Art. 7 
 
Prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
                            comunicazione 
 
  1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo: 
    a) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del  regolamento
(UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per
le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di  notifica
ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114; 
    b) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono: 
      1) entita' o persone fisiche  residenti  ai  fini  fiscali  nel
territorio dello Stato; 
      2) entita' costituite o  organizzate  in  base  a  disposizioni
nazionali e aventi la personalita' giuridica o  soggette  all'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello
Stato; 
      3) entita' gestite nello Stato; 
      4) entita' o persone fisiche che hanno  una  sede  abituale  di
attivita' nel territorio dello Stato. 
  2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con  obbligo  di
comunicazione  operanti  nel  territorio  dello  Stato  mediante  una
succursale sono soggetti alle disposizioni di cui  al  presente  capo
relativamente alle operazioni  oggetto  di  comunicazione  effettuate
tramite tale succursale. 
  3. Non sono soggetti agli obblighi previsti  dal  presente  capo  i
prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2),  3)  e  4),
che sono  entita'  soggette  agli  obblighi  di  comunicazione  e  di
adeguata verifica in una giurisdizione oggetto  di  comunicazione  in
quanto ivi fiscalmente residenti. 
  4. Non sono soggetti agli obblighi previsti  dal  presente  capo  i
prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3)  e  4),  che
sono entita' tenute agli obblighi  di  comunicazione  e  di  adeguata
verifica in una giurisdizione  oggetto  di  comunicazione  in  quanto
l'entita': 
    a) e' costituita o organizzata in base a  disposizioni  nazionali
della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e 
    b) ha la personalita' giuridica  o  l'obbligo  di  presentare  la
dichiarazione dei redditi nella  medesima  giurisdizione  oggetto  di
comunicazione. 
  5. Non sono soggetti agli obblighi previsti  dal  presente  capo  i
prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero  4),  che  sono
entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata  verifica
in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella
medesima giurisdizione oggetto di comunicazione. 
  6. Non sono soggetti agli obblighi previsti  dal  presente  capo  i
prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero  4),  che  sono
persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata
verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto  ivi
fiscalmente residenti. 
  7. Non sono soggetti agli obblighi previsti  dal  presente  capo  i
prestatori  di  servizi  per  le  cripto-attivita'  con  obbligo   di
comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che  sono  soggetti  a
obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione
oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili
a quelli di cui al comma  1,  lettera  b),  e  che  hanno  notificato
all'Agenzia delle  entrate  che  tali  obblighi  sono  assolti  nella
medesima giurisdizione oggetto di comunicazione. 
  8. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con  obbligo  di
comunicazione non sono soggetti agli  obblighi  di  cui  al  presente
capo,  limitatamente  alle  operazioni   oggetto   di   comunicazione
effettuate tramite una succursale in  una  giurisdizione  oggetto  di
comunicazione, se tali obblighi sono  ivi  espletati  dalla  medesima
succursale. 
  9. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  3  a  8  si  applicano  a
condizione che gli obblighi di comunicazione e di  adeguata  verifica
assolti  in  una  giurisdizione  oggetto   di   comunicazione   siano
sostanzialmente  equivalenti  a  quelli  indicati  nell'Allegato  VI,
Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/1114  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  si  vedano  le  note
          all'articolo 6. 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio si vedano le note alle premesse.