Art. 15
Copertura finanziaria
1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al fine di escludere maggiori
oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a
legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente
decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli
emolumenti correlati all'indennita' operativa di base, negli importi
determinati sulla base dei valori di detta indennita' in vigore fino
al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte
dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla
base della legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a
euro 6.406.928 per l'anno 2021, euro 13.903.735 per l'anno 2022, euro
13.974.274 per l'anno 2023, euro 3.732.063 per l'anno 2024 e euro
3.732.731 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
a) quanto a euro 4.056.298 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 23.965, per l'anno 2021, a euro 1.471.441 per
l'anno 2022 e euro 1.541.980 per l'anno 2023 mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1,
comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 2.326.665 per l'anno 2021, euro 3.722.666 per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo
20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 3.722.666 a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
e) quanto a euro 4.653.330 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e
euro 9.397 per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 619,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato;
f) quanto a euro 10.065 a decorrere dall'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Crosetto, Ministro della difesa
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3391
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 680, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 442, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 619, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note alle premesse.