((Art. 14 bis 
 
Disposizioni in materia di piatti e di  altri  prodotti  in  plastica
  riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti 
  1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva  (UE)  2019/904  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  5  giugno  2019,  sulla
riduzione  dell'incidenza  di  determinati   prodotti   di   plastica
sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli  agitatori  per
bevande in  plastica  sono  considerati  riutilizzabili  e  idonei  a
garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per  cui
sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione
che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche: 
  a) per i piatti in plastica: 
  1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi; 
  2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi; 
  3) diametro superiore a  24  centimetri  e  peso  superiore  a  110
grammi; 
  b) per  le  posate  in  plastica  (forchette,  coltelli,  cucchiai,
bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi  per
centimetro 
  c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra  peso
e  lunghezza  superiore  a  0,5  grammi  per  centimetro,  salvo  che
rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento  (UE)  2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017; 
  d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra  peso  e
lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  materiali  e  oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti.))