Art. 12 
 
              Misure urgenti in materia di microimprese 
 
  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   dopo   l'articolo
2-quaterdecies e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di
dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di
cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 33  del  regolamento,  di  una  specifica  procedura  di
notifica. 
    2. La procedura di cui al comma 1 e' disciplinata dal Garante con
proprio  provvedimento,  prevedendo  il  ricorso   a   strumenti   di
autovalutazione guidata e un canale di  assistenza  semplificata  che
forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.». 
  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
L'amministrazione competente provvede agli adempimenti  previsti  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo'  indicare,  ai
sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico  temporaneo,  per
un periodo non superiore a trenta giorni  prorogabili  al  massimo  a
novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare
coadiuvante  o  un  collaboratore  con  un'esperienza  professionale,
maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la  prestazione,  non
inferiore a tre anni. Il periodo  in  cui  il  sostituto  e'  adibito
all'attivita'  di  responsabile  tecnico   temporaneo   deve   essere
tempestivamente comunicato allo  sportello  unico  ((delle  attivita'
produttive))  (SUAP)  e  alla   camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente.». 
  4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare,
ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo,  per  un
periodo non superiore  a  trenta  giorni  prorogabili  al  massimo  a
novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare
coadiuvante  o  un  collaboratore  con  un'esperienza  professionale,
maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la  prestazione,  non
inferiore a tre anni. Il periodo  in  cui  il  sostituto  e'  adibito
all'attivita'  di  responsabile  tecnico   temporaneo   deve   essere
tempestivamente comunicato allo  sportello  unico  ((delle  attivita'
produttive))  (SUAP)  e  alla   camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente.». 
  5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Al fine  di  garantire  uniformita'  e  tracciabilita'  della
formazione  e  dell'aggiornamento  professionale   dei   responsabili
tecnici delle  imprese  operanti  nel  settore  dell'installazione  e
manutenzione di impianti alimentati da fonti di  energia  rinnovabile
(FER),  gli  enti  di  formazione  sono  tenuti  ad   utilizzare   la
modulistica standard di  cui  al  secondo  periodo  e  a  trasmettere
l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione  del  corso.
((Con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
sentita l'Unione  italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere))), e' adottato, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la
trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di
formazione accreditati ((presso le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura))  competenti((,))  in  modo  da  garantire
l'aggiornamento  automatico  delle   qualifiche   professionali.   Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
disposizione  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».