Art. 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di
industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle
imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che,
per l'esercizio delle attivita' manutentive espressamente previste
nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non
pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e
trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle
attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e nel
rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni»;))
a) all'articolo 216, comma 8-septies, le parole: «nella lista
verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite
le seguenti: «((in conformita' alla disciplina urbanistica))»;
c) all'articolo 242, comma 13((,)) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni
acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente
comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel
progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo
il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o ((di
modifiche)) progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa
e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato
I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni
attuative del presente comma, le categorie di ((interventi nonche'))
i criteri e le procedure di valutazione e le modalita' di controllo
definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai
sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree
ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a
decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi
dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro
della sanita' 5 settembre 1994((, recante l'elenco delle industrie
insalubri)), pubblicato ((nel supplemento ordinario n. 129 alla
Gazzetta Ufficiale n. 220)) del 20 settembre 1994, e sono, pertanto,
escluse dall'applicazione della relativa ((disciplina le imprese))
che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale
(AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni
relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici,
rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, il terzo periodo e' soppresso.
5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato.