Art. 11 
 
Misure urgenti in materia  di  interoperabilita'  delle  banche  dati
  pubbliche e in materia di trasparenza e controllo  degli  strumenti
  digitali 
  1. Al fine di garantire  il  pieno  raggiungimento,  anche  in  via
prospettica,    degli    obiettivi    dell'Investimento     1.3     e
dell'Investimento 1.4 della  Missione  1,  Componente  1,  del  PNRR,
nonche'  per  rafforzare  l'interoperabilita'  tra  le  banche   dati
pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo  sugli  strumenti
digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-ter (Diritto alla  trasparenza  e  al  controllo  sugli
strumenti  digitali).  - 1.   Il   cittadino   puo'   accedere   alle
informazioni relative ai propri  strumenti  digitali,  attraverso  un
servizio dedicato reso disponibile in modalita'  sicura  dal  portale
dell'Anagrafe nazionale della popolazione  residente  (ANPR)  di  cui
all'articolo 62. 
      2. Ai fini del  comma  1  e'  istituita  nell'ANPR  un'apposita
sezione contenente i dati riferibili ai seguenti  strumenti  digitali
intestati al cittadino, registrati e costantemente ((aggiornati)) dai
gestori degli strumenti stessi: 
      a) le identita' digitali di cui al  ((sistema  della  carta  di
identita'  elettronica,  al  sistema   pubblico   per   la   gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID))) e alla  Carta
Nazionale dei Servizi nonche' gli attestati elettronici  di  dati  di
identificazione   personale   rilasciati   ai   sensi   dell'articolo
64-quater; 
      b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter; 
      c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis. 
    3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2,  ((l'ANPR))  e'
integrata   e   costantemente   ((aggiornata))   con   le    seguenti
informazioni: 
      a) tipologia di strumento digitale; 
      b) gestore dello strumento con la  denominazione  del  soggetto
emettitore; 
      c) natura del gestore, se pubblico o privato; 
      d)  identificativo  dello  strumento:  il  numero   di   serie,
l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente; 
      e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del  grado
di affidabilita' dell'autenticazione, ove applicabile; 
      f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto; 
      g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno; 
      h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno; 
      i)  nel  caso  ((della  piattaforma  per  la   gestione   delle
deleghe)): i dati identificativi dei soggetti delegati e la  data  di
inizio di validita' e termine della delega. 
    4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con
l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e
transizione  ((digitale  e  con  il))  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, su proposta dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  (AgID),
possono essere  individuate  ((informazioni  ulteriori))  rispetto  a
quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione
alla evoluzione tecnologica, le categorie di  strumenti  digitali  di
cui al comma 2. 
    5. I dati di cui ai  commi  3  e  4  sono  messi  a  disposizione
dell'ANPR dai gestori degli  strumenti  digitali  tramite  i  servizi
della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile  2026
e costantemente ((aggiornati)) dagli stessi  gestori  al  verificarsi
delle variazioni di stato dello strumento mediante  i  servizi  della
medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso  di  mancata
registrazione e ((aggiornamento)) nell'ANPR dei dati di cui al  comma
2, ferme restando le  responsabilita'  dei  gestori  degli  strumenti
digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei  poteri
di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica
le  sanzioni  previste  dall'articolo  32-bis  ovvero   dall'articolo
18-bis.   L'AgID   assicura,   tramite   propri   provvedimenti,   il
coordinamento con i gestori degli  strumenti  digitali  ai  fini  del
costante aggiornamento dei dati di cui ai commi 3 e 4. 
    6. L'ANPR comunica al  cittadino  ogni  nuova  attivazione  degli
strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del  punto  di
accesso  telematico  di  cui   all'articolo   64-bis   ovvero   della
piattaforma digitale per le notifiche di cui  all'articolo  1,  comma
402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    7. I gestori dell'identita' digitale, ad eccezione dell'identita'
digitale connessa alla carta d'identita'  elettronica,  verificano  e
comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identita' digitale,
tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di
identita' digitali gia' associate alla medesima persona. 
    8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti
digitali di cui alle lettere b) e c) del comma  2,  ad  eccezione  di
quelli connessi alla carta d'identita' elettronica,  in  qualita'  di
gestori di pubblico servizio, possono, tramite  ((la  piattaforma  di
cui all'articolo 50-ter))  e  prima  del  rilascio  dello  strumento,
verificare  l'eventuale  esistenza  di   strumenti   della   medesima
tipologia gia' associati alla persona fisica. 
    9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il
numero di identita' digitali, senza alcun dettaglio ((delle stesse));
gli esiti sono resi disponibili  al  cittadino  contestualmente  alla
verifica. 
    10. La titolarita' del trattamento dei dati  contenuti  nell'ANPR
e'  attribuita  al  Ministero  dell'interno  sotto  i  profili  della
conservazione, della comunicazione  e  dell'adozione  delle  relative
misure di sicurezza; i gestori degli strumenti  digitali  di  cui  al
comma  2  sono  titolari   del   trattamento   di   registrazione   e
aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR. 
    11.  La  societa'  di  cui  all'articolo  83,   comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  incaricata  della  realizzazione
delle funzionalita' ((dell'ANPR)) e della gestione ((della  sezione))
di cui al comma 2 ((del presente articolo)), e' nominata responsabile
del trattamento  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
    12. Le societa'  che  registrano  e  aggiornano,  per  conto  dei
titolari del trattamento, ((i dati nella sezione dell'ANPR))  di  cui
al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi  3  e
4, assumono la qualifica di responsabili  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
    13. Le informazioni di  cui  ai  commi  3  e  4  sono  conservate
nell'ANPR  ((per  la  durata   massima))   di   dodici   mesi   dalla
registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da  parte
dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di
garanzia almeno significativo, esclusivamente dal  cittadino  cui  si
riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8  e  9.  Con
riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le  misure
tecniche e organizzative di cui all'allegato C  al  ((regolamento  di
cui al))  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di
cui alle  linee  guida  adottate  dall'AgID  ai  sensi  dell'articolo
50-ter, comma 2. 
    14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di  cui  ai  commi  3  e  4
esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo  delegato  ai
sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti  digitali  di
cui al comma 2 per le finalita' di cui al presente articolo.»; 
      b) all'articolo 6-ter: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Al fine di assicurare la  pubblicita'  dei  riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei  pubblici
servizi e delle  societa'  a  controllo  pubblico,  e'  istituito  il
pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei  domicili  digitali
della pubblica amministrazione, dei gestori  di  pubblici  servizi  e
delle societa' a controllo  pubblico",  nel  quale  sono  indicati  i
domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo  scambio
di informazioni e per l'invio di documenti a  tutti  gli  effetti  di
legge  tra  le  pubbliche  amministrazioni,  i  gestori  di  pubblici
servizi, le societa' a controllo pubblico e i privati.»; 
        2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Per ogni  pubblica  amministrazione  o  gestore  di
pubblico servizio nonche'  per  le  societa'  a  controllo  pubblico,
l'Indice di cui al comma 1  garantisce,  a  richiesta  del  soggetto,
l'inserimento  dei  dati  utili  per  la   gestione   della   fattura
elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del  decreto  legislativo  27
dicembre 2018, n. 148.»; 
        3)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «dalle  amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti:  «,  incluso  l'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 3, ((della)) legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
        4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2-bis. L'iscrizione ((nell'Indice  di  cui  al  comma  1))
avviene a richiesta del soggetto interessato  o  d'ufficio  da  parte
dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di  cui
all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire  l'univocita'  dei  domicili
digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e
quello  di  cui   all'articolo   6-bis   garantiscono   il   costante
allineamento  dei  domicili  digitali,  tramite   i   servizi   della
piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»; 
        5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. Le amministrazioni di cui al  comma  1,  i  gestori  di
pubblici servizi e le societa' a controllo  pubblico  aggiornano  gli
indirizzi e i  dati  dell'Indice  ((di  cui  al  medesimo  comma  1))
tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo  le
indicazioni  dell'AgID.  La  mancata  comunicazione  degli   elementi
necessari al completamento dell'Indice e del  loro  aggiornamento  e'
valutata   ai   fini    della    responsabilita'    dirigenziale    e
dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  ai   dirigenti
responsabili. In caso di violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»; 
        6) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Indice  dei
domicili digitali delle pubbliche  amministrazioni,  dei  gestori  di
pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico»; 
      c) all'articolo 50: 
        1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
          «2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione  del
principio dell'unicita' dell'invio, non  richiedono  ai  cittadini  e
alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da  un'amministrazione
e  assicurano  ((lo  scambio))   delle   informazioni   mediante   la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin  dalla  progettazione  dei
servizi e mediante l'identificativo univoco di cui  all'articolo  62,
integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  si  considera  operata  per
finalita' di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai
sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2,  delle  banche  dati  pubbliche  e  i  relativi  servizi  di
accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita'  e  stati  soggettivi
sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di  cui
all'articolo 50-ter a  semplice  richiesta  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. La vigilanza  sugli  accessi  e'  effettuata
secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»; 
        2) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
          «3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili
i  dati  ai  sensi  del   presente   articolo   ovvero   il   ritardo
nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della  piattaforma  di  cui
all'articolo  50-ter  costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno
specifico  risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei
dirigenti responsabili  delle  strutture  competenti  e  comporta  la
riduzione, non inferiore al  30  per  cento,  della  retribuzione  di
risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di  attribuire
premi  o  incentivi  nell'ambito  delle  medesime  strutture.  L'AgID
effettua controlli annuali sul rispetto  degli  obblighi  di  cui  al
presente articolo. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al
presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»; 
      d) all'articolo 62: 
        1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il
codice identificativo univoco di cui  all'  ottavo  periodo  consente
l'interoperabilita' tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di servizi pubblici.»; 
        2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          «3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettere
a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le
finalita' istituzionali dichiarate, tramite  la  piattaforma  di  cui
all'articolo 50-ter, in qualita' di titolari autonomi del trattamento
e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceita' e  sicurezza
dei   trattamenti   per   i   quali    e'    effettuato    l'accesso.
L'amministrazione titolare ((dell'ANPR)) non e' responsabile  per  il
trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in  difformita'
dalle finalita' dichiarate, ((ferma  restando))  la  vigilanza  sugli
accessi effettuata secondo le linee guida adottate ((dall'AgID)).»; 
      e)  ((nella  sezione  II  del   capo   V,))   dopo   l'articolo
62-quinquies e' ((aggiunto)) il seguente: 
        «Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della  gente  di
mare - ANGEMAR).  -  1.  E'  istituita,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale  digitale  della
gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale
e interoperabile dei dati relativi alla  carriera  professionale,  ai
titoli, agli imbarchi e  alle  abilitazioni  e  certificazioni  della
gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio  del
mercato del lavoro  marittimo.  L'ANGEMAR,  al  raggiungimento  della
piena operativita', sostituisce  le  anagrafi,  ((i  registri  e  gli
archivi)) previsti a  legislazione  vigente,  ivi  ((compresi  quelli
previsti dal)) codice della navigazione, di cui al regio  decreto  30
marzo 1942, n.  327,  ((dal  regolamento  di  cui  al  decreto))  del
Presidente della  Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  e  ((dal
regolamento di cui al decreto)) del Presidente  della  Repubblica  18
aprile 2006, n. 231. 
        2. L'ANGEMAR e' integrata con  i  servizi  della  piattaforma
digitale  nazionale  dati  di  cui  all'articolo  50-ter  e  consente
l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte
degli ((uffici)) d'iscrizione della  gente  di  mare,  del  personale
appartenente alla gente di mare,  degli  armatori  e  dei  centri  di
formazione   autorizzati   nonche'   dei   soggetti    internazionali
convenzionati per le parti di rispettiva competenza.  L'ANGEMAR,  per
il tramite dei servizi resi  disponibili  dalla  piattaforma  di  cui
all'articolo  50-ter,  e'  costantemente  aggiornata   al   fine   di
assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe  di  cui
all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater
(ANIST)  e  all'articolo  62-quinquies  (ANIS),  con  i  servizi   di
assistenza sanitaria al personale navigante (SASN)  nonche',  per  le
informazioni di competenza, con le anagrafi e  le  ((basi  di  dati))
detenute da altre amministrazioni. 
        3.  Entro  centottanta  giorni   dalla   piena   operativita'
dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122  del
codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e'
rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed e'
reso disponibile anche tramite il  Sistema  di  portafoglio  digitale
italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi  dell'articolo  64-quater.  Il
libretto  di  navigazione,   dotato   di   microprocessore   per   la
memorizzazione   delle   informazioni   necessarie   alla    verifica
dell'identita' del titolare e di quelle definite dai decreti  di  cui
al comma 4, e' carta valore ai sensi dell'articolo 2,  comma  10-bis,
della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione  e  fornitura
sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
societa' di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966. 
        4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di  concerto  con  l'Autorita'  politica  delegata  in
materia  di  innovazione  tecnologica  e  transizione  digitale,  ove
nominata, sono definiti: 
          a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonche' le  modalita'  di
alimentazione,  aggiornamento  e  conservazione  degli  stessi,   con
particolare riguardo alle misure  di  sicurezza  informatica  e  alle
specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il  trattamento
dei dati personali, in conformita' al regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
          b) le caratteristiche del libretto di  navigazione  di  cui
all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto
n. 327 del  1942,  rilasciato  ai  sensi  del  comma  3,  nonche'  le
modalita' di verifica e consultazione dello stesso. 
        5. Nelle more della piena operativita', ((l'ANGEMAR)) mette a
disposizione un servizio informatico  provvisorio  per  l'inserimento
((dei dati e delle informazioni essenziali  da  parte  del  personale
appartenente  alla  gente  di  mare  e  dei  centri   di   formazione
autorizzati)), secondo le modalita' definite con decreto direttoriale
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.  I  dati  e  le
informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono
oggetto di successiva validazione secondo le modalita' stabilite  dai
decreti di cui al comma 4.»; 
  ((e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies e' inserito
il seguente: 
  «1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il  quattordicesimo  anno
di eta' sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto  di  accesso
telematico di cui al presente articolo,  anche  per  l'ottenimento  e
l'esibizione di attestazioni, titoli o  abilitazioni  aventi  effetti
giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante  il  Sistema  di
portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo
64-quater, senza  che  sia  necessario  l'assenso  dell'esercente  la
responsabilita' genitoriale, fatti salvi  i  casi  in  cui  la  legge
richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente
la  responsabilita'  genitoriale  per  l'ottenimento  di   specifiche
attestazioni, titoli  o  abilitazioni  ovvero  per  la  fruizione  di
specifici servizi».)) 
  2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai
fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente
di  mare  (ANGEMAR)  di  cui  all'articolo   62-sexies   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82;». 
  3. ((Dall'attuazione  delle  disposizioni))  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera e), nonche' per  la  progettazione,  realizzazione,  messa  a
disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR,
((pari a)) 4,8 milioni di euro ((per l'anno 2026, a)) 2,2 milioni  di
euro ((per l'anno 2027 e a)) 1,2 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a  2,2  milioni
di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  l'innovazione  tecnologica  e   la   digitalizzazione   di   cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.