((Art. 5 bis 
 
Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli
  enti territoriali e completamento del federalismo fiscale 
  1. In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma  1.12  del
PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante  dal  recupero
fiscale  e  all'interoperabilita'  delle   banche   di   dati   delle
amministrazioni centrali  e  degli  enti  territoriali,  nonche'  per
garantire la realizzazione  del  federalismo  fiscale  attraverso  il
rafforzamento delle  strutture  tributarie  regionali  preposte  alla
gestione dei tributi  regionali  direttamente  gestiti  dai  medesimi
enti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  propria  legge,   possono
istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il
Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione
dei tributi regionali. Il Fondo e' alimentato, annualmente,  mediante
accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del
gettito effettivamente riscosso,  in  conto  competenza  e  in  conto
residui, a seguito delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale
dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario  precedente,
come registrato nei  rispettivi  capitoli  di  entrata  del  bilancio
regionale. Resta escluso, ai fini del computo dell'accantonamento  di
cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle  attivita'  svolte
dall'Agenzia delle entrate per i  tributi  dalla  stessa  gestiti  in
convenzione,   dall'Agenzia   delle   entrate-Riscossione    o    dai
concessionari cui le regioni affidano la riscossione,  l'accertamento
e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie. 
  2. Il Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  destinato  all'acquisto  di
attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e  alla  loro
manutenzione,  all'implementazione  delle  banche  di  dati  per   il
miglioramento della capacita' di contrasto dell'evasione nonche' alle
spese per la partecipazione  del  personale  a  corsi  di  formazione
specialistica  e  di  aggiornamento,   anche   con   riferimento   al
miglioramento delle competenze digitali. 
  3. Con propria deliberazione, le  Giunte  regionali  e  provinciali
approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e
i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma
1 nonche' i criteri di attribuzione e  le  priorita'  da  finanziare,
demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia
di  tributi  o   ad   altro   dirigente   incaricato   dall'ente   la
quantificazione annuale delle somme da destinare  alle  finalita'  di
cui al comma 2.))