Art. 5 
 
             Misure in materia di regimi amministrativi 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14-bis: 
      1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) il termine perentorio, comunque non  superiore  a  trenta
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale
di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni
vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei  beni  culturali,  della  salute  dei
cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato
in sessanta giorni, fatti salvi i  maggiori  termini  previsti  dalle
disposizioni del diritto dell'Unione ((europea;))»; 
      ((1-bis) al  comma  2,  dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la
seguente: 
        «c-bis) alla lettera d), le parole:  "modalita'  sincrona  di
cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle  seguenti:  "modalita'
telematica di cui al comma 6"»;)) 
      2) al comma 3, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  «Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,  sono
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni
e  le   misure   mitigatrici   che   rendano   possibile   l'assenso,
quantificando  altresi',  ove  possibile,  i  relativi  costi.   Tali
prescrizioni  sono   determinate   conformemente   ai   principi   di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe,
a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla  conferenza  di
servizi,  comprese  quelle   competenti   in   materia   urbanistica,
paesaggistica, archeologica ((e di tutela del patrimonio culturale  e
ambientale,   della   salute   dei   cittadini   e   dell'incolumita'
pubblica))»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Fuori dei casi  di  cui  al  comma  5,  l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti,
svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  14-ter,  comma  4,   una   riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale  prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla  stesura
della determinazione motivata conclusiva della conferenza di  servizi
((sulla   base   delle   posizioni    prevalenti    espresse    dalle
amministrazioni partecipanti tramite i  rispettivi  rappresentanti)),
avverso   la   quale   puo'   essere   proposta   opposizione   dalle
amministrazioni di cui all'articolo  14-quinquies,  ai  sensi  e  nei
termini ivi indicati. Si considera in ogni caso  acquisito  l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che  non  abbiano  partecipato
alla riunione ovvero, pur partecipandovi,  non  abbiano  espresso  la
propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso  non  motivato
ai sensi del comma 3 o riferito a  questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza.»; 
      4) al comma 7,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 
    ((a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1,  le  parole:  «nella  data
previamente  comunicata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera d), ovvero» sono soppresse»;)) 
    b) all'articolo 14-ter, comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole:  «quarantacinque  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «novanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    ((b-bis)  all'articolo  16,  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il
seguente: 
      «4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente  motivati,
sono formulati in  termini  di  assenso  o  dissenso  e  indicano  le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso,
quantificando  altresi',  ove  possibile,  i  relativi  costi.   Tali
prescrizioni  sono   determinate   conformemente   ai   principi   di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento    risultante    dal     progetto     originariamente
presentato».)) 
    c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo
75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
    d) all'articolo 20: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «dalla  data  di
ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti:  «,
ferma  restando  la  facolta'  di  richiedere   le   informazioni   o
integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»; 
        1.2) dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia
stata ricevuta dalla amministrazione competente  o  sia  priva  degli
elementi indispensabili per individuare l'oggetto e  le  ragioni  del
provvedimento richiesto.»; 
      2) al comma 2-bis: 
        2.1) al  primo  periodo,  le  parole:  «,  su  richiesta  del
privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite
le seguenti: «e automatica»; 
        2.2) il secondo periodo e' sostituito ((dai seguenti)):  «Nel
caso di procedimenti non ancora telematizzati,  l'amministrazione  e'
comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di  cui  al  primo
periodo all'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  ordinaria
indicato nell'istanza ((entro dieci giorni dalla data  di  formazione
del silenzio assenso.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al
secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo e'  sostituita
da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo  47  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  ovvero  del  progettista
abilitato)).». 
  ((1-bis. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  10,  comma  4,
secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. 
  1-ter. Al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 1, la parola: «successivamente» e' soppressa; 
      2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 9, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui
al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e  dei
termini pari o inferiori a trenta giorni»; 
    b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole:  «ad  eccezione  dei
termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies»  sono  inserite  le
seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni». 
  1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 222, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Resta ferma, per la comunicazione,  l'applicazione  delle
disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e  72
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445.   La
dichiarazione  mendace  o  la  falsa   attestazione   dei   requisiti
comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445
del 2000, la decadenza  dai  benefici  di  cui  all'articolo  75  del
medesimo testo unico nonche' il divieto di svolgimento dell'attivita'
avviata sulla base della comunicazione. In presenza di  irregolarita'
od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi  dell'articolo
71, comma  3,  del  predetto  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000». 
  1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «Al fine di raggiungere l'obiettivo
di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation  EU  e
per il tempestivo raggiungimento degli  obiettivi  di  trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al
31 dicembre  2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Al  fine  di
accelerare il procedimento di autorizzazione per  l'installazione  di
infrastrutture di comunicazione elettronica»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
fine  di   accelerare   il   procedimento   di   autorizzazione   per
l'installazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica,  in
deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli  enti
locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore,  la  posa
in opera di infrastrutture a banda ultra-larga e' effettuata  con  la
metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno  scavo  e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4
centimetri e profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito  urbano  ed
extraurbano,  anche  in  prossimita'  del  bordo   stradale   o   sul
marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e ripristino»; 
    c) al comma 5, le parole: «Al fine di  consentire  il  tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di  cui  al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021  e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,  fino  al  31  dicembre
2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Al  fine  di  accelerare  il  procedimento  di  autorizzazione   per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione  elettronica,  gli
interventi  di  cui  agli  articoli  45  e  46   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259».)) 
  2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di  cui  all'articolo  23
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista  di
esse,  ad  eccezione  delle  isole  di  traffico  delle  intersezioni
canalizzate, ove  e'  vietata  la  posa  di  qualunque  installazione
diversa   dalla   prescritta   segnaletica,   e'   subordinata   alla
presentazione della  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP)  del
comune ove e' svolta l'attivita',  fermo  restando  il  rispetto  dei
requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 285  del  1992,  nonche'  dei  requisiti  e
criteri previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali
o dell'ente proprietario della  strada.  La  SCIA  di  cui  al  primo
periodo e' ((corredata di)) un'asseverazione del  tecnico  abilitato.
Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia  il  comune,
il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del
1990, ((trasmette  immediatamente  la  SCIA))  all'ente  proprietario
della strada al fine di consentire,  per  quanto  di  competenza,  il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei  presupposti  per  lo
svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno  cinque  giorni
prima della scadenza del termine di sessanta giorni  dal  ricevimento
della SCIA da parte del SUAP,  di  eventuali  proposte  motivate  per
l'adozione dei  provvedimenti  ivi  previsti.  Sono  fatte  salve  le
prescrizioni  specifiche   per   le   aree   sottoposte   a   vincolo
storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta  necessaria  la
preventiva autorizzazione. In caso di violazione  delle  disposizioni
del  presente   articolo,   si   applicano   le   sanzioni   previste
dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.