Art. 6 
 
          Misure di semplificazione in favore dei cittadini 
                          e dei consumatori 
 
  1. Le scuole, le universita', i comuni e le  altre  amministrazioni
pubbliche  competenti  alla  concessione   di   prestazioni   sociali
agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la  piattaforma
digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) strettamente  necessari  alla
concessione   della   prestazione   sociale   agevolata,   ai   sensi
dell'articolo 43 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. La carta di identita' elettronica, conforme  a  quanto  previsto
dal decreto del Ministro dell'interno 23  dicembre  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre  2015,  rilasciata  a
decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di eta' pari  o  superiore  a
settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha  una  durata
illimitata ed e' utilizzabile  anche  ai  fini  dell'espatrio.  Resta
ferma la facolta' per l'interessato  di  chiedere  il  rinnovo  della
carta d'identita' dopo dieci anni dal suo  rilascio,  ai  fini  della
validita' del certificato di autenticazione di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno  23
dicembre 2015. 
  3. Alla legge 30  aprile  1999,  n.  120,  dopo  l'articolo  13  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale).  -  1.  La
tessera elettorale prevista dall'articolo 13  puo'  essere  acquisita
dall'elettore in modalita' digitale sulla  base  dei  dati  integrati
nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)  ai  sensi
dell'articolo  62,  comma  2-ter,  del  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di  concerto  con  l'Autorita'  politica  delegata  in   materia   di
innovazione  tecnologica  e  transizione  digitale  e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per  la  protezione
dei dati personali e la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite,  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in
formato digitale, l'eventuale  confluenza  nel  portafoglio  digitale
italiano (Sistema IT-Wallet) e  le  modalita'  di  utilizzo  digitale
ovvero le modalita' di utilizzo della copia analogica  esclusivamente
presso il seggio di iscrizione dell'elettore. 
    3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
  ((3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento  delle  attivita'  di
raccolta,  elaborazione  e  diffusione   dei   dati   relativi   alle
consultazioni elettorali e referendarie  tramite  lo  sviluppo  e  la
manutenzione  evolutiva,  adeguativa   e   correttiva   del   Sistema
informativo  elettorale   (SIEL),   anche   al   fine   della   piena
realizzazione  della  tessera  elettorale  in  formato  digitale,  e'
autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000
per l'anno 2027 e di euro 400.000  per  l'anno  2028  in  favore  del
Ministero  dell'interno.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.)) 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,  n.
1199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente
della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di  cui  al
((capo III))»; 
    b) al ((capo III)), la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Ricorso straordinario»; 
    c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario
al Presidente  della  Repubblica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ricorso straordinario»; 
    d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della
Repubblica» sono soppresse; 
    e) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto
del Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  conforme  al  parere  del
Consiglio di Stato.»; 
    f)  all'articolo  15,  primo  comma,  le  parole:  «decreti   del
Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti
del Presidente del Consiglio di Stato». 
  5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma  4,  all'articolo
1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13,  la  lettera  bb)  e'
abrogata. 
  6. Ogni richiamo  al  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, presente in  leggi,  regolamenti  ed  altre  disposizioni
vigenti, e' da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al
capo III del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1199  del
1971.