Art. 11
Misure urgenti in materia di interoperabilita' delle banche dati
pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti
digitali
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via
prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e
dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR,
nonche' per rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati
pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti
digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli
strumenti digitali). - 1. Il cittadino puo' accedere alle
informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un
servizio dedicato reso disponibile in modalita' sicura dal portale
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui
all'articolo 62.
2. Ai fini del comma 1 e' istituita nell'ANPR un'apposita
sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali
intestati al cittadino, registrati e costantemente ((aggiornati)) dai
gestori degli strumenti stessi:
a) le identita' digitali di cui al ((sistema della carta di
identita' elettronica, al sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID))) e alla Carta
Nazionale dei Servizi nonche' gli attestati elettronici di dati di
identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo
64-quater;
b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;
c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.
3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ((l'ANPR)) e'
integrata e costantemente ((aggiornata)) con le seguenti
informazioni:
a) tipologia di strumento digitale;
b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto
emettitore;
c) natura del gestore, se pubblico o privato;
d) identificativo dello strumento: il numero di serie,
l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado
di affidabilita' dell'autenticazione, ove applicabile;
f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
i) nel caso ((della piattaforma per la gestione delle
deleghe)): i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di
inizio di validita' e termine della delega.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e
transizione ((digitale e con il)) Ministro per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
possono essere individuate ((informazioni ulteriori)) rispetto a
quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione
alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di
cui al comma 2.
5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione
dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi
della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026
e costantemente ((aggiornati)) dagli stessi gestori al verificarsi
delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della
medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata
registrazione e ((aggiornamento)) nell'ANPR dei dati di cui al comma
2, ferme restando le responsabilita' dei gestori degli strumenti
digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri
di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica
le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo
18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il
coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del
costante aggiornamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.
6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli
strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di
accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della
piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma
402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. I gestori dell'identita' digitale, ad eccezione dell'identita'
digitale connessa alla carta d'identita' elettronica, verificano e
comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identita' digitale,
tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di
identita' digitali gia' associate alla medesima persona.
8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti
digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di
quelli connessi alla carta d'identita' elettronica, in qualita' di
gestori di pubblico servizio, possono, tramite ((la piattaforma di
cui all'articolo 50-ter)) e prima del rilascio dello strumento,
verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima
tipologia gia' associati alla persona fisica.
9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il
numero di identita' digitali, senza alcun dettaglio ((delle stesse));
gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla
verifica.
10. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR
e' attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della
conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative
misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al
comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e
aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.
11. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione
delle funzionalita' ((dell'ANPR)) e della gestione ((della sezione))
di cui al comma 2 ((del presente articolo)), e' nominata responsabile
del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
12. Le societa' che registrano e aggiornano, per conto dei
titolari del trattamento, ((i dati nella sezione dell'ANPR)) di cui
al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e
4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate
nell'ANPR ((per la durata massima)) di dodici mesi dalla
registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte
dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di
garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si
riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con
riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure
tecniche e organizzative di cui all'allegato C al ((regolamento di
cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di
cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo
50-ter, comma 2.
14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4
esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai
sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di
cui al comma 2 per le finalita' di cui al presente articolo.»;
b) all'articolo 6-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici
servizi e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il
pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali
della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e
delle societa' a controllo pubblico", nel quale sono indicati i
domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio
di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di
legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici
servizi, le societa' a controllo pubblico e i privati.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di
pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo pubblico,
l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto,
l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura
elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27
dicembre 2018, n. 148.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, ((della)) legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione ((nell'Indice di cui al comma 1))
avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte
dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui
all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocita' dei domicili
digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e
quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante
allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della
piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di
pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli
indirizzi e i dati dell'Indice ((di cui al medesimo comma 1))
tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le
indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi
necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;
6) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indice dei
domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di
pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico»;
c) all'articolo 50:
1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del
principio dell'unicita' dell'invio, non richiedono ai cittadini e
alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da un'amministrazione
e assicurano ((lo scambio)) delle informazioni mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei
servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62,
integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per
finalita' di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai
sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di
accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita' e stati soggettivi
sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui
all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi e' effettuata
secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;
2) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili
i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo
nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui
all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno
specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la
riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire
premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID
effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;
d) all'articolo 62:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente
l'interoperabilita' tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di servizi pubblici.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le
finalita' istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui
all'articolo 50-ter, in qualita' di titolari autonomi del trattamento
e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceita' e sicurezza
dei trattamenti per i quali e' effettuato l'accesso.
L'amministrazione titolare ((dell'ANPR)) non e' responsabile per il
trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformita'
dalle finalita' dichiarate, ((ferma restando)) la vigilanza sugli
accessi effettuata secondo le linee guida adottate ((dall'AgID)).»;
e) ((nella sezione II del capo V,)) dopo l'articolo
62-quinquies e' ((aggiunto)) il seguente:
«Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di
mare - ANGEMAR). - 1. E' istituita, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della
gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale
e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai
titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della
gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del
mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della
piena operativita', sostituisce le anagrafi, ((i registri e gli
archivi)) previsti a legislazione vigente, ivi ((compresi quelli
previsti dal)) codice della navigazione, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, ((dal regolamento di cui al decreto)) del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e ((dal
regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 18
aprile 2006, n. 231.
2. L'ANGEMAR e' integrata con i servizi della piattaforma
digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente
l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte
degli ((uffici)) d'iscrizione della gente di mare, del personale
appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di
formazione autorizzati nonche' dei soggetti internazionali
convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per
il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui
all'articolo 50-ter, e' costantemente aggiornata al fine di
assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui
all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater
(ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di
assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonche', per le
informazioni di competenza, con le anagrafi e le ((basi di dati))
detenute da altre amministrazioni.
3. Entro centottanta giorni dalla piena operativita'
dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del
codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e'
rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed e'
reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale
italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il
libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la
memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica
dell'identita' del titolare e di quelle definite dai decreti di cui
al comma 4, e' carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis,
della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura
sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
societa' di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove
nominata, sono definiti:
a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonche' le modalita' di
alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con
particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle
specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento
dei dati personali, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui
all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto
n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonche' le
modalita' di verifica e consultazione dello stesso.
5. Nelle more della piena operativita', ((l'ANGEMAR)) mette a
disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento
((dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale
appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione
autorizzati)), secondo le modalita' definite con decreto direttoriale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le
informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono
oggetto di successiva validazione secondo le modalita' stabilite dai
decreti di cui al comma 4.»;
((e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies e' inserito
il seguente:
«1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno
di eta' sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso
telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e
l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti
giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di
portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo
64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la
responsabilita' genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge
richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente
la responsabilita' genitoriale per l'ottenimento di specifiche
attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di
specifici servizi».))
2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente
di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;».
3. ((Dall'attuazione delle disposizioni)) di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera e), nonche' per la progettazione, realizzazione, messa a
disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR,
((pari a)) 4,8 milioni di euro ((per l'anno 2026, a)) 2,2 milioni di
euro ((per l'anno 2027 e a)) 1,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni
di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.