Art. 13 
 
            Misure urgenti di semplificazione in materia 
                    di comunicazioni elettroniche 
 
  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
  0b) all'articolo 44, comma 10, primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole:  «ovvero  qualora  non  sia  stata  indetta
apposita conferenza di servizi»; 
  0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, in materia di regolamentazione della  circolazione  nei
centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche'  in  deroga  ai  regolamenti  adottati
dagli enti locali, esclusivamente  per  gli  interventi  di  allaccio
delle utenze relativi alla posa in opera di  infrastrutture  a  banda
ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di
quaranta metri: 
  a) nei casi in cui l'esecuzione dei  lavori  richieda  la  chiusura
parziale o totale della carreggiata,  l'operatore  di  rete  comunica
l'inizio dei lavori  all'ente  proprietario  della  strada,  mediante
posta elettronica certificata e  con  un  preavviso  di  almeno  otto
giorni, allegando la documentazione  tecnica  indicata  nell'allegato
12-bis annesso al  presente  decreto.  Dopo  l'invio  della  predetta
comunicazione e comunque prima  dell'avvio  dei  lavori,  l'operatore
presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  mediante  posta
elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei  provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento
stradale temporaneo, allegando gli  schemi  di  cantierizzazione  dei
lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 10 luglio 2002, pubblicato  nel  supplemento  straordinario
della  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del   26   settembre   2002.   I
provvedimenti di cui al secondo periodo della presente  lettera  sono
rilasciati dagli enti proprietari della  strada  entro  dieci  giorni
dalla  ricezione  dell'istanza;  decorso  inutilmente  tale  termine,
l'operatore puo' dare avvio  ai  lavori  nel  rispetto  dei  predetti
schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze
con quanto disposto da  altri  provvedimenti  adottati  dai  medesimi
enti; 
  b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non  interessi  la  sede
stradale ovvero non richieda la  chiusura  parziale  o  totale  della
carreggiata,  l'operatore  di  rete  comunica  l'inizio  dei   lavori
all'ente  proprietario  della  strada,  mediante  posta   elettronica
certificata e con un preavviso di almeno otto  giorni,  allegando  la
documentazione  tecnica  indicata  nell'allegato  12-bis  annesso  al
presente decreto; decorso  inutilmente  il  termine  di  otto  giorni
dall'invio  della  comunicazione,  l'operatore  puo'  dare  avvio  ai
lavori. 
  7-ter.  Per  gli  interventi  di  cui  al   comma   7-bis,   l'ente
proprietario della strada puo' concordare  con  l'operatore  di  rete
accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di  rete
al   solo   scopo   di   garantire   le   condizioni   di   sicurezza
dell'infrastruttura stradale, ferme restando  le  caratteristiche  di
larghezza e profondita' stabilite dall'operatore stesso  in  funzione
delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e  nel
rispetto  del  termine  di  otto   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione di avvio dei lavori»;)) 
    a) all'articolo 56: 
      1) al comma 1, dopo la parola: «condutture»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia  la  classe»
sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»; 
      2)  al  comma  2,  dopo  le   parole:   «tubazioni   metalliche
sotterrate» sono inserite le seguenti: «con  protezione  catodica»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((ovvero  con  linee  di
telecomunicazione))»; 
    b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il  primo  periodo
sono inseriti i seguenti:  «I  fornitori  di  servizi  di  accesso  a
internet hanno l'obbligo di  fornire,  altresi',  al  consumatore  le
informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di  accesso
disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando  le
relative prestazioni, in base alla corrente banca dati  di  mappatura
geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi  di
connettivita',  prevista  dall'articolo  22  del   presente   codice.
L'Autorita' vigila sull'attuazione delle  disposizioni  del  presente
comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1,  comma  31,  della
legge 31 luglio 1997, n. 249. ((Tali sanzioni  si  applicano  decorsi
due  mesi  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione.))». 
  ((1-bis.   Resta   ferma    l'applicazione    delle    disposizioni
dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259.))