Art. 12
Misure urgenti in materia di microimprese
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo
2-quaterdecies e' inserito il seguente:
«Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di
dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di
cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di
notifica.
2. La procedura di cui al comma 1 e' disciplinata dal Garante con
proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di
autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che
forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai
sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per
un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a
novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare
coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale,
maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non
inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito
all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere
tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita'
produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare,
ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un
periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a
novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare
coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale,
maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non
inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito
all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere
tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita'
produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita' della
formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili
tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e
manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile
(FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la
modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere
l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso.
((Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere))), e' adottato, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la
trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di
formazione accreditati ((presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)) competenti((,)) in modo da garantire
l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente
disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».