Art. 7
Prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione
1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo:
a) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento
(UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per
le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di notifica
ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;
b) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:
1) entita' o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel
territorio dello Stato;
2) entita' costituite o organizzate in base a disposizioni
nazionali e aventi la personalita' giuridica o soggette all'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello
Stato;
3) entita' gestite nello Stato;
4) entita' o persone fisiche che hanno una sede abituale di
attivita' nel territorio dello Stato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una
succursale sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo
relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate
tramite tale succursale.
3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i
prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4),
che sono entita' soggette agli obblighi di comunicazione e di
adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in
quanto ivi fiscalmente residenti.
4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i
prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), che
sono entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata
verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto
l'entita':
a) e' costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali
della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e
b) ha la personalita' giuridica o l'obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di
comunicazione.
5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i
prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono
entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica
in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella
medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i
prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono
persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata
verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi
fiscalmente residenti.
7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i
prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a
obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione
oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili
a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato
all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella
medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui al presente
capo, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione
effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di
comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima
succursale.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a
condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica
assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano
sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI,
Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note
all'articolo 6.
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.