Art. 8 
 
                    Obblighi di adeguata verifica 
 
  1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con  obbligo  di
comunicazione  di  cui  all'articolo  7  applicano  le  procedure  di
adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12. 
  2. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un  utente  oggetto
di comunicazione a decorrere dalla data in cui e'  identificato  come
tale secondo le citate procedure  di  adeguata  verifica  in  materia
fiscale.