Art. 7 
 
             Misure di semplificazione per l'attuazione 
               della riforma in materia di disabilita' 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attivita'  di  sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
maggio  2024,  n.  62,  sono  estese,  a  livello  provinciale,  ((ai
territori))  indicati  nell'allegato  1  al  presente   decreto.   Le
disposizioni del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di  entrata
in vigore ((del regolamento)) di cui all'articolo 12,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 62 del 2024. 
  2. La formazione  dei  soggetti  coinvolti  a  vario  titolo  nella
sperimentazione di cui al comma 1  e  negli  ulteriori  territori  si
attua, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Ministro per le disabilita' 14 gennaio 2025, n. 30. 
  3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4: 
      1) al comma 2: 
        1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in  medicina  legale»
sono aggiunte le seguenti: «o in  medicina  del  lavoro  o  in  altre
specializzazioni equipollenti o affini»; 
        1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nel  caso
non sia disponibile un medico con  le  specializzazioni  indicate  al
secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che  abbia
svolto attivita' per almeno un anno  in  organi  di  accertamento  in
materia assistenziale o previdenziale.»; 
        1.3) il quarto periodo e' soppresso; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono
presiedute da un medico dell'INPS specializzato in  medicina  legale»
sono aggiunte le seguenti: «o in  medicina  del  lavoro  o  in  altre
specializzazioni equipollenti o affini»; 
        2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nel  caso
in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate
al secondo periodo, l'INPS nomina, come  presidente,  un  medico  che
abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi  di  accertamento
in materia assistenziale o previdenziale.»; 
        2.3) il quarto periodo e' sostituito  ((dai  seguenti)):  «In
ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in possesso  di
specializzazione  in  pediatria,  in  neuropsichiatria   infantile((,
equipollenti o affini))  o  di  specializzazione  ((nella  disciplina
attinente alla patologia)) che connota la condizione di salute  della
persona((. Il medico di cui al quarto  periodo  puo'  partecipare  ai
lavori  dell'unita'))  di  valutazione  di  base   anche   attraverso
partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»; 
    b) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo
della possibilita'  di  presentare  ((all'INPS  un'istanza  di  invio
telematico del certificato della condizione di disabilita' agli  enti
di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del  progetto  di
vita)). Ai fini dell'invio telematico, l'INPS  mette  a  disposizione
uno specifico servizio che si interfaccia con  eventuali  piattaforme
regionali e che opera secondo le  modalita'  stabilite  con  apposito
provvedimento  dell'INPS.  Nell'ambito  del  suddetto   servizio   il
cittadino puo'  inoltre  accedere  agli  ulteriori  servizi  messi  a
disposizione dall'INPS al fine di garantire la  piena  fruizione  dei
diritti connessi con la condizione di disabilita'.»; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»; 
    c) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo'
stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  per  la  condivisione  di  banche  dati  e
informazioni con  le  autonomie  locali  che  forniscono  prestazioni
assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo  di
agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.». 
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  il  comma
214 e' sostituito dal seguente: 
    «214. L'utilizzo del Fondo ((di cui al comma  210))  e'  disposto
dall'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  disabilita'  con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   ai   fini
dell'attuazione delle  misure  di  competenza  statale  di  cui  alle
lettere b), c), d), e), f), g) e  h)  del  comma  213.  Il  Fondo  e'
ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
con proprio  decreto,  da  adottare  ((previa  intesa  in  sede  di))
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997((, n. 281,)) per le finalita' di cui alla lettera  a-bis)
del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui  alla
lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025,  n.  199.  I
decreti di cui al presente comma sono ((corredati di)) una  relazione
tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». 
  5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'». 
  6. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  13  dicembre
2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei  diritti
delle persone con disabilita'». 
  7. All'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  20  dicembre
2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',
nelle ipotesi di mancata  attuazione  o  violazione  dei  livelli  di
qualita'  dei  servizi  essenziali   per   l'inclusione   sociale   e
l'accessibilita' delle persone con disabilita', dal Garante nazionale
dei diritti delle persone con disabilita'». 
  8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma  5
e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Il programma di azione triennale ((di  cui  al  comma  5,
lettera  b),))  e'  adottato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  disabilita',
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.». 
  9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di
appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e puo' avvalersi anche del
personale delle Forze armate, ((delle Forze di polizia e del  Corpo))
nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita',»
e le parole: «, nonche' del personale delle forze armate, delle forze
di  polizia  e  del  corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto, ((in fine,)) il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo  158  del  Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.». 
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.