Art. 6
Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a
cripto-attivita'
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Cripto-attivita'»: le cripto-attivita' quali definite
all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2023/1114;
b) «Cripto-attivita' Oggetto di Comunicazione»: tutte le
cripto-attivita' diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale,
dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attivita' per la quale
il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere
utilizzata a fini di pagamento o di investimento;
c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta
fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorita'
monetaria;
d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione,
emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorita'
monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote
o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le
riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi
comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta
elettronica (Moneta Elettronica);
e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attivita' che e': 1)
una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria; 2)
emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di
pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti
dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4)
accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona
giuridica diversa dall'emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi
momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su
richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui e'
soggetto l'emittente;
f) «Banca Centrale»: un'istituzione che e' per legge o
approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo
della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a
circolare come valuta. Tale istituzione puo' includere un ente
strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente
detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione;
g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita'»: il prestatore
di servizi per le cripto-attivita' quale definito all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;
h) «Gestore di Cripto-attivita'»: un soggetto che fornisce
servizi per le cripto-attivita' diverso da un prestatore di servizi
per le cripto-attivita';
i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita' con Obbligo di
Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attivita' o un
gestore di cripto-attivita' che presta uno o piu' servizi per le
cripto-attivita' consistenti in operazioni di scambio per o per conto
di un utente oggetto di comunicazione;
l) «Servizio per le Cripto-attivita'»: il servizio per le
cripto-attivita' quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto
16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo staking e il
prestito;
m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di
scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attivita' oggetto di
comunicazione;
n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra
cripto-attivita' oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e
qualsiasi scambio tra una o piu' forme di cripto-attivita' oggetto di
comunicazione;
o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di
Comunicazione»: un trasferimento di cripto-attivita' oggetto di
comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore
superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;
p) «Trasferimento»: l'operazione di trasferimento di una
cripto-attivita' oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il
conto di cripto-attivita' di un utente di cripto-attivita', diverso
da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di
cripto-attivita', se il prestatore di servizi per le cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui
dispone al momento dell'operazione, non puo' qualificare l'operazione
come un'operazione di scambio di cui alla lettera n);
q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di
cripto-attivita' che e' una persona oggetto di comunicazione
residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una
giurisdizione qualificata non-UE;
r) «Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica o l'entita'
che e' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni
oggetto di comunicazione;
s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica
che e' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita'
con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni
oggetto di comunicazione;
t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attivita'»: la
persona fisica utente di cripto-attivita' che ha stabilito un
rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
u) «Entita' Utente di Cripto-attivita'»: l'entita' cliente di un
prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di
comunicazione;
v) «Entita' Utente Preesistente di Cripto-attivita'»: l'entita'
utente di cripto-attivita' che ha stabilito un rapporto con il
prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in
una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto
escluso;
aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di
Comunicazione»: l'entita' o la persona fisica che e' residente in uno
Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata
non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o
giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in
uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal
fine, un'entita' quale una partnership, oppure una limited liability
partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un
luogo di residenza ai fini fiscali e' considerata come residente
nella giurisdizione in cui e' situata la sua sede di direzione
effettiva;
bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che
esercitano il controllo su un'entita'. Nel caso di un trust, per
persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i
disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli
eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o
le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima
istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un
dispositivo giuridico diverso da un trust, per persone che esercitano
il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni
equivalenti o simili. L'espressione «Persone che Esercitano il
Controllo» e' interpretata in modo coerente con il termine «titolare
effettivo» definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE)
2015/849 relativamente ai prestatori di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione;
cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o
codice utilizzato da un'autorita' preposta per identificare un
contribuente;
dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo
gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o
dall'Unione Europea al fine di accertare l'identita' e la residenza
fiscale di un utente di cripto-attivita';
ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di registro
distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera
e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il
trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su
istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attivita'
dell'entita' trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono
detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal
giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il
trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono
detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del
loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di
facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro
soggetto su istruzioni del cliente.
3. La persona fisica o l'entita', diversa da un'istituzione
finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione, che agisce in qualita' di utente di
cripto-attivita' a beneficio o per conto di altra persona fisica o
entita' in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario,
consulente in materia di investimenti o intermediario, non e'
considerato un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera
r). E' un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r),
la persona fisica o l'entita' a beneficio o per conto della quale
agisce una persona fisica o un'entita', diversa da un'istituzione
finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che
presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di
pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o
per conto di un esercente, considera anche il cliente che e' la
controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al
dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attivita'
di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di
servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sia
tenuto a verificare l'identita' del cliente nell'ambito
dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai
sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
4. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Entita' Attiva» si intende un'entita' che soddisfa almeno uno
dei seguenti requisiti:
1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entita' per
l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione
e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita' detenute
dall'entita' nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato
periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o sono
detenute al fine di produrre reddito passivo;
2) tutte le attivita' dell'entita' consistono essenzialmente
nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di
una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di un'attivita'
economica o commerciale diversa dall'attivita' di un'istituzione
finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse,
salvo che un'entita' non sia idonea a questo status poiche' funge, o
si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di private
equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro
veicolo d'investimento la cui finalita' e' acquisire o finanziare
societa' per poi detenere partecipazioni in tali societa' come
capitale fisso ai fini d'investimento;
3) l'entita' non esercita ancora un'attivita' economica e non
l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune
attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa
da quella di un'istituzione finanziaria; l'entita' non ha i requisiti
per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua
organizzazione iniziale;
4) l'entita' non e' stata un'istituzione finanziaria negli
ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attivita' o si sta
riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in
un'attivita' economica diversa da quella di un'Istituzione
Finanziaria;
5) l'entita' si occupa principalmente di operazioni di
finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entita'
collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi
di finanziamento o di copertura a entita' che non siano entita'
collegate, a condizione che il gruppo di tali entita' collegate si
occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella di
un'istituzione finanziaria; o
6) l'entita' soddisfa tutti i seguenti requisiti:
6.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza
esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche,
artistiche, culturali, sportive o educative; o e' costituita e
gestita nella giurisdizione di residenza ed e' un'organizzazione
professionale, un'unione di operatori economici, una camera di
commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o
orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente
per la promozione dell'assistenza sociale;
6.2) nella giurisdizione di residenza e' esente dall'imposta
sul reddito;
6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di
proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza
dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' non consentono che
il reddito o patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati a
beneficio di un privato o di un'entita' non caritatevole, se non
nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita', o a
titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi,
ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni
acquistati dall'entita';
6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza
dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' prevedono che,
all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita', tutto
il suo patrimonio sia distribuito a un'entita' statale o altra
organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della
giurisdizione di residenza dell'entita' o a una sua suddivisione
politica;
b) «Soggetto Escluso»: un'entita' i cui titoli sono regolarmente
scambiati su uno o piu' mercati dei valori mobiliari regolamentati o
una entita' collegata della stessa; un'entita' statale;
un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione
finanziaria diversa da un'entita' di investimento di cui alla lettera
f), numero 2);
c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia,
un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento o un'impresa
di assicurazioni specificata;
d) «Istituzione di Custodia»: l'entita' che detiene, quale parte
sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto
di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi
quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo
dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e
servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del
reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra:
1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo
giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile, precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e
2) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita;
e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entita' che accetta
depositi nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o
similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca
Centrale a beneficio dei clienti;
f) «Entita' di Investimento»: l'entita' che alternativamente:
1) svolge quale attivita' economica principale una o piu' delle
seguenti attivita' o operazioni per un cliente o per conto di un
cliente:
1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta
estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori
mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di
attivita' finanziarie, denaro o cripto-attivita' oggetto di
comunicazione per conto di terzi;
2) il cui reddito lordo e' principalmente attribuibile a
investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attivita' finanziarie
o di cripto-attivita' oggetto di comunicazione, se l'entita' e'
gestita da un'altra entita' che e' un'istituzione di deposito,
un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o
un'entita' di investimento di cui al numero 1);
g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entita' che e' una
impresa di assicurazioni, o la holding di un'impresa di
assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali e'
misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e' obbligata
ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;
h) «Entita' Statale» si intende il governo di una giurisdizione,
ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente
strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu'
dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresi':
1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi
soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o
altro organismo comunque designato che costituisce un'autorita'
direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorita'
direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti
della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a
beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna
persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario
o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;
2) le entita' controllate, ovvero le entita' che sono distinte
nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entita'
giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente
i seguenti requisiti:
2.1) l'entita' e' interamente detenuta e controllata da una o
piu' entita' statali, direttamente o attraverso una o piu' entita'
controllate;
2.2) gli utili netti dell'entita' sono accreditati sul conto
della stessa o su conti di una o piu' entita' statali, senza che
alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;
2.3) il patrimonio dell'entita' e' attribuito a una o piu'
entita' statali in caso di scioglimento;
i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione
internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto
dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione
intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):
1) costituita principalmente da governi;
2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo
sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e
3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
l) «Attivita' Finanziaria»: valori mobiliari, quote in societa'
di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o
contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori
mobiliari, in cripto-attivita' oggetto di comunicazione, in societa'
di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione
o contratti di rendita. Il termine «Attivita' Finanziaria» non
include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;
m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una societa' di
persone che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al
capitale o agli utili della societa' di persone. Nel caso di un trust
che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di
rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come
un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o
qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il
controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione
e' considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di
ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione
obbligatoria o puo' ricevere, direttamente o indirettamente, una
distribuzione discrezionale;
n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un
contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a
pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi
mortalita', morbilita', infortuni, responsabilita' o rischio
patrimoniale;
o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo
determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative
di vita di una o piu' persone fisiche. Tale espressione comprende
inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in
conformita' a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della
giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in base al quale
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;
p) «Contratto di Assicurazione per il quale e' Misurabile un
Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un
contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di
assicurazioni, che ha un valore maturato;
q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato
ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta
del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione
di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato puo'
prendere a prestito in base o in riferimento al contratto.
L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in
base al contratto di assicurazione:
1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica
assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
2) quale indennita' per infortuni o malattia o altro assegno
che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al
verificarsi dell'evento assicurato;
3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto
del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno,
sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto
di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in
seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del
rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante
dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga
riguardante il premio del contratto;
4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di
disdetta, purche' il dividendo si riferisca a un contratto di
assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono
descritti al numero 2); o
5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a
deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio e'
pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del
premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai
sensi del contratto;
r) «Entita'»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico
quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o
una fondazione;
s) «Entita' Collegata» di un'altra entita' se una delle due
entita' controlla l'altra o se le due entita' sono soggette a
controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso
diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti di voto e
del valore in un'entita';
t) «Succursale»: un'unita', un'impresa o un ufficio di un
prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione che e' considerato una succursale nell'ambito del
regime regolamentare di una giurisdizione o che e' altrimenti
disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da
altri uffici, unita' o succursali del prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione. Tutte le unita', le
imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione in un'unica
giurisdizione sono considerati un'unica succursale;
u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure
di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per
le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai sensi della
direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui e' soggetto
il medesimo prestatore.
5. Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al
comma 4, lettera f), se il reddito lordo dell'entita' attribuibile
alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al 50 per cento del
reddito lordo dell'entita' nel corso del periodo di tempo minore tra
il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno
in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del
quale l'entita' e' esistita, l'attivita' si considera svolta in via
principale e il reddito lordo si considera attribuibile
principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla
negoziazione di attivita' finanziarie o di cripto-attivita' oggetto
di comunicazione.
6. Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al
comma 4, lettera f), l'espressione «altre forme di investimento,
amministrazione o gestione di attivita' finanziarie, denaro o
cripto-attivita' oggetto di comunicazione per conto di terzi» non
comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di
scambio per clienti o per conto di clienti.
7. La definizione di entita' di investimento di cui alla lettera f)
del comma 4 non ricomprende un'entita' qualificabile come entita'
attiva perche' soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera
a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente
alla definizione di «istituto finanziario» di cui all'articolo 3,
numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.
8. Ai fini della definizione di entita' statale di cui alla lettera
h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di
privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le
attivita' del programma sono svolte per il grande pubblico
nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte
del governo. Il reddito e', in ogni caso, considerato maturato a
beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entita' statale allo
scopo di esercitare un'attivita' commerciale, come un servizio
bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a
privati.
9. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorita' Competenti»: un
accordo tra l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio
automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate
nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE
quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea
a norma dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11, della medesima
direttiva, oppure un accordo tra l'autorita' competente dell'Italia e
quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma
internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni
sulle cripto-attivita', considerata standard minimo o equivalente
alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi
dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 12, della medesima
direttiva;
b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE
nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorita'
competenti concluso con le autorita' competenti di tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni
oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione
non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo
per effetto del quale l'Italia e' obbligata a fornire alla stessa
informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 13
relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella
medesima giurisdizione ed e' indicata nell'elenco pubblicato sul sito
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate;
c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro
dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.
Note all'art. 6:
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita'
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
giugno 2023, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.