Art. 15 
 
Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle
                  persone affette da patologie rare 
 
  1. Al fine  di  garantire  adeguata  continuita'  terapeutica,  per
l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto  in  indicazioni
d'uso esclusive, ivi ((compresi)) i farmaci  per  il  trattamento  di
malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico
operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio
(AIC), le regioni possono procedere ai  sensi  dell'articolo  76  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.