Art. 9 
 
Procedure di adeguata verifica in  materia  fiscale  per  le  persone
                 fisiche utenti di cripto-attivita' 
 
  1. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo  di
comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attivita'
un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza  o
le  residenze  a  fini  fiscali  della  persona  fisica   utente   di
cripto-attivita'   e   conferma    la    ragionevolezza    di    tale
autocertificazione  sulla  base  delle  informazioni  ottenute  dallo
stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con  obbligo  di
comunicazione,  comprese  quelle  rivenienti   dalla   documentazione
raccolta in conformita' delle procedure di  adeguata  verifica  della
clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui  il  prestatore
di servizi per le cripto-attivita' con obbligo  di  comunicazione  e'
soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al
momento in cui il prestatore di servizi per le  cripto-attivita'  con
obbligo di comunicazione  stabilisce  la  relazione  con  la  persona
fisica utente di cripto-attivita', o, per le persone  fisiche  utenti
preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. 
  2. Se in  un  qualsiasi  momento  si  verifica  un  cambiamento  di
circostanze  in  relazione   a   una   persona   fisica   utente   di
cripto-attivita' a seguito del quale il prestatore di servizi per  le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a  conoscenza,  o
ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione  originale
e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per  le
cripto-attivita' non  si  basa  sull'autocertificazione  originale  e
ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e,
se  del  caso,  una  documentazione  a   sostegno   della   validita'
dell'autocertificazione originale.