Art. 8
Richiesta del contrassegno identificativo
per il tramite degli studi di consulenza automobilistica
1. Lo studio di consulenza automobilistica che presenta istanza di
rilascio del contrassegno identificativo per conto di cittadini e
imprese accede alla piattaforma ai sensi dell'art. 3 e inserisce i
seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato
tecnico:
a) nome, cognome e codice fiscale del richiedente;
b) data e luogo di nascita del richiedente;
c) indirizzo di residenza del richiedente;
d) indirizzo di posta elettronica ordinaria del richiedente.
Nel caso di richiesta per conto di un'impresa, lo studio di
consulenza automobilistica inserisce i medesimi dati di cui sopra con
riferimento al legale rappresentante o della persona munita dei
relativi poteri di rappresentanza dell'impresa e il codice fiscale
della stessa. La piattaforma acquisisce altresi' i seguenti dati,
secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:
a) denominazione impresa;
b) ragione sociale;
c) sedi dell'impresa.
2. In tali casi lo studio di consulenza automobilistica, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante
apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima,
di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno
identificativo in nome e per conto del richiedente, sulla base della
delega rilasciata al medesimo studio di consulenza automobilistica.
3. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di
cui al comma 1, lo studio di consulenza automobilistica effettua il
pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera
b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6
ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla
piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
procede con l'invio dell'istanza.
4. I cittadini e le imprese per i quali lo studio di consulenza
automobilistica ha presentato la richiesta di rilascio del
contrassegno identificativo ritirano lo stesso presso lo studio di
consulenza automobilistica, il quale, tramite la piattaforma,
inserisce il codice fiscale del richiedente o dell'utente richiedente
ai sensi dell'art. 3, comma 3, per l'associazione con il codice del
contrassegno identificativo disponibile.