Art. 14 
 
Misure urgenti di  semplificazione  in  materia  di  bonifiche  e  di
         industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e'  inserito
il seguente: «Possono iscriversi all'Albo, oltre  agli  enti  e  alle
imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali  che,
per l'esercizio delle attivita'  manutentive  espressamente  previste
nei  rispettivi  ordinamenti  professionali,  producono  rifiuti  non
pericolosi e necessitano  di  effettuare  operazioni  di  raccolta  e
trasporto dei  soli  rifiuti  da  essi  prodotti  limitatamente  alle
attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e  nel
rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni»;)) 
    a) all'articolo 216, comma 8-septies,  le  parole:  «nella  lista
verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle  seguenti:
«nell'allegato III  al  regolamento  (UE)  2024/1157  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»; 
    b) all'articolo  241,  comma  1,  dopo  le  parole:  «delle  aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento»  sono  inserite
le seguenti: «((in conformita' alla disciplina urbanistica))»; 
    c) all'articolo 242, comma  13((,))  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I permessi, le  autorizzazioni  e  le  concessioni
acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al  presente
comma sono efficaci  per  un  periodo  pari  a  quello  previsto  nel
progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo
il caso di mutamento del contesto ambientale di  riferimento  o  ((di
modifiche)) progettuali che richiedano una nuova valutazione.»; 
    d) all'articolo 242-ter: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano  nazionale  per
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole:  «con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   cui
all'articolo 7-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nell'allegato
I-bis al presente decreto»; 
      2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
more  dell'adozione  da  parte  delle  regioni   delle   disposizioni
attuative del presente comma, le categorie di ((interventi  nonche'))
i criteri e le procedure di valutazione e le modalita'  di  controllo
definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  ai
sensi del primo  periodo  trovano  applicazione  anche  per  le  aree
ricomprese nei siti di competenza regionale.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  a),  si  applica  a
decorrere dal 22 maggio 2026. 
  3.  Non  sono  classificate  come  industrie  insalubri,  ai  sensi
dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie,  di  cui  al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 5 settembre 1994((, recante  l'elenco  delle  industrie
insalubri)), pubblicato  ((nel  supplemento  ordinario  n.  129  alla
Gazzetta Ufficiale n. 220)) del 20 settembre 1994, e sono,  pertanto,
escluse dall'applicazione della relativa  ((disciplina  le  imprese))
che risultino in  possesso  di  autorizzazione  integrata  ambientale
(AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o  di  autorizzazioni
relative  alle  emissioni  in  atmosfera  e  agli  scarichi   idrici,
rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, il terzo periodo e' soppresso. 
  5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato.