Art. 9
Cancellazione del contrassegno identificativo
1. In caso di deterioramento del contrassegno identificativo, il
richiedente ne da' tempestiva comunicazione tramite accesso alla
piattaforma.
2. In caso di furto e smarrimento del contrassegno identificativo
nonche' in caso di furto e smarrimento del monopattino elettrico, il
richiedente, entro quarantotto ore, sporge denuncia presso le
autorita' competenti, in conformita' a quanto previsto all'art. 102
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e fornisce il numero
di protocollo e la data di registrazione della denuncia medesima
all'interno della piattaforma.
3. A seguito della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 consegue la
cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo
proprietario all'interno della piattaforma, secondo le modalita'
previste dal paragrafo 2 dell'allegato tecnico.
4. A fini della richiesta di cancellazione del contrassegno
identificativo all'interno della piattaforma, il richiedente effettua
il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione,
come previsti per legge, tramite bollettino PagoPA generato dalla
piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel
caso in cui sia richiesta la cancellazione di piu' contrassegni
identificativi, si puo' presentare istanza cumulativa cosi' come
previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi,
il richiedente esegue il pagamento di un'unica imposta di bollo e un
unico versamento pari al prodotto dei diritti di motorizzazione per
il numero di contrassegni identificativi per i quali e' richiesta la
cancellazione.
5. Il richiedente puo' richiedere tramite la piattaforma la
cancellazione volontaria del contrassegno identificativo, secondo le
modalita' di cui al comma 4.
6. Il contrassegno identificativo e' strettamente personale e non
duplicabile e, nei casi di cui al comma 1, il proprietario del
monopattino elettrico richiede il rilascio di un nuovo contrassegno,
secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto.
7. La cancellazione del contrassegno identificativo e' altresi'
disposta d'ufficio dall'ufficio di motorizzazione civile
territorialmente competente al ricorrere dei presupposti di cui
all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.