Art. 15 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. In coerenza con quanto disposto  dall'articolo  46  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  al  fine  di  escludere  maggiori
oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse  previste  a
legislazione vigente, i miglioramenti economici di  cui  al  presente
decreto rimangono fissati negli importi  ivi  stabiliti  e,  per  gli
emolumenti correlati all'indennita' operativa di base, negli  importi
determinati sulla base dei valori di detta indennita' in vigore  fino
al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti  da  parte
dei successivi accordi nell'ambito delle  risorse  disponibili  sulla
base della legislazione vigente. 
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,  pari  a
euro 6.406.928 per l'anno 2021, euro 13.903.735 per l'anno 2022, euro
13.974.274 per l'anno 2023, euro 3.732.063 per  l'anno  2024  e  euro
3.732.731 a decorrere dall'anno 2025 si provvede: 
    a) quanto a euro 4.056.298 per ciascuno degli anni 2021,  2022  e
2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita'  in  conto
residui di cui all'articolo 1, comma 680,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) quanto a euro 23.965, per l'anno 2021, a  euro  1.471.441  per
l'anno 2022 e euro 1.541.980 per l'anno 2023 mediante  corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1,
comma 442, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    c) quanto a euro 2.326.665 per l'anno 2021,  euro  3.722.666  per
ciascuno degli  anni  2022,  2023  e  2024,  mediante  corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui  di  cui  all'articolo
20,  comma  1,  del  30  dicembre  2019,  n.  162   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    d) quanto a euro 3.722.666 a decorrere dall'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019,  n.  162  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
    e) quanto a euro 4.653.330 per ciascuno degli anni 2022 e 2023  e
euro 9.397 per l'anno 2024, mediante  corrispondente  utilizzo  delle
disponibilita' in conto residui di cui  all'articolo  1,  comma  619,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato; 
    f) quanto a euro  10.065  a  decorrere  dall'anno  2025  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3391 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
          29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 680, della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 442, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 619, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note alle premesse.