Art. 6
Misure di semplificazione in favore dei cittadini
e dei consumatori
1. Le scuole, le universita', i comuni e le altre amministrazioni
pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali
agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma
digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla
concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La carta di identita' elettronica, conforme a quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a
decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di eta' pari o superiore a
settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata
illimitata ed e' utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta
ferma la facolta' per l'interessato di chiedere il rinnovo della
carta d'identita' dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della
validita' del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23
dicembre 2015.
3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 e'
inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La
tessera elettorale prevista dall'articolo 13 puo' essere acquisita
dall'elettore in modalita' digitale sulla base dei dati integrati
nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi
dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in
formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale
italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalita' di utilizzo digitale
ovvero le modalita' di utilizzo della copia analogica esclusivamente
presso il seggio di iscrizione dell'elettore.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
((3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di
raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle
consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la
manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema
informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena
realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, e'
autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000
per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del
Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.))
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente
della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al
((capo III))»;
b) al ((capo III)), la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Ricorso straordinario»;
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso straordinario»;
d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della
Repubblica» sono soppresse;
e) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del
Consiglio di Stato.»;
f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del
Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti
del Presidente del Consiglio di Stato».
5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo
1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera bb) e'
abrogata.
6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni
vigenti, e' da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al
capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del
1971.