Art. 9
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone
fisiche utenti di cripto-attivita'
1. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attivita'
un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o
le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di
cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale
autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo
stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione
raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della
clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore
di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e'
soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al
momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con
obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona
fisica utente di cripto-attivita', o, per le persone fisiche utenti
preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027.
2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di
circostanze in relazione a una persona fisica utente di
cripto-attivita' a seguito del quale il prestatore di servizi per le
cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o
ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale
e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le
cripto-attivita' non si basa sull'autocertificazione originale e
ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e,
se del caso, una documentazione a sostegno della validita'
dell'autocertificazione originale.