Art. 15
Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle
persone affette da patologie rare
1. Al fine di garantire adeguata continuita' terapeutica, per
l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni
d'uso esclusive, ivi ((compresi)) i farmaci per il trattamento di
malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico
operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.