  partecipazione  al
capitale o agli utili della societa' di persone. Nel caso di un trust
che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di
rischio si considera detenuta da qualsiasi persona  considerata  come
un disponente o beneficiario di tutto o di una  parte  del  trust,  o
qualsiasi altra persona fisica che, in ultima  istanza,  esercita  il
controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto  di  comunicazione
e' considerata un beneficiario di  un  trust  se  ha  il  diritto  di
ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una  distribuzione
obbligatoria o puo'  ricevere,  direttamente  o  indirettamente,  una
distribuzione discrezionale; 
    n) «Contratto di Assicurazione»:  un  contratto,  diverso  da  un
contratto di rendita, in base  al  quale  l'emittente  si  impegna  a
pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi
mortalita',  morbilita',   infortuni,   responsabilita'   o   rischio
patrimoniale; 
    o)  «Contratto  di  Rendita»:  un  contratto  in  base  al  quale
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo
determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle  aspettative
di vita di una o piu' persone  fisiche.  Tale  espressione  comprende
inoltre un contratto che si considera  un  contratto  di  rendita  in
conformita'  a  leggi,  regolamenti  o  prassi  nazionali   o   della
giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in base al quale
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni; 
    p) «Contratto di Assicurazione per  il  quale  e'  Misurabile  un
Valore Maturato»:  un  contratto  di  assicurazione,  diverso  da  un
contratto  di  riassicurazione  risarcitorio  tra  due   imprese   di
assicurazioni, che ha un valore maturato; 
    q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che  l'assicurato
ha il diritto di ricevere al momento del riscatto  o  della  disdetta
del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi  commissione
di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato  puo'
prendere  a  prestito  in  base  o  in  riferimento   al   contratto.
L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi  dovuti  in
base al contratto di assicurazione: 
      1) unicamente in ragione del  decesso  di  una  persona  fisica
assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; 
      2) quale indennita' per infortuni o malattia  o  altro  assegno
che  fornisce  un  indennizzo  per  un  danno  economico  subito   al
verificarsi dell'evento assicurato; 
      3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al  netto
del costo degli oneri assicurativi  effettivamente  imposti  o  meno,
sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un  contratto
di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in
seguito ad annullamento  o  disdetta  del  contratto,  riduzione  del
rischio nel corso del periodo effettivo del  contratto,  o  derivante
dalla rettifica di un errore di registrazione  o  di  natura  analoga
riguardante il premio del contratto; 
      4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un  dividendo  di
disdetta, purche'  il  dividendo  si  riferisca  a  un  contratto  di
assicurazione ai sensi  del  quale  i  soli  benefici  pagabili  sono
descritti al numero 2); o 
      5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio  a
deposito per un contratto di  assicurazione  per  cui  il  premio  e'
pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o  del
premio a deposito non supera il successivo premio annuale  dovuto  ai
sensi del contratto; 
    r) «Entita'»: una persona giuridica o  un  dispositivo  giuridico
quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un  trust  o
una fondazione; 
    s) «Entita' Collegata» di  un'altra  entita'  se  una  delle  due
entita' controlla l'altra  o  se  le  due  entita'  sono  soggette  a
controllo comune. A tal  fine  il  controllo  comprende  il  possesso
diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti  di  voto  e
del valore in un'entita'; 
    t)  «Succursale»:  un'unita',  un'impresa  o  un  ufficio  di  un
prestatore  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione che  e'  considerato  una  succursale  nell'ambito  del
regime  regolamentare  di  una  giurisdizione  o  che  e'  altrimenti
disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da
altri uffici, unita' o succursali del prestatore di  servizi  per  le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione. Tutte  le  unita',  le
imprese  o  gli  uffici  di  un  prestatore   di   servizi   per   le
cripto-attivita'   con   obbligo   di   comunicazione   in   un'unica
giurisdizione sono considerati un'unica succursale; 
    u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure
di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi  per
le cripto-attivita' con  obbligo  di  comunicazione  ai  sensi  della
direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di  Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui e' soggetto
il medesimo prestatore. 
  5. Ai fini della definizione di entita' di investimento di  cui  al
comma 4, lettera f), se il reddito  lordo  dell'entita'  attribuibile
alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al  50  per  cento  del
reddito lordo dell'entita' nel corso del periodo di tempo minore  tra
il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno
in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso  del
quale l'entita' e' esistita, l'attivita' si considera svolta  in  via
principale   e   il   reddito   lordo   si   considera   attribuibile
principalmente   all'investimento,   al   reinvestimento    o    alla
negoziazione di attivita' finanziarie o di  cripto-attivita'  oggetto
di comunicazione. 
  6. Ai fini della definizione di entita' di investimento di  cui  al
comma 4, lettera f),  l'espressione  «altre  forme  di  investimento,
amministrazione  o  gestione  di  attivita'  finanziarie,  denaro   o
cripto-attivita' oggetto di comunicazione per  conto  di  terzi»  non
comprende la prestazione di  servizi  consistenti  in  operazioni  di
scambio per clienti o per conto di clienti. 
  7. La definizione di entita' di investimento di cui alla lettera f)
del comma 4 non ricomprende  un'entita'  qualificabile  come  entita'
attiva perche' soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4,  lettera
a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si  interpreta  conformemente
alla definizione di «istituto finanziario»  di  cui  all'articolo  3,
numero 2, della direttiva (UE) 2015/849. 
  8. Ai fini della definizione di entita' statale di cui alla lettera
h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a  beneficio  di
privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e  le
attivita'  del  programma  sono  svolte  per   il   grande   pubblico
nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di  una  parte
del governo. Il reddito e', in  ogni  caso,  considerato  maturato  a
beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entita' statale  allo
scopo  di  esercitare  un'attivita'  commerciale,  come  un  servizio
bancario a carattere commerciale,  che  offre  servizi  finanziari  a
privati. 
  9. Ai fini del presente capo si intendono per: 
    a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorita' Competenti»:  un
accordo tra l'autorita' competente di uno  Stato  membro  dell'Unione
Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo  scambio
automatico  di  informazioni   equivalenti   a   quelle   specificate
nell'Allegato VI, sezione II,  parte  B,  alla  direttiva  2011/16/UE
quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione  europea
a norma dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11,  della  medesima
direttiva, oppure un accordo tra l'autorita' competente dell'Italia e
quella  di   una   giurisdizione   non-UE   basato   su   una   norma
internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni
sulle cripto-attivita', considerata  standard  minimo  o  equivalente
alla disciplina recata dalla citata direttiva  2011/16/UE,  ai  sensi
dell'articolo  8-bis  quinquies,   paragrafo   12,   della   medesima
direttiva; 
    b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una  giurisdizione  non-UE
nella quale vige un  accordo  qualificante  effettivo  tra  autorita'
competenti concluso con le autorita' competenti di  tutti  gli  Stati
membri dell'Unione Europea che sono identificati  come  giurisdizioni
oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla  giurisdizione
non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un  accordo
per effetto del quale l'Italia e' obbligata  a  fornire  alla  stessa
informazioni  equivalenti   a   quelle   di   cui   all'articolo   13
relativamente alle persone oggetto di comunicazione  residenti  nella
medesima giurisdizione ed e' indicata nell'elenco pubblicato sul sito
del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate; 
    c) «Giurisdizione Oggetto di  Comunicazione»:  uno  Stato  membro
dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio relativo ai mercati delle  cripto-attivita'
          e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  9
          giugno 2023, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
          giugno 2015, n. L 141. 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio si vedano le note alle premesse.