((Art. 5 bis Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale 1. In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12 del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilita' delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nonche' per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo e' alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta escluso, ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacita' di contrasto dell'evasione nonche' alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali. 3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma 1 nonche' i criteri di attribuzione e le priorita' da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalita' di cui al comma 2.))