Art. 8
Obblighi di adeguata verifica
1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 7 applicano le procedure di
adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12.
2. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un utente oggetto
di comunicazione a decorrere dalla data in cui e' identificato come
tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia
fiscale.