Art. 10
Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale
e di abilitazione alla guida e di navigazione
1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono
sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque,
non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330,
comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati
componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119,
comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento
del settantacinquesimo anno di eta', gia' appartenenti alle
amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo
119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della
disponibilita' a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresi'
autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli
uffici della motorizzazione civile delle regioni e ((delle province))
autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione
e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e ((le
province)) autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
((4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di
prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate
a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti,
movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per
la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita'
non superiore al numero dei dipendenti del titolare
dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente
all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione
funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega.
Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di
sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora
immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone
retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del
successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere
rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di
prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative
e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura
di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata
si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema
portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al
presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un
solo passeggero, individuato nella persona del titolare
dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare
dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di
collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica
alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle
universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per
attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e
di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in
violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
5. Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si
interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale
imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in
disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga
ormeggiata.))