Art. 7
Misure di semplificazione per l'attuazione
della riforma in materia di disabilita'
1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attivita' di sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, ((ai
territori)) indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della
salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata
in vigore ((del regolamento)) di cui all'articolo 12, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 62 del 2024.
2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella
sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si
attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Ministro per le disabilita' 14 gennaio 2025, n. 30.
3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:
1) al comma 2:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale»
sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre
specializzazioni equipollenti o affini»;
1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso
non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al
secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia
svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in
materia assistenziale o previdenziale.»;
1.3) il quarto periodo e' soppresso;
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale»
sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre
specializzazioni equipollenti o affini»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso
in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate
al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che
abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento
in materia assistenziale o previdenziale.»;
2.3) il quarto periodo e' sostituito ((dai seguenti)): «In
ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in possesso di
specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile((,
equipollenti o affini)) o di specializzazione ((nella disciplina
attinente alla patologia)) che connota la condizione di salute della
persona((. Il medico di cui al quarto periodo puo' partecipare ai
lavori dell'unita')) di valutazione di base anche attraverso
partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo
della possibilita' di presentare ((all'INPS un'istanza di invio
telematico del certificato della condizione di disabilita' agli enti
di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di
vita)). Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione
uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme
regionali e che opera secondo le modalita' stabilite con apposito
provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il
cittadino puo' inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a
disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei
diritti connessi con la condizione di disabilita'.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo'
stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e
informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni
assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo di
agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma
214 e' sostituito dal seguente:
«214. L'utilizzo del Fondo ((di cui al comma 210)) e' disposto
dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini
dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle
lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo e'
ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
con proprio decreto, da adottare ((previa intesa in sede di))
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997((, n. 281,)) per le finalita' di cui alla lettera a-bis)
del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui alla
lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I
decreti di cui al presente comma sono ((corredati di)) una relazione
tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti
delle persone con disabilita'».
7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',
nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
l'accessibilita' delle persone con disabilita', dal Garante nazionale
dei diritti delle persone con disabilita'».
8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5
e' inserito il seguente:
«5-bis. Il programma di azione triennale ((di cui al comma 5,
lettera b),)) e' adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».
9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di
appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e puo' avvalersi anche del
personale delle Forze armate, ((delle Forze di polizia e del Corpo))
nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita',»
e le parole: «, nonche' del personale delle forze armate, delle forze
di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono
soppresse;
b) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto, ((in fine,)) il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.».
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.