Art. 13
Misure urgenti di semplificazione in materia
di comunicazioni elettroniche
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
((0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero qualora non sia stata indetta
apposita conferenza di servizi»;
0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei
centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' in deroga ai regolamenti adottati
dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio
delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda
ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di
quaranta metri:
a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura
parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica
l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante
posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto
giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato
12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio della predetta
comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore
presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta
elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento
stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei
lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I
provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono
rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni
dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente tale termine,
l'operatore puo' dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti
schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze
con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi
enti;
b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede
stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della
carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori
all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica
certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la
documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al
presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni
dall'invio della comunicazione, l'operatore puo' dare avvio ai
lavori.
7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente
proprietario della strada puo' concordare con l'operatore di rete
accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di rete
al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza
dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di
larghezza e profondita' stabilite dall'operatore stesso in funzione
delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel
rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio dei lavori»;))
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le
seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe»
sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»;
2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche
sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((ovvero con linee di
telecomunicazione))»;
b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a
internet hanno l'obbligo di fornire, altresi', al consumatore le
informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso
disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le
relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura
geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di
connettivita', prevista dall'articolo 22 del presente codice.
L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente
comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249. ((Tali sanzioni si applicano decorsi
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.))».
((1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.))