Art. 5
Misure in materia di regimi amministrativi
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale
di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni
vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei
cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato
in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle
disposizioni del diritto dell'Unione ((europea;))»;
((1-bis) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente:
«c-bis) alla lettera d), le parole: "modalita' sincrona di
cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle seguenti: "modalita'
telematica di cui al comma 6"»;))
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni
e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso,
quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe,
a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di
servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica ((e di tutela del patrimonio culturale e
ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumita'
pubblica))»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti,
svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le
modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura
della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi
((sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti)),
avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei
termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato
alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la
propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato
ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»;
4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
((a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, le parole: «nella data
previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,
lettera d), ovvero» sono soppresse»;))
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
((b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati,
sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso,
quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente
presentato».))
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo
75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di
ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «,
ferma restando la facolta' di richiedere le informazioni o
integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;
1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia
stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli
elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del
provvedimento richiesto.»;
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del
privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite
le seguenti: «e automatica»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito ((dai seguenti)): «Nel
caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione e'
comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo
periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria
indicato nell'istanza ((entro dieci giorni dalla data di formazione
del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al
secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo e' sostituita
da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista
abilitato)).».
((1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola: «successivamente» e' soppressa;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 9, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui
al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei
termini pari o inferiori a trenta giorni»;
b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «ad eccezione dei
termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le
seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni».
1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 222, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle
disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti
comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del
medesimo testo unico nonche' il divieto di svolgimento dell'attivita'
avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarita'
od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo
71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».
1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «Al fine di raggiungere l'obiettivo
di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e
per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al
31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di
accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli enti
locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa
in opera di infrastrutture a banda ultra-larga e' effettuata con la
metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4
centimetri e profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed
extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul
marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e ripristino»;
c) al comma 5, le parole: «Al fine di consentire il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre
2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti:
«Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli
interventi di cui agli articoli 45 e 46 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259».))
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di
esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate, ove e' vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica, e' subordinata alla
presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del
comune ove e' svolta l'attivita', fermo restando il rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dei requisiti e
criteri previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali
o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo
periodo e' ((corredata di)) un'asseverazione del tecnico abilitato.
Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune,
il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del
1990, ((trasmette immediatamente la SCIA)) all'ente proprietario
della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo
svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni
prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento
della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per
l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le
prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo
storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la
preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni
del presente articolo, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.