Art. 8 
 
              Richiesta del contrassegno identificativo 
      per il tramite degli studi di consulenza automobilistica 
 
  1. Lo studio di consulenza automobilistica che presenta istanza  di
rilascio del contrassegno identificativo per  conto  di  cittadini  e
imprese accede alla piattaforma ai sensi dell'art. 3  e  inserisce  i
seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato
tecnico: 
    a) nome, cognome e codice fiscale del richiedente; 
    b) data e luogo di nascita del richiedente; 
    c) indirizzo di residenza del richiedente; 
    d) indirizzo di posta elettronica ordinaria del richiedente. 
  Nel caso di  richiesta  per  conto  di  un'impresa,  lo  studio  di
consulenza automobilistica inserisce i medesimi dati di cui sopra con
riferimento al legale  rappresentante  o  della  persona  munita  dei
relativi poteri di rappresentanza dell'impresa e  il  codice  fiscale
della stessa. La piattaforma acquisisce  altresi'  i  seguenti  dati,
secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico: 
    a) denominazione impresa; 
    b) ragione sociale; 
    c) sedi dell'impresa. 
  2. In tali casi lo studio di consulenza automobilistica, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 76  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dichiara,  mediante
apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima,
di  presentare   l'istanza   per   il   rilascio   del   contrassegno
identificativo in nome e per conto del richiedente, sulla base  della
delega rilasciata al medesimo studio di consulenza automobilistica. 
  3. A seguito del superamento con esito positivo della procedura  di
cui al comma 1, lo studio di consulenza automobilistica  effettua  il
pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3,  lettera
b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  6
ottobre  2025,  n.  250,  con  bollettino   PagoPA   generato   dalla
piattaforma dei pagamenti del  Dipartimento  per  i  trasporti  e  la
navigazione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
procede con l'invio dell'istanza. 
  4. I cittadini e le imprese per i quali  lo  studio  di  consulenza
automobilistica  ha  presentato  la   richiesta   di   rilascio   del
contrassegno identificativo ritirano lo stesso presso  lo  studio  di
consulenza  automobilistica,  il  quale,  tramite   la   piattaforma,
inserisce il codice fiscale del richiedente o dell'utente richiedente
ai sensi dell'art. 3, comma 3, per l'associazione con il  codice  del
contrassegno identificativo disponibile.