Art. 10 
 
Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale
  e di abilitazione alla guida e di navigazione 
  1. All'articolo 8, comma 6, del  decreto  legislativo  22  dicembre
2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le  parole:  «presso  la  provincia»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»; 
    b) il terzo periodo e' soppresso. 
  2. Nelle more della revisione organica della materia  e,  comunque,
non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga  all'articolo  330,
comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  possono  essere   nominati
componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo  119,
comma 4, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento
del  settantacinquesimo  anno  di  eta',   gia'   appartenenti   alle
amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2  del  medesimo  articolo
119,  previa  comunicazione  all'azienda   sanitaria   locale   della
disponibilita'  a  proseguire  nell'incarico.  Resta   fermo   quanto
previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26. 
  3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   «Sono   altresi'
autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo  gli
uffici della motorizzazione civile delle regioni e ((delle province))
autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione,  l'installazione
e  la  manutenzione  dei  predetti  dispositivi  le  regioni  e  ((le
province)) autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi,  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 
  ((4. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  maggio  2025,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il numero massimo delle  autorizzazioni  alla  circolazione  di
prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere  rilasciate
a ciascun  titolare  per  i  veicoli  sottoposti  a  prove  tecniche,
sperimentali    o    costruttive,    dimostrazioni,     navettamenti,
movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per
la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in  quantita'
non   superiore   al   numero    dei    dipendenti    del    titolare
dell'autorizzazione  e  degli  addetti  che  partecipano  stabilmente
all'attivita' di impresa in ragione  di  rapporti  di  collaborazione
funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita  delega.
Alle imprese autorizzate a svolgere le  attivita'  di  imbarco  e  di
sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non  ancora
immatricolati  nei  porti  e  tra  le  aree  portuali   e   le   zone
retroportuali esterne alle aree operative  portuali,  in  attesa  del
successivo trasporto alla destinazione finale, puo'  comunque  essere
rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla  circolazione  di
prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita'  operative
e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato  alla  fornitura
di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17  della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente  l'impresa  autorizzata
si avvale, come  attestato  dalla  competente  Autorita'  di  sistema
portuale. Le autorizzazioni alla circolazione  in  prova  di  cui  al
presente comma consentono il trasporto, oltre al  conducente,  di  un
solo   passeggero,   individuato   nella   persona    del    titolare
dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del  titolare
dell'autorizzazione  o  tra  gli  addetti  titolari  di  rapporti  di
collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica
alle autorizzazioni alla circolazione  concesse  alle  aziende,  alle
universita' e agli enti di  ricerca  che  utilizzano  le  targhe  per
attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione  e
di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in
violazione delle disposizioni del  terzo  periodo  e'  soggetto  alla
sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
  5. Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si
interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del  personale
imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la  messa  in
disarmo   dell'unita'   di   provenienza,   purche'   essa    rimanga
ormeggiata.))